Chi paga per l’assegno di mantenimento se il coniuge non può versarlo?

Non è insolito che si verifichino dei casi in cui il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento non possa effettivamente corrispondere la cifra stabilita, chi è allora a farne le spese?

Secondo la legge sono i genitori a doversi occupare del mantenimento dei figli, quando ci si separa infatti anche il coniuge che non risulti affidatario o collocatario è tenuto a versare un assegno per contribuire proprio alle spese per la prole. Può tuttavia accadere che la mamma o il papà non abbiano effettivamente una capacità economica suffciente per provverdere all'assegno di mantenimento.

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Cosa succede in questi casi? Per prima cosa il genitore che riceve l'assegno può rivolgersi al datore di lavoro dell'ex marito o dell'ex moglie per chiedere che dallo stipendio venga trattenuta una parte suffciente a coprire le spese di mantenimento. In questo modo lo stipendio verrà decurtato in maniera da recuperare i soldi direttamente alla fonte.

Questo tipo di azione è possibile compierla anche nei confronti di chi percepisce una pensione invece che uno stipendio e in questo caso sarà l'INPS a provvedere alla decurtazione. Ma cosa accade se ad esempio il coniuge incaricato dell'assegno è inadempiente perché davvero non ha le risorse per pagare il mantenimento? Ad esempio è disoccupato o versa in una situazione di indigenza?

Se davvero entrambe i genitori non hanno mezzi sufficienti per provvedere al benessere dei figli, del mantenimento si occuperanno gli ascenendi, cioé i nonni. Si tratta di una situazione limite ma che si è già verificata, il mantenimento imposto ai nonni è infatti una misura assolutamente eccezionale e il loro impegno economico nei confronti dei nipoti è esclusivamente ausiliario, non si sostituisce cioé al dovere dei genitori.

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