Anche se l’indirizzo di posta elettronica di un utente è visibile su un social network o su un sito web, non può essere utilizzato per inviare pubblicità. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nelle scorse settimane, intervenendo sul problema della “social spam”.

Il caso riguardava un’azienda che ha utilizzato oltre 100.000 indirizzi email recuperati dai social network per inviare ad altrettanti utenti le proprie proposte commerciali. Il Garante ha richiamato la società ricordando che l’iscrizione a Facebook o Twitter non implica automaticamente il consenso a ricevere pubblicità da terzi: per inviare comunicazioni o promozioni a un utente è necessario avere ottenuto un suo ok esplicito.

L’idea per cui tutto ciò che è in rete sia liberamente utilizzabile è dura da sradicare, ma simili interventi del Garante servono a riportare chiarezza sui diritti e sui doveri della vita online.

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