Ape sociale: requisiti e scadenze 2019

C’è ancora tempo per presentare la richiesta di Ape sociale, una sorta di pensione anticipata riservata ad alcune categorie di persone, l’assegno-ponte che accompagna verso l’età pensionabile chi ha una serie di requisiti particolari e vuole uscire prima dal mondo del lavoro. La fase di sperimentazione è stata confermata e allungata.

La data di scadenza di questo strumento è slittata al 31 dicembre 2019. Le domande per la verifica del possesso delle condizioni previste potranno essere presentate all’Inps in tre “finestre”: entro il 31 marzo 2019 , entro il 15 luglio 2019 e ed entro 30 novembre 2019. L’esito delle istruttorie verrà comunicato rispettivamente entro il 30 giugno 2019, il 15 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019.

Tra i tre diversi scaglioni di richiesta – è la ragione delle scansioni temporali – l’Istituto di previdenza effettuerà il monitoraggio della disponibilità delle risorse finanziarie (non illimitate) e si regolerà di conseguenza. La priorità nell’erogazione dell’Ape verrà data alle persone che sono più vicine all’età della pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione delle istanze.

Che cos’è l’Ape sociale

L’Ape sociale è una indennità pagata interamente dallo Stato (cioè senza alcuna penalità sul futuro assegno pensionistico) ed erogata dall’Inps. Serve per sostenere economicamente chi esce prima dal mondo del lavoro (sempre che rispetti una serie di parametri), accompagnandolo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (o fino al conseguimento della pensione anticipata intesa in senso tecnico o di un trattamento conseguito anticipatamente in base alle leggi Monti- Fornero).

I requisiti

Per richiedere il via libera all’uscita dal mondo del lavoro e al contributo economico, ecco i requisiti di base:

– occorre aver compiuto almeno 63 anni (entro la fine del 2019)

– aver versato 30 o 36 anni di contribuiti (sempre entro la fine del 2019)

– non essere già titolari di pensione diretta o indiretta in Italia o all’estero.

Le agevolazione per le donne madri

Per le donne madri c’è una agevolazione: per ogni figlio si posso scalare 12 mesi dal totale dei contributi stabiliti, fino a un massimo di 24 mesi per 2 o più figli (scendendo così a 28 o 34 anni di contributi). Per tutti, maschi e femmine, è richiesto un altro requisito: l’appartenenza a una delle categorie elencate dalla normativa in materia.

A chi spetta

L’indennità, come detto, spetta ad alcune categorie di lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata. Si tratta di:

disoccupati involontari (a causa di licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato) che abbiano finito di percepire il sussidio da almeno tre mesi. Per loro sono richiesti almeno 30 anni di contributi;

caregiver che al momento della richiesta assistano da almeno sei mesi il coniuge, il partner unito civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge/partner della persona con handicap hanno almeno 70 anni oppure sono affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti. Anche in questo caso ci vogliono 30 anni di contributi;

invalidi almeno al 74 per cento, sempre con un minimo di 30 anni di contributi versati;

lavoratori dipendenti addetti a mansioni gravose e usuranti. Qui sono richiesti 36 anni di contributi, da maturare entro fine 2019. I lavori gravosi che consentono di accedere all’Ape sociale devono essere stati svolti per almeno 6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10.

Le categorie comprese in questa fascia sono: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Decorrenza e durata

Il contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, sempre che ci siano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Viene corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (o di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia). L’accesso all’Ape sociale è rigorosamente subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Compatibilità e incompatibilità

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (Asdi) nè con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Se questi tetti vengono sfondati, l’Ape sociale decade e l’Inps recupera le somme indebitamente percepite.

Quanto spetta

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. L’erogazione dell’Ape si interrompe in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni familiari.

Ammessi anche i ritardatari

Possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale, oltre agli uomini e alle donne che raggiungono le condizioni previste entro fine 2019, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non avevano ancora presentato la domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per il superamento dei limiti di reddito annuali) che intendono fare di nuovo richiesta.

Come e dove presentare domanda

La domanda per la richiesta dell’Ape sociale deve essere presentata direttamente all’Inps. Per l’inoltro delle domande sono previste più opzioni:

-direttamente online, utilizzando i servizi telematici dell’Istituto, per chi è in possesso del Pin Inps (www.inps.it);

-attraverso caf o patronati;

– tramite contact center Inps (numero 803.164 da telefono fisso, 06.164164 da cellulare, con Voip e Skype da internet, ma tutto solo per i primi step della pratica, come spiegano gli operatori).

 

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