In materia legislativa, le etichette degli alimenti di produzione industriale sono regolate dalla Direttiva 2003/89/CE.
L’obiettivo è quello di dare ai consumatori informazioni dettagliate sulla composizione degli alimenti grazie ad un’etichetta esaustiva, che allerti sul rischio di allergia o di intolleranza alimentare dovute all'ingestione di particolari alimenti.

Per legge, sulle confezioni devono essere indicati gli alimenti presenti in quantità superiori al 25%.

Se invece gli ingredienti potenzialmente allergeni sono presenti in una quantità inferiore al 2% possono non essere indicati.
La normativa impone inoltre all’industria alimentare l’indicazione sulle confezioni dell’elenco degli allergeni alimentari.

Gli alimenti allergizzanti che vanno sempre indicati in etichetta, secondo l'allegato III bis della dalla Direttiva 2003/89/CE (articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11) sono:
- Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

1)sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
2) maltodestrine a base di grano;
3) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
4) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

- Crostacei e prodotti a base di crostacei

- Uova e prodotti a base di uova.

- Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
1) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
2) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

- Arachidi e prodotti a base di arachidi.
- Soia e prodotti a base di soia, tranne:
1) olio e grasso di soia raffinato;
2) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
3) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
4) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
1) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed : altre bevande alcoliche;

2) lattitolo.

- Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:

- frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

Altri allergeni:

- Sedano e prodotti a base di sedano.
- Senape e prodotti a base di senape.
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
- Lupini e prodotti a base di lupini.
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per tutelare ulteriormente i consumatori il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 22 luglio 2010 una circolare ministeriale che chiarisce che gli alimenti vanno sempre indicati nella composizione del prodotto finito anche se in forma modificata.
Son tenuti a informare i consumatori della presenza degli allergeni anche i pubblici esercizi e i laboratori artigiani e la ristorazione.

Allergie alimentari? Ecco come leggere le etichette degli alimenti

  • 20 06 2014

Cosa dice la legge a proposito delle etichette dei prodotti confezionati, per tutelara la salute dei consumatori dal rischio di allergie alimentari

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