Imu, Tasi e 730: occhio alle scadenze

Giugno è un mese micidiale per i contribuenti: attenzione alle scadenze e agli obblighi fiscali

Lunedì 18 giugno 2018: il termine massimo per versare l’anticipo di Imu e Tasi, sostanzialmente con le stesse tariffe e le stesse condizioni del 2017. Rispetto agli anni scorsi ci sono 48 ore di respiro in più, perché il giorno 16 (il d day tradizionale per questi e altri adempimenti fiscali) cade di sabato.

Per verificare le aliquote e le esenzioni, in caso di dubbi o perché queste imposte si pagano per la prima volta, si possono consultare i portali dei comuni in cui si trovano seconde case, negozi, terreni. Le delibere con le condizioni applicate dalle singole amministrazioni locali sono reperibili anche su portale del Dipartimento delle Finanze.

Cedolare secca, Irpef, Irap e Ires

Per cedolare secca sugli affitti (l’acconto, se l’importo dovuto è superiore a 257,52) e per saldo più acconto di Irpef, Ires e Irap, l’ultimo giorno utile per i pagamenti è il 2 luglio (non il solito 30 giugno, sabato), mentre per il secondo o unico acconto si va al 30 novembre. Attenzione anche agli step per le consegne delle dichiarazioni dei redditi, che cambiano in relazione alle modalità di inoltro e alla tipologia.

Modello precompliato: le prossime scadenze

Per il modello 730/2018 precompilato, ricorda l’Agenzia delle Entrate, i termini massimi sono:

-9 luglio 2018 (il 7 luglio quest’anno cade di sabato) in caso di presentazione tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale);

-23 luglio 2018, in caso di presentazione diretta (possibile solo per il 730 precompilato) o tramite caf e professionisti (commercial liti e affini).

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze

Se il contribuente si accorge della presenza di errori o di parti mancanti nel 730 inviato telematicamente – spiega l’Agenzia delle Entrare – entro il 20 giugno può procedere all’annullamento online del modello “fai dai te” (i passaggi da seguire si trovano in infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it) Tutte i dati aggiunti in prima battuta saranno cancellati e tornerà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata di partenza . Inserite le modifiche, la nuova versione andrà inviata, sempre seguendo le istruzioni del portale. Questa procedura può essere utilizzata una sola volta.

Correzioni e integrazioni dopo il 20 giugno

Per fare correzioni o aggiunte in tempi successivi al 20 giugno, è prevista un’altra strada. Si può presentare il 730 integrativo (ma solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata) entro il 25 ottobre, servendosi obbligatoriamente di un caf o un intermediario abilitato. Oppure è possibile cambiare tipologia di dichiarazione, trasmettendo il modello Redditi persone fisiche correttivo entro il 31 ottobre 2018 o Redditi i persone fisiche integrativo dopo tale scadenza.

Dichiarazioni ordinarie: ecco i termini

Per il modello 730/2018 ordinario le scadenze di base sono identiche a quelle del precompliato:

-9 luglio 2018, consegna ai sostituti d’imposta;

-23 luglio 2018, invio diretto da parte di caf e professionisti.

Gli adempimenti per i modelli Redditi persone fisiche

Chi può presentare il modello Redditi persone fisiche ancora in forma cartacea, presso gli uffici postali, deve farlo entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno è sabato e quindi la data slitta). Il 2 luglio è anche l’ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Il pagamento entro il 20 agosto, possibile, comporta una maggiorazione dello 0,40 per cento degli importi dovuti . Per l’invio telematico , sempre per le Persone fisiche, il termine ultimo è il 31 ottobre 2018.

Per chi è in ritardo con i pagamenti

Si chiama “ravvedimento operoso”. È lo strumento che consente di rimediare, limitando i danni, a chi non ha versato l’acconto dell’Imu o della Tasi entro la scadenza prevista, il 18 giugno. Si può pagare anche fuori tempo massimo, prima che venga contestata formalmente l’omissione e arrivino multe strong. Alla cifra base si devono aggiungere interessi legali e sanzioni ridotte e sopportabili, proporzionali alla tempestività con cui si provvederà spontaneamente ai pagamenti ritardati.

Ci sono quattro tipi di Ravvedimento, spiegano i siti specializzati. Chi non ne approfitta, poi si vedrà addebitare la sanzione per intero, senza sconti: il 15 o il 30 per cento dell’imposta non versata.

Ravvedimento sprint: è per chi paga entro 14 giorni dalla scadenza canonica .L a sanzione è dello 0,1 per cento giornaliero. Su mille euro si arriva a 14 euro massimo.

Ravvedimento breve: per chi paga dal 15esimo al 30esimo giorno successivo alla scadenza. La sanzione è fissa , cioè non aumenta giorno per giorno, ed è pari all’1,5 della imposta non versata per tempi.

Ravvedimento medio: dal 30esimo al 90esimo giorno di ritardo ci si mette in regola versando la cifra base prevista e una sanzione fissa corrispondente all’1,6 per cento.

Ravvedimento lungo: scatta dopo il 90esimo giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione fissa è del 3,75 per cento.

Per fare i calcoli, se non ci si appoggia a caf o commercialisti, on line ci sono diversi simulatori. Uno si trova su portale amministrazionicomunali.it, dal quale si possono scaricare anche i modelli F24 necessari per provvedere ai pagamenti. Informazioni e modulistica sono messi a disposizione anche dalla Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it per i servizi in rete).

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