Debiti coniuge in comunione dei beni

I debiti contratti dal coniuge in regime di comunione dei beni da chi vanno saldati, solo dal coniuge che ha contratto il debito o anche dall'altro

I debiti del coniuge in comunione dei beni ricadono anche sull'altro coniuge che è in parte responsabile del debito. Naturalmente bisogna valutare da situazione a situazione per capire bene quali sono le responsabilità sul debito. I coniugi in comunione dei beni hanno delle responsabilità di fronte ai debiti contratti dalla moglie o dal marito nel corso del matrimonio. Proprio per questo se si sceglie il regime della comunione dei beni al momento di sposarsi si deve conoscere in che misura si è responsabili dei debiti del coniuge.

I DEBITI DEL CONIUGE IN SEPARAZIONE DEI BENI

COMUNIONE DEI BENI

In questo caso, marito e moglie sono entrambi responsabili per le obbligazioni assunte durante il vincolo matrimoniale e, più precisamente, gravano sul patrimonio comune i debiti riguardanti:

–    gli oneri e i pesi che sorgono sui beni rientranti in comunione (es. ipoteche e mutui);

–    i carichi inerenti la gestione e l’amministrazione di detti beni (es. le spese condominiali e di assicurazione);

–    ogni altro impegno economico preso di comune accordo, per qualsiasi ragione o finalità.  

Per i debiti contratti da un solo coniuge, senza l’altrui consenso, quest’ultimo risponderà personalmente con i propri beni e, solo nel caso in cui gli stessi risultino insufficienti, i creditori potranno agire su quelli appartenenti alla comunione, nei limiti della quota di proprietà del debitore.

E cosa accade, invece, nell’ipotesi in cui le obbligazioni siano state assunte separatamente dal consorte ma per soddisfare un interesse della famiglia?

LA COMUNIONE DEI BENI: COME FUNZIONA?


Innanzitutto è bene precisare che cosa debba intendersi per acquisti compiuti in favore del nucleo familiare, dal momento che una simile situazione potrebbe esporre anche il coniuge non debitore al rischio di vedere aggredito il proprio patrimonio personale. Trattasi dei beni acquistati dal consorte, successivamente all’unione coniugale, per adempiere a un bisogno o a un interesse di un altro membro del proprio nucleo familiare (e quindi, ad esempio, vestiario, alimentazione, arredamento della casa, cure mediche, etc.).   

Nel caso in cui ciò accada, l’art. 190 del Codice Civile prevede che “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.

In altre parole, se il partener è debitore nei confronti di terzi:

– in primo luogo, i creditori potranno agire sui beni facenti parte della comunione;

– se i primi non risultano sufficienti a saldare il debito, il coniuge che lo ha contratto risponderà personalmente con i proprio beni;

– infine, se nemmeno la seconda ipotesi consente di soddisfare il credito dei terzi, questi ultimi potranno rivalersi sul patrimonio personale del consorte estraneo al contratto, ma solo nella misura massima della metà dell’obbligazione assunta dall’altro.

E così, ad esempio, se uno dei due coniugi decidesse di stipulare un finanziamento per l’acquisto di un automobile ad uso familiare, e successivamente si trovasse nell’indisponibilità economica di saldare le rate per un valore di € 2.000, la Concessionaria avrebbe un credito di tale importo verso la comunione legale.

Solo qualora né i beni comuni né quelli del consorte che ha concluso il contratto fossero sufficienti al pagamento del debito, il patrimonio personale del coniuge estraneo al finanziamento potrà essere aggredito, ma nei limiti della somma di € 1.000. 

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