Assegno di mantenimento e coniuge in mobilità

L'ex coniuge in mobilità sul lavoro deve continuare a versare l'assegno di mantenimento alla moglie o al marito o può chiedere la sospensione del pagamento del mantenimento

Salve, sono separata dal 2003, il mio ex mi dava il mantenimento finché è andato in mobilità e ora non mi da più nulla! In pensione ci andrà nel 2015. Vorrei sapere se essendo in mobilità come faccio per farmi dare ancora il mantenimento che mi spetta? Ricordo che sono separata consensualmente

Marzia (nome di fantasia scelto dalla redazione)

SEPARAZIONE DI FATTO: E' UN RISCHIO AVERE UN'ALTRA RELAZIONE?


Gentile Signora,

innanzitutto, mi preme precisarle che il suo ex marito non può decidere di sua spontanea volontà di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito in suo favore dal Giudice in sede di separazione, consensuale o giudiziale che sia. Infatti, anche in presenza di condizioni tali da giustificare una riduzione dell’assegno, come potrebbe essere, ad esempio, un peggioramento della situazione lavorativa per messa in stato di mobilità (ovvero il caso da lei descritto), il coniuge obbligato deve necessariamente rivolgersi al Giudice per chiedere una modifica di quanto stabilito nel giudizio di separazione, salvo che intervenga un accordo tra le parti.

In altri termini, in assenza di una specifica decisione dell’Autorità competente che autorizzi il suo ex a interrompere il versamento dell’assegno, lei è tuttora legittimata a pretendere il mantenimento nella misura pattuita con la sentenza di separazione.
Suo marito, infatti, avrebbe dovuto chiedere al Giudice di rivedere gli accordi economici in precedenza raggiunti, proprio facendo leva sulla nuova condizione lavorativa dovuta alla mobilità.

Tenga presente, inoltre, che tale situazione non comporta necessariamente il venir meno dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente “più debole”, bensì solo una riduzione della misura dello stesso.

La Corte di Cassazione, infatti, in una vicenda analoga, ha ritenuto congrua una diminuzione del 10% della somma originariamente fissata negli accordi di separazione, considerando il peggioramento della condizione economica del marito dovuta dallo stato di mobilità (sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile, del 13.12.2011 n. 26771).

In conclusione, le consiglierei di valutare l’opportunità di agire giudizialmente nei confronti del suo ex coniuge per il recupero delle somme sinora a lei non versate a titolo di mantenimento, essendo un preciso dovere di quest’ultimo quello di attenersi a quanto stabilito nella sentenza di separazione.  

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali

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