Riduzione dell’assegno di mantenimento per la nascita di un altro figlio

E' possibile o no chiedere la riduzione dell'importo da versare come mantenimento perché sta per nascere un nuovo figlio?

Buongiorno, il mio compagno è separato da 7 anni, ha comprato per sua scelta, una casa alla ex moglie e pur di non avere giorni stabiliti per vedere il bambino (che ora ha 11 anni) ha accettato un mantenimento mensile di 400€.

Ora, il problema è che a novembre nascerà la nostra bambina e la sua situazione economica subirà per forza un cambiamento, inoltre il bambino è con noi tutti i martedì e mercoledì fino a dopo scuola e a settimane alterne il venerdì, sabato e domenica, oppure il giovedì e venerdì dopo scuola.

Ecco la nostra richiesta sarebbe di abbassare il mantenimento, considerando che oltre ai 400€, gli compriamo vestiti o ad esempio lo zaino per la scuola (quello da 50€ perchè vuole quello)…da sottolineare anche che abbiamo una bambina di 3 anni, che in realtà è solo figlia mia, ma in pratica è figlia del mio compagno perchè la mantiene a tutti gli effetti.

Fino ad ora ce l'abbiamo fatta, ma con l'arrivo della piccola le cose cambieranno. Potrebbe dirmi se sarebbe possibile richiedere di abbassare il mantenimento? Potremmo chiedere di dimezzare l'attuale mantenimento aggiungendo il 50% delle spese extra (documentate ovviamente perchè la ex moglie ha anche l'assegno famigliare al 100%, ha delle agevolazioni come dote scuola, ecc)? Grazie in anticipo. Cordiali saluti.

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Gentile Signora,

le preciso che, sebbene sul punto esistano pareri contrastanti in giurisprudenza, in linea di massima, un genitore separato che sia prossimo ad avere un figlio da una nuova relazione non è legittimato, solo per questa motivazione, ad ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento spettante alla prole avuta dal primo matrimonio.

Per confidare in un provvedimento in tal senso, sarebbe invece opportuno motivare la richiesta basandosi su ulteriori circostanze concrete quali, ad esempio, l’aumento delle spese a proprio carico ovvero il fatto di aver subito una effettiva diminuzione delle proprie sostanze e disponibilità economiche.

Tale aspetto è stato ribadito dalla giurisprudenza in una pronuncia con la quale è stata appunto respinta la domanda di riduzione dell’assegno da parte di un padre separato e motivata unicamente dal fatto di aver creato una nuova famiglia della quale occuparsi (sentenza Corte di Cassazione n. 23090 del 10.10.2013).   

Secondo i Giudici, infatti, l’uomo non aveva provato la riduzione delle proprie capacità economiche e, anzi, poiché la sua compagna contribuiva in modo determinante alle spese del nuovo nucleo familiare, anche la costituzione di una nuova famiglia lasciava inalterate le capacità di reddito del genitore tenuto al mantenimento della prole nata dalla prima unione.

Al contrario, invece, in una recente decisione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la nascita di un figlio “avesse determinato in concreto un effettivo depauperamento delle sostanze dell’obbligato” giustificando così la diminuzione dell’entità dell’assegno (sentenza Cassazione Civile n. 6289 del 19.03.2014).  

Ad ogni modo, essendo rimesso al Giudice il compito di valutare caso per caso l’opportunità di una modifica del contributo al mantenimento, per poter fornirle una risposta più dettagliata, necessiterei di sapere se, ed in quale misura, le condizioni finanziarie del suo compagno abbiano subito una reale diminuzione successivamente alla sentenza di separazione.

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