Cosa succede se non ci si presenta all’udienza di separazione

Se non ci si fida del proprio avvocato si può evitare in qualche modo di presentarsi all'udienza?

Mi sto separando ma purtroppo , a distanza di mesi , mi accorgo di non essere sufficientemente tutelata dal mio avvocato il quale, mi ha fatto fretta nel firmare il ricorso di separazione consensuale dicendomi che alcune questioni ( rimaste in sospeso ) le avrebbe risolte successivamente. Purtroppo queste questioni sono rimaste irrisolte ed ho notato che da parte del mio avvocato non c'è nessuna volontà e disponibilità a risolvere. Ancora non è stata fissata l'udienza di comparizione in quanto, considerata l'interruzione estiva, si andrà ad ottobre . Io nel frattempo vorrei andare da un altro avvocato (se ha un nominativo da consigliarmi le sarei grata – vivo ad Ancona ) e mi sto chiedendo cosa succederà se non mi presento a questa udienza (magari motivando l'assenza con la malattia). Ci sono inoltre alcune frasi del ricorso che non mi convincono (ma l'avv. dice che è prassi inserirle – tipo che vanno conservati i rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale / di non aver piu' nulla a pretendere l'uno dall'altro / reciproco assenso al rilascio del passaporto / esercizio separato della potestà genitoriale per questioni di ordinaria amministrazione ) oltre al fatto che non ha minimamente spinto per ottenere un buon assegno di mantenimento dei figli (500 euro complessivi per due ragazzi di 15 e 17 anni). Confido in una sua risposta e la ringrazio anticipatamente

Natalia (nome di fantasia scelto dalla redazione)

SI PUO' SMETTERE DI PAGARE IL MANTENIMENTO PERCHE' SI E' IN MOBILITA'?

Gentile Signora,

Non posso che prendere atto del venir meno del rapporto di fiducia con l’avvocato a cui si è rivolta per avviare la pratica della separazione personale da suo marito. In merito alla sua richiesta, mi è, purtroppo, difficile fornirle un nominativo di un collega di Ancona che possa validamente assisterla, esercitando la mia attività professionale prevalentemente nel Nord-Italia. Le suggerisco, quindi, di rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Ancona dove potrà consultare gli elenchi degli avvocati del Foro competente.

Venendo alla sua vicenda, dalle sue parole, sembra emergere la volontà di non procedere alla separazione da suo marito alle condizioni in precedenza concordate e, dunque, di revocare il consenso alla separazione inizialmente prestato. Sul punto, sebbene sussistano in giurisprudenza opinioni contrastanti, il prevalente orientamento ritiene che detto consenso possa essere revocato sino a che non intervenga l'omologazione dell’accordo da parte del Tribunale.

Pertanto, secondo questo indirizzo della Cassazione, le condizioni in precedenza pattuite possono essere modificate nel corso dell’udienza presidenziale, sia espressamente, sia non comparendo alla stessa, facendo, tuttavia, presente il proprio ripensamento con una dichiarazione che potrà essere resa anche dal proprio legale. Di conseguenza il giudice emetterà un provvedimento di non luogo a procedere.
 

Per dovere di completezza, le segnalo, tuttavia, che in alcuni casi la Suprema Corte ha escluso la possibilità di revocare unilateralmente gli accordi di natura patrimoniale intervenuti tra i coniugi prima dell’udienza presidenziale. Quanto alle perplessità da lei evidenziate in relazione ad alcune condizioni inserite nel ricorso, per brevità, le specifico che la conservazione dei rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale è principio sancito dall’attuale articolo 155 del Codice Civile cui è necessario attenersi.

La stessa norma, inoltre, dispone che, per quanto attiene le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, il giudice possa stabilire l’esercizio separato della potestà. Ed ancora, per legge, è previsto che il coniuge separato genitore di figli minori, al fine di ottenere il passaporto valido per l’espatrio, necessiti del consenso dell’altro. Ciò esclusivamente nell’ottica di una maggiore tutela dei minori stessi che, in caso di omesso contributo al mantenimento da parte del genitore trasferitosi all’estero ed eventualmente irreperibile, si vedrebbero privati del sostentamento.

Infine, in merito alla congruità o meno del contributo per il mantenimento dei vostri figli posto a carico di suo marito, nonché con riguardo alla dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere dallo stesso, non posso fornirle una valutazione corretta ed obbiettiva non essendo a conoscenza della condizione reddituale ed economica sua e del suo coniuge. Le consiglio, quindi, di affidarsi in tempi brevi ad un avvocato di fiducia che ben potrà consigliarla sul prosieguo. Ciò nell’auspicio che sussistano i presupposti per il raggiungimento di un accordo a condizioni differenti prima che venga celebrata l’udienza davanti al Presidente. Questo le consentirebbe di evitare un giudizio di separazione giudiziale con aggravio di tempi e costi.

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci
 

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