Assegno ponte: chi lo chiede entro settembre ha diritto agli arretrati

Le famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni familiari possono usufruire di un assegno temporaneo (“assegno ponte”) dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021. Chi fa domanda entro fine settembre, può richiedere gli arretrati dal mese di luglio. La misura sarà poi sostituita da gennaio 2022 dall'assegno unico universale

L’assegno universale per i nuclei familiari, più volte annunciato, per ora arriva sotto forma di “assegno ponte”, con una misura approvata dal governo Draghi tramite un decreto-legge che ha introdotto misure immediatamente efficaci, ma temporanee, per sostenere le famiglie.

Assegno ponte: cos’è

È un’indennità mensile per ciascun figlio minorenne, un’agevolazione “ponte” destinata a coloro che non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF (Assegno al Nucleo Familiare).

Durata e importi

La domanda per il contributo provvisorio va presentata all’INPS entro il 30 settembre 2021, in via esclusivamente telematica tramite il sito dell’Istituto di Previdenza sociale. Chi presenta la domanda entro fine settembre può richiedere gli arretrati dal mese di luglio. Mentre chi presenterà domanda successivamente inizierà a fruire dell’assegno solo a partire da quel mese. Gli importi verranno erogati direttamente da Inps sull’Iban indicato nella domanda. La misura avrà valore per soli 6 mesi, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore, in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Gli importi, che diminuiscono al crescere del livello dell’ISEE, sono stati aumentati rispetto a quanto previsto finora. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le indennità mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorate di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

In totale si potranno ottenere da un minimo di 674 euro per figlio per i sei mesi da luglio a dicembre, fino a un massimo di 1.056 euro. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Dal 2022, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale (a regime il minimo per un figlio sarà pari a 167 euro).

A chi spetta: i requisiti

L’assegno ponte spetta solo alle famiglie che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore. Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. È riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni. L’assegno unico per i figli viene invece riconosciuto mensilmente e spetta a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

Occorrono anche requisiti di reddito, in particolare, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui. È richiesta anche la cittadinanza (o la provenienza da uno Stato membro UE) o un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come fare domanda: dove e quando

La domanda va presentata entro il 30 settembre, per poter ricevere l’assegno a partire da luglio 2021, in via telematica presso il sito dell’Inps. Sarà necessario inserire l’IBAN per ricevere l’accredito dell’assegno direttamente sul proprio conto corrente. In caso di affido condiviso, vanno inseriti gli IBAN di entrambi i genitori per poter inviare il corrispettivo ad entrambi, nella misura del 50%.

L’assegno ponte è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure economiche a favore dei figli a carico, ma erogate dagli Enti locali come Regioni e Comuni. Per quando riguarda il Reddito di Cittadinanza, si può presentare ugualmente domanda e l’Inps ricalcolerà l’importo sottraendo da quest’ultimo quanto erogato sotto forma di assegno per i figli. Sarà poi effettuato un accredito unico per entrambe le indennità.

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