Abbandono del tetto coniugale, conseguenze

L'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge, ovvero l'allontanarsi dalla casa familiare interrompendo la convivenza matrimoniale ha delle conseguenze legali che influiscono sul processo di separazione e divorzio

Abbandono tetto coniugale

L'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge è un atto rischioso che può influenzare la separazione o il divorzio. Abbandonare il tetto coniugale, la casa famiiare, interrompendo la convivenza con il coniuge può avere conseguenze assai dannose per chi vuole separarsi

L'addebito della separazione

In vista della separazione, uno degli interrogativi a cui un legale si trova a dover rispondere, con maggiore frequenza, è quali conseguenze possano derivare al coniuge che abbia abbandonato la casa familiare, il più delle volte perché esasperato da una situazione di convivenza divenuta ormai insostenibile.

Capita, infatti, che il partner in crisi lasci, con estrema leggerezza, l’abitazione coniugale, ritenendo che tale comportamento sia esente da rischi, salvo poi, successivamente, pentirsene, viste le possibili ripercussioni di una simile, e spesso frettolosa, decisione. Diviene, quindi, utile chiarire quali siano effettivamente le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale, in modo da evitare di andare in contro, in un secondo momento, a determinate responsabilità, sia sotto il profilo civile, vale a dire in sede di separazione, sia agli effetti penali.

Conseguenze civili

Per quanto riguarda il primo aspetto, è bene premettere che l’art. 143 del Codice Civile annovera, tra gli obblighi derivanti dall’unione matrimoniale, anche quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Ne consegue che, sino a quando non si è legalmente separati, il coniuge che abbandona la casa comune, senza un apparente o plausibile motivo, viola i doveri coniugali, esponendosi così all’eventualità di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (tra cui la perdita del diritto all’assegno di mantenimento).

Per evitare che ciò accada, deve ricorrere, pertanto, una giusta causa che abbia determinato l’intollerabilità della convivenza, costringendo il consorte ad allontanarsi dal tetto familiare. In tal senso, la giurisprudenza ha specificato, in varie occasioni, le ipotesi in cui l’abbandono della casa comune sia da ritenersi legittimo, tra cui – solo per citare alcuni esempi – la violazione dell’obbligo di fedeltà che abbia minato il rapporto di  fiducia, i continui litigi tra i coniugi che abbiano reso il clima familiare di grave pregiudizio per i figli, la mancanza di un’intesa sessuale serena ed appagante tra le parti, la continua invadenza della suocera convivente, etc.

Conseguenze penali

Passando ora al profilo penale di tale comportamento, va precisato, sin da subito, che è errata la convinzione piuttosto comune secondo la quale, con l’abbandono del tetto familiare, il consorte non commetterebbe alcun reato. Infatti, l’art. 570 del Codice Penale punisce, con la pena della reclusione fino a un anno o della multa da € 103,00 a € 1.032,00 chiunque “abbandonando il domicilio domestico, si sottrare agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge”.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché sussista il reato, l’allontanamento deve risultare ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale (sentenza Cassazione Penale 02.04.2012 n. 12310). In definitiva, solo laddove ricorra una giusta causa e sempre che il coniuge non abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli, l’abbandono della casa domestica sarà ritenuto legittimo, con esclusione della responsabilità penale.

Ciò detto, onde evitare conseguenze spiacevoli, da un punto di vista prettamente più pratico, qualora la prosecuzione della convivenza si presenti realmente intollerabile, è sempre consigliabile, prima di lasciare il domicilio coniugale, informare il partner, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno (scritta personalmente o per il tramite di un legale), della propria intenzione di separarsi, specificando, inoltre, i motivi per cui si reputa che la coabitazione sia divenuta insostenibile.

In presenza di figli minori, è poi opportuno, per non dire d’obbligo, indicare nella comunicazione, l’indirizzo e i recapiti telefonici presso cui risultare sempre reperibili, per ogni necessità e urgenza che si dovesse verificare. Infine, anche qualora si decida di andarsene dal tetto coniugale, è bene non far mancare al consorte e alla prole, il necessario sostegno materiale, fintanto che non sia intervenuto il provvedimento di separazione del Giudice che ne stabilisca esattamente la misura e le modalità di corresponsione.

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali

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