Sta per terminare la pausa fiscale dovuta all’emergenza sanitaria. Dal 15 ottobre ripartono la notifica delle cartelle di pagamento e la possibilità di promuovere azioni esecutive o cautelari, insomma: i conti correnti tornano a essere pignorabili. Esistono, però, alcuni limiti all’interno dei quali può agire l’Agenzia delle Entrate.

Tornano i pignoramenti dei conti correnti

Il 15 ottobre termina il blocco ai pignoramento dei conti correnti, che così tornano a essere oggetto di atti esecutivi che hanno lo scopo di saldare i debiti del titolare e diventano nuovamente oggetto di accertamenti fiscali. Da metà ottobre, dunque, finisce il blocco previsto dal Governo per tamponare la situazione economica dovuta all’epidemia da Covid. «Ciò vuol dire che da quel giorno terminerà il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e riprenderanno tutti gli accertamenti dell’Agenzia Entrate, come pure le ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti locali (come Regioni e Comuni) per i tributi di loro competenza (come ad es. l’Imu, la Tari o il bollo auto). Dunque, per tutti i contribuenti termina la moratoria voluta dal Governo per fronteggiare la crisi di liquidità e di entrate creata dall’epidemia e riprenderà l’attività di riscossione dei tributi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni» spiega l’avvocato Stefano Cherti, Responsabile Banche e Assicurazioni dell’Unione Nazionale Consumatori, esperto di diritti dei consumatori e docente di diritto privato presso l’Università di Cassino.

Quali novità?

«La novità è dovuta al Decreto Agosto (Art. 99 D.l. 104/2020) che ha cambiato ancora una volta il testo delle precedenti disposizioni (art. 68 del D.l. 18/2020 e art. 152 del Decreto Rilancio). In pratica dal 16 ottobre non sono più sospesi i pignoramenti su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché pensioni e trattamenti assimilati derivanti dall’agente della riscossione. Parliamo dunque solo di agenti pubblici della riscossione come l’ex Equitalia, Agenzia delle Entrate-Riscossione e non agenzie di riscossione private» spiega Antonello Orlando, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, specificando: «Questo significa che solo fino alla scadenza del 15 ottobre non potranno essere notificate nuove cartelle di pagamento né promosse nuove azioni esecutive o cautelari sia per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, sia per le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali (Comuni e Regioni)».

In quali casi può avvenire il pignoramento

Per pignoramento si intende il primo atto esecutivo che viene messo in essere con lo scopo di “vincolare” determinati beni del debitore, in vista della liquidazione al creditore. Non è quindi una “confisca”, perché il debitore continua a disporne materialmente, salvo il fatto che non può venderli né distruggerli. Può essere immobiliare (verso beni immobili come case), mobilitare (beni mobili come l’auto o lo stipendio) o presso terzi (quando ha per oggetto crediti o beni nella disponibilità di persone terze).

Cosa
succederà, dunque, dal 16 ottobre, in particolare ai conti correnti?

«Di fatto, le misure adottate si sono concretizzate in una semplice sospensione, terminata la quale (venuta meno l’emergenza) si ritorna alla situazione ante pandemia. Ovvio che così non è, almeno nella pratica per quanto riguarda i contribuenti o la situazione economica generale, ma per il modo in cui sono stati pensati i provvedimenti emanati durante l’emergenza, una volta che termina la sospensione rivivono per intero i debiti e le scadenze pregresse» spiega l’avvocato Cherti.

Cosa può essere pignorato

Il pignoramento ha comunque dei limiti, perché ci sono oggetti e beni che non possono essere oggetto di riscossione: è il caso dell’abitazione intesa come prima casa «purché essa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, coincida con la sua residenza e sia adibita ad abitazione. Allo stesso modo è fatto divieto di pignorare, all’interno della casa, i beni che sono considerati fondamentali per la vita e la dignità della persona, come ad esempio gli elettrodomestici (frigorifero e lavatrice), i tavoli, i letti, gli armadi e la biancheria (abiti e stoviglie)». Rimangono in ogni caso esclusi dal pignoramento beni come l’anello nuziale, gli oggetti di culto, gli strumenti, oggetti o libri ritenuti indispensabili per l’esercizio di una professione, di un’arte o un mestiere da parte del debitore, che non può essere privato neppure dell’animale da compagnia.

Diverso è il caso dei conti correnti, che appunto tornano a essere oggetto di confisca: «Il bene più facilmente aggredibile dal Fisco è sicuramente il conto corrente. Oggigiorno tutti ne hanno uno e tutto passa dal nostro conto in banca: i bonifici in entrata, l’addebito delle bollette e della carta di credito. Soprattutto, sul conto transitano ogni mese gli stipendi e le pensioni, che rappresentato un bersaglio privilegiato. Anche qui, per fortuna, ci sono dei limiti a tutela delle persone più deboli» spiega Cherti.

Quali sono i limiti massimi

«Intanto, nel caso in cui sul conto corrente siano presenti delle somme depositate prima della notifica del pignoramento, queste potranno essere sequestrate, ma soltanto per quella parte che eccede la soglia di impignorabilità» chiarisce l’avvocato. Si tratta di una cifra che «è fissata in tre volte la misura dell’assegno sociale, che per il 2020 è pari a 459,83 euro al mese. Quindi, moltiplicando quest’ultima cifra per tre, si arriva a 1.379,83 euro al mese. Invece, per quanto riguarda pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente dopo la data del pignoramento, si applica il limite del quinto. Ciò vuol dire che, se il conto è stato pignorato, stipendi e pensioni accreditate possono essere trattenute solo entro il limite del 20%. Il restante 80% deve essere lasciato disponibile per il sostentamento della persona» spiega il responsabile Banche e Assicurazioni dell’Unione Nazionale Consumatori.

Conti cointestati tra marito e moglie: cosa succede?

Un caso a sé, ma molto frequente, è quello dei conti correnti cointestati tra coniugi. Come funziona il pignoramento? «In questo caso se il debito è personale non si estende all’altro correntista. Quindi può essere pignorato solamente il 50% delle somme depositate. Le eccedenze possono essere utilizzate da entrambi i cointestatari» spiega l’avvocato Cherti. «Va infatti chiarito che, nel caso di conto cointestato, il pignoramento non può superare mai la metà del deposito, se il debito è di uno solo dei depositanti. Se, ad esempio, il marito ha un’automobile di cui non paga da molti anni il bollo e il conto è cointestato, non si potrà mai pignorare oltre la metà di quanto depositato, anche se per assurdo la somma non dovesse coprire l’entità del debito (esempio: debito “per bolli” 4.400 euro, totale sul conto 3.000, si può pignorare per 1.500, non oltre)» chiarisce l’esperto legale. Questo può accadere, ad esempio, anche nel caso in cui uno dei due coniugi spendesse il denaro in contanti a disposizione per giocare alle slot machine o per altri usi.

Come avviene il pignoramento

L’Agenzia
delle Entrate o l’ente di riscossione si avvale dell’anagrafe Tributaria per
conoscere la situazione patrimoniale ed economica del cittadino, in modo da
recuperare nel più breve tempo possibile quanto dovuto.