LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE IN ITALIA, UN ITER COMPLESSO
I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati possono depositare la domanda di adozione nazionale presso il Tribunale per i Minorenni. E’ facoltà dei coniugi rivolgersi in più di un Tribunale, anche diverso da quello competente per residenza, purché ne diano comunicazione scritta agli altri precedentemente consultati.
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La richiesta, il cui modulo è reperibile presso la cancelleria adozioni, va presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:
• certificato di nascita dei richiedenti;
• stato di famiglia;
• dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
• certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
• modello 101, 730 o buste paga;
• certificato del casellario giudiziale dei richiedenti;
• dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
• alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori).
Il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare e dichiarare l’idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità. In questa fase verrà presa in considerazione la capacità di educare il minore e di prendersene cura anche economicamente e si cercherà di approfondire la situazione personale e sociale della coppia adottante. Tali indagini dovranno essere espletate entro 120 giorni (termine prorogabile) al termine delle quali dovrà essere fornita al Giudice una relazione conclusiva.
Il Tribunale per i Minorenni valuterà così il suddetto documento e in caso di esito positivo disporrà con ordinanza il cosiddetto affidamento preadottivo: a tal fine il minore dovrà fornire il proprio consenso se avrà compiuto almeno i 14 anni, mentre dai 12 in poi dovrà essere sentito dal Giudice. Questo affidamento ha la durata di un anno, è prorogabile per ulteriori 12 mesi e può essere revocato in caso di gravi problemi coabitativi.
Solo al termine dell’affidamento preadottivo il Tribunale per i Minorenni, fatte le dovute verifiche e valutata l’idoneità della coppia, potrà disporre il decreto di adozione.
SEPARAZIONE DOPO UN'ADOZIONE, COSA ACCADE?
Ma cosa accade se dopo il decreto di adozione la coppia si separa? E’ possibile che il regime adottivo venga revocato? Bisogna precisare che la logica alla base dell’adozione è quella di consentire l’inserimento del minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e la realizzazione del suo preminente interesse dovrà consistere nel ricevere assistenza morale e materiale e anche stabilità affettiva in sostituzione di quella che non ha ricevuto dalla famiglia di origine.
Per questa ragione, la Corte di Cassazione ha accolto la domanda promossa da un coniuge separato di revocare il decreto che aveva disposto l’adozione del figlio.
E’ evidente che la revoca non verrà disposta d’ufficio, ma dovrà essere richiesta su impulso di uno dei due genitori oppure su iniziativa di un Pubblico Ministero o degli assistenti sociali chiamati a monitorare l’andamento dei rapporti tra genitori adottanti e adottati.