Separazione di fatto

La separazione di fatto consiste nell’effettiva interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, della vita matrimoniale nonché del proprio contributo morale e psicologico alla famiglia, senza che però sussista un preciso provvedimento del Giudice che autorizzi gli stessi a vivere separatamente e a determinati vincoli.
 

Separati in casa

Tale forma di separazione si differenzia rispetto a quella “legale” proprio perché, in quest’ultimo caso, è sempre previsto un vaglio dell’Autorità Giudiziaria che stabilisca le condizioni imposte ai consorti con sentenza (se giudiziale), o con un decreto di omologazione degli accordi raggiunti tra le parti (se consensuale).

Abbandono del tetto coniugale

Sebbene non sia di per sé sanzionabile da alcun provvedimento giudiziario, la separazione di fatto, se seguita dall’allontanamento dall’abitazione familiare o dall’instaurazione di una relazione extra-coniugale, potrebbe comunque costituire motivo di addebito e quindi causare determinate conseguenze sul piano giuridico. Del resto, nel caso in cui il coniuge decidesse di trasferirsi altrove, senza assumere opportune accortezze, di fatto tale situazione rappresenterebbe a tutti gli effetti una violazione degli obblighi di assistenza morale nascenti dalle nozze, con tutti i rischi che ne deriverebbero. E ancora, nell’ipotesi in cui il partner separato di fatto – ma non legalmente – intraprendesse un rapporto affettivo e sentimentale con altri, ciò potrebbe persino configurare una violazione del dovere di fedeltà derivante dal vincolo coniugale non ancora ufficialmente interrottosi.

Separazione di fatto con figli

Per tale ragioni, è sempre consigliabile, nei casi di separazione di fatto accompagnata ad esempio dall’interruzione della convivenza e soprattutto in presenza dei figli, comunicare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’altro coniuge la volontà di trasferirsi altrove e indicare i motivi che abbiano determinato la crisi coniugale e la decisione di lasciare il tetto coniugale (ad es. per incompatibilità caratteriale, per costante litigiosità tra le parti, ovvero per tutte quelle ragioni che abbiano reso impossibile proseguire il progetto di vita comune), oltre che il nuovo indirizzo e i recapiti presso cui risultare sempre reperibili per ogni necessità della prole.

In questo modo, si potrebbe così evitare il rischio di vedersi attribuire, in caso di successiva separazione legale intrapresa dall’altro, la colpa della crisi matrimoniale per aver arbitrariamente abbandonato il tetto coniugale senza giustificato motivo, con la conseguente perdita del diritto all’assegno di mantenimento laddove ne ricorressero i presupposti (oltre poi ad altre conseguenze quali, ad esempio, il venir meno dei diritti successori).

Altra premura da considerare, nell’ipotesi di una situazione di separazione di fatto, per il partner economicamente “più forte” è quella di provvedere comunque a fornire un contributo al mantenimento dell’altro nel caso in cui quest’ultimo fosse sprovvisto di mezzi di sussistenza propri, posto che un completo disinteresse potrebbe essere visto come violazione dell’obbligo di assistenza materiale derivante dalle nozze. Ovviamente, in presenza di figli, è un preciso dovere morale e giuridico per ciascun genitore provvedere al mantenimento degli stessi, indipendentemente dalla crisi coniugale in atto e dalla decisione – comune o meno che sia – di vivere separatamente in assenza (o in attesa) di un provvedimento del Giudice.

Ad ogni modo, al di là delle eventuali conseguenze appena viste, è bene precisare come questa forma di separazione, non prevista né disciplinata dal Codice Civile – a differenza di quella legale – non produca alcun effetto giuridico e nemmeno costituisca valido presupposto ai fini della decorrenza dei termini per la richiesta di divorzio.

In altre parole, anche qualora si protragga ininterrottamente per sei mesi o un anno (ossia i nuovi termini previsti per la domanda di divorzio), la separazione di fatto non legittimerà comunque i partners a chiedere lo scioglimento del loro vincolo matrimoniale, posto che per legge gli stessi risulteranno ancora e a tutti gli effetti coniugati. 

Separazione consensuale senza avvocato

I coniugi che decidono per la separazione consensuale, possono procedere anche senza ricorrere all'avvocato, ma semplicemente presentando la documentazione richiesta presso gli uffici competenti. La separazione consensuale senza avvocato prevede ovviamente che moglie e marito siano d'accordo su diversi aspetti: la gestione della casa familiare, il mantenimento e l'affidamento dei figli, solo in questo modo si potrà infatti procedere.

Separazione consensuale costi

La separazione consensuale è senza dubbio la forma più economica per separarsi. Se i coniugi sono infatti d'accordo sulle modalità della separazione, la spesa rimarrà piuttosto contenuta, intorno ai 1000 euro. Il vantaggio è che per la separazione consensuale dei coniugi non è necessaria la presenza di due avvocati, ma ne basta solo uno. Naturalmente in parte dipende anche dalla parcella dell'avvocato stesso e dal numero di udienze necessarie a determinare con precisione gli accordi fra moglie e marito.

Separazione consensuale

La separazione consensuale dei coniugi prevede che marito e moglie siano d'accordo non solo circa la decisione di separarsi, ma anche riguardo il mantenimento, l'affidamento e la collocazione dei figli, l'assegnazione della casa familiare. Oltre a tutto ciò, serve in ogni caso che il giudice ratifichi e convalidi le proposte dei coniugi, valutando se vadano veramente a vantaggio di entrambi e della prole, o se ledano invece una delle parti in causa.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale presuppone invece che i coniugi siano in profondo disaccordo. E' possibile che uno dei due non voglia proprio separarsi o che ritenga responsabile il coniuge del logoramento del matrimonio. In questo caso si svolgerà un vero e proprio processo che può essere lungo e anche molto costoso, al termine del quale uno dei due coniugu vedrà riconoscersi la ragione dal Tribunale.