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Gli alimenti allergizzanti che vanno sempre indicati in etichetta, secondo l'allegato III bis della dalla Direttiva 2003/89/CE (articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11) sono:
- Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
1)sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
2) maltodestrine a base di grano;
3) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
4) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.