La revoca dell'adozione del figlio del coniuge è possibile, bisogna sapere per quali motivi è possibile vedere revocata l'adozione del figlio della moglie o del marito dopo che sia stata revocata l'adottabilità.

La legge184/1983 sull’adozione (così come modificata dalla l. 149/2001) prevede quattro differenti tipologie di adozione: nazionale piena, di maggiorenni, internazionale e adozione in casi particolari che ricorre solo in determinate ipotesi. Quest’ultima risulta applicabile nei riguardi di un minore per cui non sia stato eventualmente dichiarato lo stato di abbandono così da assicurargli assistenza morale e materiale non garantita dai genitori biologici, evitando nel contempo che vengano recisi i legami con la famiglia d’origine.

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Tale tipo di adozione può essere richiesta nei casi in cui:

– l’adottante sia unito al minore, orfano di padre e di madre, da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori. Ciò al fine di garantire all’adottato il mantenimento dei rapporti affettivi già in essere durante la vita dei genitori;

– la richiesta venga formulata dal coniuge convivente nei riguardi del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, così da favorire la possibilità di adottare a chi di fatto già svolge le funzioni di genitore, di assicurare al bambino il mantenimento dell’unità familiare in modo da consentirne la crescita armoniosa;

– il minore abbia un handicap e sia orfano di padre e di madre (come indicato dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;)

– al minore non possa essere assicurata una famiglia attraverso la procedura dell’adozione piena e legittimante per impossibilità constatata di affidamento preadottivo.

Ad ogni modo, spetta al Tribunale per i Minorenni il compito di accertare che l’adozione persegua il particolare interesse del minore.
È importante sottolineare che l’adottato (che conserverà il proprio cognome ed acquisirà anche quello della famiglia adottiva) manterrà i diritti successori nei confronti di quella d’origine oltre a quelli derivanti dalla famiglia adottiva. Quest’ultima, invece, dal canto proprio, non acquisterà alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato, ma assumerà gli obblighi di mantenimento, istruzione, assistenza e l’esercizio della potestà genitoriale.

L’adozione in casi particolari può essere revocata in ipotesi tassativamente previste dalla legge, vale a dire in presenza della commissione di reati da parte dell’adottato ultraquattordicenne nei confronti dell’adottante, del di lui coniuge e dei loro discendenti oppure dall’adottante nei confronti dell’adottato, del suo coniuge, degli ascendenti e discendenti, ovvero quando il genitore abbia violato i doveri di mantenere, istruire ed educare l’adottato.

E ancora, riguardo alla revoca dell’adozione in casi particolari, nell’ipotesi specifica di separazione coniugale, si è di recente espressa la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 21651/2011, ha sottolineato come l’adozione del minore non debba necessariamente ritenersi esclusa in caso di cessazione della convivenza matrimoniale tra il richiedente e il genitore del fanciullo purché ciò tuteli l’esigenza del bambino di crescere in un contesto idoneo al proprio sviluppo armonico.

Infatti, pur reputando fondamentale, ai fini dell’adozione, la convivenza comune ed armonica e la permanenza dell’affetto tra i coniugi, la Suprema Corte, nel confermare il provvedimento di revoca, ha ritenuto che non si può prescindere dal valutare l’interesse del bambino considerato anche alla luce del contesto familiare in cui vive. Nel caso in questione la minore aveva, infatti, espresso grande sofferenza per un clima familiare altamente conflittuale, visti i forti contrasti tra la madre ed il marito di costei che aveva assunto il ruolo di padre.
È stato così giudicato prevalente, ancora una volta, l’interesse della prole, a cui l’adozione avrebbe comportato possibili conseguenze dannose.

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci