Per vaccinare un minore serve il consenso di entrambi i genitori

Con la risalita dei casi positivi, sale la preoccupazione per l'apertura delle scuole a settembre. Vaccinare insegnanti e studenti è una priorità. La legge richiede la firma e la presenza di entrambi i genitori

La campagna vaccinale in Italia non deve fermarsi. Già dai primi di giugno, i vaccini anti Covid sono disponibili anche per gli over 12 che ne facciano richiesta. Con l’apertura alle fasce di popolazione più giovani, però, arrivano anche i primi dubbi. E molte famiglie sono divise sull’opportunità di immunizzare gli adolescenti. Come muoversi se i genitori non sono d’accordo fra loro su modi e tempi della somministrazione? Ecco cosa prevede la legge.

Ci vuole la firma e la presenza di entrambi i genitori

Per vaccinare un minorenne (che sia il preparato anti Covid o un qualsiasi altro vaccino) è obbligatoria la firma sul consenso informato di tutti e due i genitori: lo prevede il Codice civile. La firma deve essere congiunta anche se i genitori sono separati, ma non solo: il giorno della somministrazione del vaccino devono essere presenti entrambi. Uno dei due non può? Il genitore assente deve firmare una delega scritta, allegando una copia del documento di identità. Può capitare che uno dei due genitori non possa firmare il consenso informato e nemmeno la delega perché si trova all’estero o ha un impedimento. In questo caso, per poter sottoporre comunque il minore alla vaccinazione, l’altro genitore deve firmare un’autocertificazione (la cosiddetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) con la quale attesta l’impedimento: lo prevede l’art. 317 del codice civile.

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Se non si raggiunge l’accordo tra i coniugi

Non sempre, però, è semplice raggiungere un accordo su un tema così delicato. Lo conferma Gianni Baldini,  presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti della Toscana, che sta seguendo alcuni ricorsi proprio su questo argomento. «Con l’allargamento della platea per i vaccini anti Covid anche agli under18  si stanno moltiplicando i contenziosi tra genitori» dice.  Come muoversi in una situazione del genere? «Se il contrasto non riesce a risolversi all’interno della famiglia e non si riesce a raggiungere una mediazione tra le parti, non resta che sottoporre la questione davanti a un giudice» aggiunge l’esperto. «Ci si può rivolgere al tribunale dei minorenni o, se i genitori si stanno separando, anche al tribunale ordinario» spiega il legale. In caso di disaccordo tra coniugi separati, infatti, spetta al giudice della separazione la competenza a decidere, sempre nell’esclusivo interesse del minore.

Il giudice tiene conto della pericolosità della malattia

La procedura non può essere portata avanti da soli. Per avviare il ricorso bisogna infatti rivolgersi a un avvocato e sottoporre la controversia al Tribunale competente, che è quello della città in cui ha la residenza il minore. Cosa succede in aula? Il genitore favorevole può chiedere al Tribunale di attribuirgli il “potere autonomo decisionale” di vaccinare i figli. Se un’istanza del genere viene accolta, il genitore contrario può andare incontro a una sorta di “affievolimento” della responsabilità genitoriale. Le decisioni dei giudici in passato hanno tenuto conto dell’obbligatorietà o meno del vaccino, ma anche della diffusione e della pericolosità della patologia in questione.

Quanto pesa il parere del figlio

«Il giudice prenderà una decisione non prima di aver sentito anche il parere del figlio, che a partire dai 12 anni dovrà comunque essere ascoltato». Un’importanza particolare viene riservata al parere dei cosiddetti “grandi minori”, ovvero dei ragazzi che stanno per compiere i 18 anni. Molte pronunce di legittimità dei tribunali italiani hanno dato peso alla loro volontà, perché si ritiene che chi stia per compiere 18 anni sia in grado di compiere scelte di vita e orientare consapevolmente le proprie decisioni. 

Se i figli vogliono vaccinarsi e i genitori no

Esistono infine casi in cui sono i figli minorenni a volersi vaccinare contro il parere dei genitori. In questi casi, chi ha meno di 18 anni non può avviare un ricorso davanti al giudice. Al posto del minorenne può farlo l’ufficio Servizi Sociali del Comune, per esempio su impulso dell’istituto scolastico che frequenta. Oppure si può avviare tramite il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza che raccoglie segnalazioni anche tramite il sito https://www.garanteinfanzia.org/segnalazioni. 

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