L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero l'audizione del figlio minorenne dei coniugi, aiuta a decidere dell' affidamento del figlio ed eventualmente a delucidare alcune questioni relative al mantenimento nel caso  in cui i genitori che si stanno separando, non arrivano ad un accordo consensuale.

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI

Nelle cause di separazione e divorzio, quando si tratta di adottare decisioni relative all’affidamento dei figli e alle modalità del diritto di visita del genitore non collocatario, spesso, si rende opportuno, per non dire necessario, procedere con l’ascolto del minore, in modo da far chiarezza sui bisogni, desideri e paure dello stesso nonché sul rapporto esistente tra quest’ultimo, da un lato, il padre e la madre, dall’altro.

Del resto, nelle situazioni di alta conflittualità, a volte, le versioni fornite dai due genitori e poste all’attenzione del Tribunale si rivelano poco attendibili e in contrasto, non solo tra loro, ma anche, e soprattutto, con l’interesse dei figli, che viene così ad essere strumentalizzato e sacrificato in vista di una vera e propria battaglia legale.   

L’art. 155 sexies del Codice Civile – introdotto dalla Legge 54/2006 sull’affido condiviso – prevede che il Giudice disponga l’audizione del figlio che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento (vale a dire, in grado di elaborare concetti ed idee, di comprendere gli eventi e di assumere decisioni autonome).

Qualora non risultino chiare le capacità del bambino di fornire la propria opinione, oppure ancora ci sia il rischio che l’audizione possa arrecare pregiudizio allo stesso, il Giudice, prima di procedere, potrà delegare i servizi sociali territorialmente competenti, affinché redigano apposita relazione sul punto, previo accesso ai luoghi in cui il piccolo svolge la propria vita quotidiana.

E ancora, il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano è stato, di recente, ribadito e rafforzato dal nuovo art. 315 bis comma 3 del Codice Civile. Ad ogni modo, trattandosi di un incombente che, spesso, rappresenta per il bambino un’esperienza difficile, e in alcune occasioni anche traumatica, l’ascolto viene, di regola, disposto solo in presenza di una situazione di conflitto genitoriale che coinvolga il minore (e che non riguardi i soli aspetti economici della vicenda, quali ad esempio l’entità dell’assegno di mantenimento).

Al contrario, in un clima conciliativo tipico dei processi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, l’audizione potrà essere ordinata solo nell’ipotesi in cui le circostanze del caso concreto la rendano opportuna.

LE MODALITA' DI ASCOLTO DEL MINORE

Per quanto riguarda il modo in cui si deve procedere all’ascolto, è certo che, visto il coinvolgimento di minori, questo debba essere condotto con estrema cautela, nel pieno rispetto della loro sensibilità. A tale scopo, Magistratura e Avvocatura, con la collaborazione degli esperti nel settore, hanno stilato dei Protocolli che contemplano una serie di comportamenti da seguire, in occasione dell’audizione, da parte del Giudice, dei soggetti coinvolti e dei loro difensori.

E così, ad esempio, il Protocollo di Milano prevede, oltre ad una serie di specifiche accortezze, che l’ascolto si svolga in un locale idoneo (anche diverso dall’aula di udienza), a porte chiuse, garantendo massima riservatezza e tranquillità, in assenza dei genitori e dei loro avvocati difensori, salva diversa richiesta del minore circa l’eventuale presenza dei genitori.

Ciò detto, con riferimento alle modalità, si ha “l’ascolto diretto” quando l’audizione del bambino viene condotta dal Giudice in udienza, eventualmente con l’assistenza di un ausiliario dotato di precise competenze in materia. In questa ipotesi, l’Autorità Giudiziaria dovrà spiegare al figlio, in maniera comprensibile, quali sono le richieste dei genitori e quali conseguenze scaturiranno dal provvedimento che verrà adottato, specificando che l’opinione raccolta sarà certamente presa in considerazione, ma non sarà l’unico elemento sui cui si fonderà la decisione, è ciò al fine di deresponsabilizzare il piccolo.

E’ inoltre previsto il cosiddetto “ascolto indiretto” che si ha qualora il Giudice si avvalga, per l’audizione, di un professionista (psicologo o neuropsichiatra infantile) il quale ha l’onere di accertare preventivamente la capacità di discernere del minore e l’assenza di un pregiudizio nella richiesta di una sua opinione circa l’affidamento.

In ogni caso, a prescindere dalle modalità con cui è disposta l’audizione, è certamente apprezzabile l’intento del Legislatore di voler valorizzare il ruolo del bambino all’interno del processo, riconoscendogli a chiare lettere il diritto di essere ascoltato, ed evitando così che gli adulti, accecati dal rancore verso il partener, possano arrogarsi il potere di decidere delle sorti dei propri figli minori, spesso rimanendo sordi ai loro desideri e interessi.   

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali