Coppia litiga

Se l’ex non paga l’assegno di mantenimento, ci pensa lo Stato

Lo Stato può anticipare l’assegno di mantenimento quando l’ex partner non lo versa e ci si trova in gravi difficoltà economiche. Ecco come e quando inoltrare la domanda

È finalmente operativo il Fondo di solidarietà per i coniugi separati in pessime condizioni economiche. Una ex moglie che non riceva dall’ex marito l’assegno di mantenimento – o viceversa, nei pochi casi in cui succede – può chiedere allo Stato di anticipare la somma che l’ex partner non versa.

L’iniziativa è sperimentale. Per il rodaggio, biennale, lo stanziamento è di 750 milioni. Commenta l’avvocato bolognese Katia Lanosa, presidente della sezione Emilia-Romagna dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani: “ Finalmente lo Stato si sveglia con provvedimenti a favore del pianeta famiglia. Purtroppo, però, così come è stato concepito questo Fondo è lacunoso e si presta a critiche. Vale ‘solo’ per le persone separate bisognose e non anche per le persone divorziate. E riguarda chi è stato sposato, escludendo i partner delle unioni civili, con una evidente discriminazione. Un’altra cosa è la dotazione economica prevista. C’è un tetto ai soldi disponibili. Non è detto che bastino”.

Chi sono i potenziali beneficiari del Fondo?

Può accedere ai contributi, recitano testualmente le disposizioni sbloccate dal decreto, “il coniuge separato in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile – l’assegno di mantenimento – per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”. Il tutto vale “solo” per i separati e non anche per i divorziati. Stando ai documenti richiesti, e l’avvocato Lanosa conferma, l’Isee deve essere pari o inferiore a 3mila euro.

Dove vanno presentate le domande?

Le domande possono essere presentate alle cancellerie dei tribunali che si trovano nei capoluoghi dei distretti giudiziari sede di Corte d’appello, cioè i capoluoghi di regione (esclusa la Valle d’Aosta, che gravita su Torino) più Brescia, Caltanissetta, Catania, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno. La scelta non è libera, ma legata alla residenza del richiedente.

Come vanno compilate le istanze?

Si trova online il modulo per richiedere allo Stato di anticipare l’assegno di mantenimento, quando il coniuge separato non lo versa o si trova in una situazione di estrema difficoltà economica. Il modello si trova sul sito del ministero della Giustizia: www.giustizia.it. Bisogna entrare nel portale, selezionare la voce “Itinerari a tema” e poi “Fondo di solidarietà coniuge”. Il form è sia di lato al testo, sia alla base della pagina.

Nelle pagine web dedicate c’è anche l’elenco dei tribunali abilitati alla ricezione e al trattamento delle domande. 

Quali informazioni devono essere inserite nella domanda?

Nella domanda andranno inserite queste informazioni:

dati anagrafici completi e codice fiscale;

-estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando è maturato dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016);

-se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, i dati del datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente;

-l’indicazione che il valore dell’indicatore Isee (o dell’Isee corrente in corso di validità) sia inferiore o uguale a 3 mila euro;

-l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dove l’interessato desidera ricevere le comunicazioni dovute;

– la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione e, nel secondo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni;

– quando dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge, e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell’Isee o dell’Isee corrente.  

Che documenti si devono preparare e poi allegare?

All’istanza vanno allegati, a pena di inammissibilità, documenti ordinari e documenti che ai più potrebbero sembrano astrusi:

-un documento di identità non scaduto del richiedente;

-la copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo oppure della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti dell’ex inadempiente;

-la visura (rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente) da cui risulti il non possesso di beni immobili;

-l’originale (o la copia con formula esecutiva) del titolo sul quale è fondato il diritto al mantenimento.

Quanto tempo ci vuole per ricevere i soldi?

Ogni domanda di accesso al Fondo dovrà essere valutata dal presidente del tribunale, o dal giudice da lui delegato, nei 30 giorni successivi alla presentazione.

Nel caso di accoglimento, non automatico, l’istanza con l’ok verrà poi trasmessa per il pagamento al ministero della Giustizia. Lo stesso ministero, entro 30 giorni dall’erogazione delle risorse, potrà cercare di rivalersi sul coniuge inadempiente e di recuperare i soldi erogati.

C’è un importo massimo?

Le somme disponibili saranno distribuite su base trimestrale, in base a criteri di proporzionalità. L’importo mensile non potrà superare la misura massima dell’assegno sociale, cioè 448 euro. Non ci saranno spese da pagare, in compenso. La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato. “In teoria – osserva l’avvocato Lanosa – chiunque viene ritenuto in grado di compilare le domande. Ma non sarà così semplice. Temo che in molti dovranno rivolgersi a un legale. Staremo a vedere. Giudizi approfonditi li potremmo dare tra sei mesi, un anno, appena verificheremo l’andamento dell’avvio di questa sperimentazione”.

In quali casi la domanda non viene accettata o revocata?

Le erogazioni saranno revocate nei casi in cui si accerti la mancanza dei requisiti oggettivi previsti e quando la documentazione presentata “contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta”. Facendo salve le conseguenze di legge – civili, penale e amministrative – si provvederà al recupero delle somme già versate.

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