Come chiedere riduzione assegno mantenimento

E' possibile chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento in alcuni casi, ad esempio se le condizioni economiche del coniuge che è tenuto all'obbligo di versare l'assegno mensile. Esaminiamo insieme proprio la casistica che prevede questa possibilità e la procedura che bisogna seguire per chiedere e ottenere la riduzione

Riduzione dell'assegno di mantenimento peggioramento condizioni economiche

In tempi di crisi come quelli attuali, nei quali i problemi economici sono all’ordine del giorno, può accadere, purtroppo, di trovarsi nella difficoltà di provvedere a corrispondere l’assegno di mantenimento, nella misura stabilita dal Giudice, a favore sia dei coniuge che dei figli. E’ bene chiarire, sin da subito, che il soggetto obbligato al pagamento non è in alcun modo legittimato ad interrompere di propria iniziativa il versamento dell’assegno di mantenimento, né tantomeno a ridurne arbitrariamente l’importo, senza prima ottenere un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che glielo consenta espressamente.  

Revisione e revoca dell'assegno di mantenimento

Devono, tuttavia, ricorrere giustificati motivi, in presenza dei quali, il Giudice, su richiesta del coniuge obbligato o di entrambi, può diminuire l’entità della somma dovuta e stabilita in precedenza. Ciò può accadere, ad esempio:

Del resto, i provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole stabiliti con la sentenza di separazione (o con il verbale di omologa in caso di consensuale) possono essere modificati in ogni tempo, poiché trattasi di decisioni basate sulle circostanze esistenti al momento in cui sono state adottate.

Procedimento di revisione delle condizioni di separazione

Presentazione del ricorso

In ogni caso, qualora si verifichi una situazione tale da giustificare la riduzione della misura dell’assegno di mantenimento, la parte interessata può rivolgersi al Tribunale competente, con un ricorso, per chiedere la revisione del provvedimento di separazione, secondo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c., allegando, all’atto introduttivo, la documentazione a sostegno della propria domanda. Spetta, infatti, al coniuge richiedente l’onere di dimostrare che, rispetto al tempo in cui erano state decise le condizioni di separazione, sono intervenute delle modifiche tali da determinare la necessità di ridurre l’importo stabilito a titolo di mantenimento.

L'udienza

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa, con decreto, l’udienza e, contestualmente, provvede alla nomina del Giudice relatore, assegnando al richiedente un termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. All’udienza, il Giudice, sentiti i coniugi, provvede all’eventuale ammissione dei mezzi istruttori – es. prova testimoniale, consulenza tecnica, indagini patrimoniali e accertamenti della Polizia Tributaria – e successivamente, se reputa fondata la domanda, dispone, con decreto motivato, la riduzione (o l’aumento) del quantum dell’assegno dovuto.

Il provvedimento conclusivo

Inoltre, nel caso in cui il procedimento non possa essere definito in breve tempo – perché, ad esempio, è necessario svolgere l’attività istruttoria – il Tribunale può adottare decisioni provvisorie, potendo ulteriormente modificarne il contenuto in corso di causa. Il provvedimento conclusivo può essere oggetto di reclamo avanti alla Corte d’Appello e l’impugnazione deve essere proposta entro il termine di dieci giorni dalla notifica, a cura della parte interessata, del decreto di revisione delle condizioni di separazione. Infine, è opportuno sottolineare come la concessione della riduzione dell’assegno non comporti, in alcun modo, il diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza.