Spese per la casa dopo separazione

In sede di separazione dei coniugi, oltre alle questioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli minori e all’assegnazione della casa coniugale, andranno valutati gli aspetti economici, ad esempio, inerenti alla suddivisione delle spese

Chi deve sostenere le spese per il divorzio fra i coniugi?<

Se è vero, infatti, che le parti hanno la possibilità di regolamentare autonomamente i propri rapporti economici con un ricorso congiunto o, in caso di separazione giudiziale, di un accordo che sarà omologato dal giudice, cosa accade qualora non sia possibile procedere in tale senso?

In queste ipotesi, spetterà al giudice svolgere le determinazioni del caso ed, in proposito, è bene fare chiarezza su alcuni nodi che generalmente si rivelano problematici.

Spese per la casa

Innanzitutto, è utile precisare che sul soggetto assegnatario gravano le spese ordinarie relative alla casa familiare – con esse intendendosi, ad esempio, gli esborsi riguardanti la manutenzione ordinaria, le spese condominiali ordinarie e le utenze – e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse.

Spese straordinarie per la casa

Diversamente, andranno suddivise pro quota le spese cosiddette straordinarie ovvero quelle da sostenersi, ad esempio, per un’eventuale ristrutturazione dell’immobile in comproprietà. Nel caso in cui, poi, sia stato sottoscritto un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione adibita a casa familiare, la detrazione dei relativi interessi spetterà al coniuge acquirente e intestatario del contratto stesso.

Ciò accade anche laddove l’immobile sia adibito ad abitazione principale di un suo familiare. E’, infatti, da considerarsi “familiare” anche il coniuge separato, che, così, continua a beneficiare della detrazione. Se nell’immobile continuerà ad abitare la prole, con il divorzio, il coniuge trasferito beneficerà della detrazione in proporzione alla propria quota di competenza.

Inoltre, nel caso in cui siano stati svolti lavori di ristrutturazione sulla casa, beneficiando delle detrazioni previste, le quote di detrazione continueranno ad essere riconosciute al coniuge proprietario dell’immobile, anche nell’ipotesi in cui non ne sia assegnatario.

Tasse sulla casa

Da ultimo, per quanto riguarda la tassazione sugli immobili, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante il riordino in materia, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si articola in due componenti:

IMU sulla casa

una prima, patrimoniale, riferita all’I.M.U. dovuta – fatta esclusione per l’abitazione principale – dal possessore degli immobili e, quindi, in caso di separazione o divorzio, dall’assegnatario dell’abitazione;

TASI

una seconda, riguardante i servizi, riferita, nel caso della TASI, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di riferimento e da porre a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e, nel caso della TARI, alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da porre a carico dell’utilizzatore.

Ad ogni modo, è bene precisare sul punto che ogni Comune dovrà adottare il Regolamento contenente la disciplina in materia di I.U.C. con riferimento alle singole componenti TARI e TASI.

Pertanto, allo stato, è demandata a ciascuna Amministrazione Comunale l’assunzione di possibili provvedimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni di legge, anche alla luce di eventuali possibili modifiche che potranno essere apportate alla richiamata previsione normativa.

A cura dell'Avv. Francesca Maria Croci