Coppia ristrutturazione casa

Superbonus 110%: come funziona e a chi spetta

Salgono al 110% le detrazioni fiscali già previste sulle spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica e per ridurre il rischio sismico degli edifici. Potranno beneficiare del nuovo bonus edilizio sia la prima che la seconda casa. Ecco tutte le informazioni che servono

È il momento giusto per ristrutturare casa a costo zero. Se avevamo in mente di cambiare le finestre o installare una caldaia a condensazione ora possiamo approfittare del superbonus edilizio e non spendere neanche un euro. Le novità sono contenute nel Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio scorso.

Il decreto Rilancio è stato convertito in legge (l. 77/2020) ed è in vigore dal 19 luglio. In attesa dei decreti attuativi, che arriveranno ad agosto 2020, non è ancora possibile presentare la domanda per ottenere il bonus. Nel frattempo, però, per esaminare il nostro caso concreto e scoprire se ci spetta il superbonus ed eventualmente mettere in cantiere i lavori, si può consultare la guida scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate .

Ora il decreto è legge

La legge ha confermato quanto già previsto, con minime novità. Come già noto, il superbonus al 110% spetta anzitutto agli interventi che incrementano l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche, cioè le spese dette ‘trainanti’. A queste si aggiungono altri interventi ‘trainati’ (colonnine di ricarica auto elettriche e impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica) che godono del bonus a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante. Si può evitare di ricorrere a uno degli interventi trainanti solo se è reso impossibile da vincoli paesaggistici o regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali. 

Ogni individuo può usufruire del bonus al massimo su due unità immobiliari (i lavori condominiali si contano a parte). Riguardo gli interventi sul rischio sismico, possono ottenere la detrazione al 110% invece, le persone fisiche e quelle giuridiche per tutti i tipi di immobili (tranne quelli posti nei territori di fascia sismica 4) senza limiti di quantità. Per ottenere il superbonus al 110% bisogna presentare molti documenti: oltre ai due APE, gli attestati di prestazione energetica redatti prima e dopo l’intervento che dimostrino un ‘salto’ di due classi energetiche, serve un’asseverazione, cioè un certificato rilasciato da un tecnico abilitato da trasmettere all’Enea, e il visto di conformità fornito da un commercialista, Caf o intermediario abilitato (quest’ultimo solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura). 

Cos’è il Superbonus

È il provvedimento che ha aumentato gli incentivi dello Stato per gli interventi di riqualificazione edilizia. Salgono al 110% le detrazioni fiscali già previste sulle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica (ecobonus) e per ridurre il rischio sismico degli edifici (sisma bonus). Ma anche per installare impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica di veicoli elettrici nel condominio.

Il Decreto, che punta a rilanciare il settore dopo l’emergenza sanitaria e far risparmiare i consumatori, stanzia una pioggia di risorse: 14 miliardi di euro fino al 2026. Per un totale di 2,3 miliardi di euro ogni anno. Si tratta, in ogni caso, di una manovra piuttosto vasta e complessa. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, nei giorni scorsi, diversi emendamenti che ampliano le misure previste dal primo testo. Si attende ora la sua conversione in legge entro il 18 luglio e poi mancano i decreti attuativi, che dovrebbero arrivare entro fine agosto con i dettagli per presentare le domande. Ecco, in sintesi, cosa è stato deciso finora.

Chi ha diritto al bonus e quando usufruirne

Potranno beneficiare del nuovo bonus edilizio i cittadini, sia per la prima che per la seconda casa. Dunque si potrà far valere su abitazioni (unifamiliari, plurifamiliari o condominiali) e villette a schiera. Restano fuori gli immobili di lusso, abitazioni signorili, ville e castelli di categoria catastale A1, A8 e A9. Potranno goderne anche i condomìni, gli IACP (istituti autonomi delle case popolari) e gli enti con le stesse finalità. Ma anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le associazioni del terzo settore, e le società e associazioni sportive dilettantistiche (per ristrutturare gli spogliatoi).

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Il bonus si potrà chiedere per le spese di ristrutturazione sostenute nel periodo dal primo luglio 2020 al 31 dicembre del 2021. Termine esteso fino al 30 giugno 2022 per alcuni lavori eseguiti dagli IACP. Su queste spese sarà riconosciuta una detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 110%, che sarà applicata nelle dichiarazioni dei redditi dall’anno dopo quello in cui sono stati svolti e pagati i lavori, e per i successivi quattro anni, per un totale di cinque rate annuali di pari importo.

Due attestati per provare i progressi

I lavori svolti, per godere dei benefici fiscali, dovranno apportare miglioramenti significativi e dimostrabili. Soprattutto sul piano dell’efficienza energetica. Per accedere alla detrazione, gli interventi dovranno far salire di almeno due classi le prestazioni energetiche dell’edificio, indicate sull’APE, il cosiddetto attestato di prestazione energetica. O se non è possibile almeno di una classe. Ad esempio se abbiamo un appartamento in classe energetica D, dopo i lavori dovrà diventare di classe B.

Per provare all’Agenzia delle Entrate i progressi bisognerà procurarsi dunque due APE, rilasciati da un tecnico abilitato, prima e dopo i lavori. La certificazione che ci consegna il tecnico dovrà anche attestare che le spese siano congrue rispetto agli interventi effettuati. Attenzione a rivolgersi a professionisti seri e qualificati, che eseguano i lavori a regola d’arte. La legge infatti punisce chi presenta attestazioni false. Si rischia una multa da 2000 a 15.000 euro per ogni dichiarazione “infedele”.

Il certificato di asseverazione

Oltre ai due APE, gli attestati di prestazione energetica redatti prima e dopo l’intervento che dimostrino un ‘salto’ di due classi energetiche, serve un’asseverazione, cioè un certificato rilasciato da un tecnico abilitato da trasmettere all’Enea, e il visto di conformità fornito da un commercialista, Caf o intermediario abilitato (quest’ultimo solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura). 

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Quali lavori possono godere del bonus

Tra gli interventi ammessi dalla legge c’è anzitutto il cosiddetto “cappotto termico”, ovvero l’isolamento delle superfici opache verticali, ma anche orizzontali e inclinate dell’edificio (come i tetti) purché comprendano una superficie maggiore al 25% del totale. Si possono portare in detrazione spese fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; 40.000 euro moltiplicati per quante sono le unità immobiliari per gli stabili da due a otto unità; 30.000 euro, sempre moltiplicati per il numero di appartamenti, per gli edifici da più di otto unità immobiliari.

Il bonus vale anche per i condomìni che vogliano sostituire gli impianti di riscaldamento autonomo con impianti centralizzati (di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) basati su tecnologia condensazione di classe A, pompa di calore, impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici era sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. Comprese le spese per smaltimento e bonifica dell’impianto. La detrazione spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ma solo per i Comuni montani (non interessati dalle procedure europee di infrazione per la qualità dell’aria). In questo caso la quota massima che si può portare in detrazione è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici fino a otto appartamenti e di 15.000 euro per i palazzi con più di otto unità immobiliari.

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Il bonus al 110% vale anche per le case unifamiliari o per le unità immobiliari che siano poste all’interno di edifici plurifamiliari ma indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, cioè le villette a schiera. In questo caso le spese dovranno essere sostenute per sostituire gli impianti di riscaldamento con nuovi impianti “per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza di classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari”. Ma anche per sostituire la vecchia caldaia con una a biomassa con emissioni di classe 5 stelle. E infine nei Comuni montani per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente fino a un massimo di 30.000 euro.

La detrazione si può anche richiedere per tutti gli interventi già compresi nel vecchio ecobonus (come installazione di pannelli solari, sostituzione caldaia con una a condensazione, schermature solari, generatori di calore a biomasse e così via). Ma anche per installare impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (fino a un ammontare di 48.000 euro e nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto) con relativo sistema di accumulo – cioè la batteria – e per installare colonnine di ricarica di auto elettriche negli edifici. A patto che questi lavori siano eseguiti insieme a uno dei tre interventi indicati sopra. Il super bonus inoltre potrà essere richiesto anche da chi demolisce e ricostruisce la propria abitazione.

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Si può ottenere il bonus del 110% anche per alcuni interventi antisismici sugli edifici. Le case devono essere in zone ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) sulle quali eseguire opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Oppure si possono effettuare lavori che riducano il rischio sismico a una o due classi inferiori (nelle zone sismiche 1, 2 e 3), anche demolendo e ricostruendo l’intera costruzione. La detrazione può coprire anche i sistemi di monitoraggio strutturale continuo, se realizzati insieme agli altri interventi contro il rischio di terremoti.

Come richiedere il bonus

Tutta la documentazione (attestati, bonifici, ricevute) andrà inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate e all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, caricandola sul sito predisposto per le detrazioni dell’anno di riferimento. I dettagli saranno definiti entro 30 giorni dalla legge di conversione del Decreto Rilancio da parte del ministero dello Sviluppo economico. Dunque entro la fine dell’estate.

Tre possibilità: detrazione, sconto in fattura, cessione del credito 

Una volta inviata la pratica, potremo godere del bonus in tre modi. Anzitutto possiamo sfruttare le detrazioni, recuperando in cinque anni le somme spese. In alternativa possiamo ottenere un contributo, sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. L’impresa che ha realizzato i lavori ci concederà cioè uno sconto, fino al totale della cifra, che potrà recuperare come credito di imposta. Vediamo in dettaglio.

I contribuenti possono scegliere di godere direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, oppure ottenere uno sconto in fattura dai fornitori di beni e servizi. O infine è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione. Una possibilità che riguarda le spese sostenute nel 2020 nel 2021 per gli interventi a cui si applica il superbonus al 110%, ma anche per il bonus facciate, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica. Inoltre il soggetto a cui abbiamo ceduto il credito, potrà cederlo a sua volta. In pratica, per le famiglie e i condomìni è possibile non pagare neanche un euro per i lavori svolti. Trasferendo il credito d’imposta maturato a banche e assicurazioni, toccherà dunque all’istituto di credito anticipare gli importi necessari per la ristrutturazione e poi incassare il credito di imposta dal Fisco. Sul punto mancano ancora i chiarimenti nel dettaglio del ministero dello Sviluppo Economico, che si dovrà pronunciare anche sulla congruità dei costi sostenuti. 

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Il superbonus tra luci e (alcune) ombre

Il nuovo bonus edilizio al 110%, tanto generoso negli intenti, presenta tuttavia molte incognite. Potrebbe tradursi – se andasse a segno  – in una buona leva per la ripartenza delle imprese (del comparto edile e energetico) e per la svolta green di una parte del patrimonio immobiliare italiano. Ma potrebbe anche, viceversa, risolversi in un nulla di fatto per tante famiglie e condomìni, a causa dello stratificarsi di modifiche al testo originario, requisiti difficili da soddisfare e scadenze troppo corte per fare fronte in tempo ai lavori.

Anzitutto c’è da dire che le misure approvate finora sono provvisorie. Il Parlamento entro le prossime due settimane potrebbe ancora ampliare o viceversa fare un passo indietro sugli sgravi fiscali. In linea teorica dovrebbe essere già possibile dare il via ai lavori in casa, ma di fatto ancora non vi è alcuna certezza sui tetti di spesa e su come si potrà cedere il credito di imposta.

Altro nodo da sciogliere è poi il salto di classe energetica. Non è semplice scalare due gradini APE (Attestato prestazione energetica). Hanno maggiori probabilità di riuscirci, riferiscono i tecnici, gli edifici che attualmente hanno molte dispersioni di energia e quindi partono dalle classi più basse. O quelli con grossi consumi di energia.

Infine – come fa notare Confedilizia, l’organizzazione dei proprietari di casa – le assemblee condominiali sono alle prese in questi giorni con l’adozione rapida delle delibere, per poter accedere ai bonus potenziati. L’approvazione in assemblea di interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiede una maggioranza molto ridotta. Ma è tutt’altro che facile assumere questo tipo di decisioni in tempi così stretti. Soprattutto gli interventi antisismici, sottolinea Confedilizia, sono preceduti da una serie di indagini preliminari che esigono mesi. Dunque, anche se muniti delle migliori intenzioni, in alcuni condomìni non si riuscirebbe a venire a capo di nulla se non entro la fine 2021. Quando cioè, gli interventi gratuiti o quasi, saranno scaduti. 

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