Moglie casalinga diritti separazione

Ho 38 anni. Sono sposata da 9 in regime di separazione di beni. Non lavoro da 2 per volere di mio marito, imprenditore di 41. Matrimonio bianco. Non ho redditi. Niente di niente se non quello che mio marito mi permette di spendere per me e per la casa. Solo l'automobile é intestata a me. Vorrei sapere cosa mi accadrebbe in caso di separazione. Grazie infinite. Le chiedo scusa se uso uno pseudonimo infantile, ma ho decisamente paura ad espormi.

Assegno di mantenimento: perché spetta anche al coniuge benestante
 

Gentile Signora,

innanzitutto non vi è alcuna necessità per cui si debba scusare per l’uso di uno pseudonimo, posto che trattasi di situazioni assolutamente private e personali. Comprendo poi come la prospettiva di una separazione legale dovuta a una crisi matrimoniale in atto e il timore che spesso accompagna eventi di questo tipo possano portare le persone coinvolte al desiderio di mantenere l’anonimato, evitando così di esporsi ulteriormente. 

Ad ogni modo, cercando di chiarire i suoi dubbi, mi sento di rassicurarla sul fatto che, in caso di separazione, suo marito verrebbe gravato da un contributo al mantenimento in suo favore, in misura tale da consentirle di provvedere al suo sostentamento e in proporzione ai redditi percepiti dallo stesso.

Del resto, svolgendo egli un’attività imprenditoriale, mi verrebbe facile presumere, pur non conoscendo gli introiti del suo consorte, che lo stesso abbia certamente delle capacità economiche maggiori delle sue, casalinga da nove anni e sprovvista di entrate finanziarie; circostanze, queste che andranno ad incidere inevitabilmente sull’entità dell’assegno da porre a carico del suo partner.

Per quanto riguarda poi l’immobile coniugale, qualora non fossero presenti figli, lo stesso non formerà oggetto di assegnazione nel giudizio di separazione, rimanendo nella disponibilità di colui che ne risulti effettivo proprietario, salvo diversi accordi tra le parti; tuttavia, ai fini della quantificazione del mantenimento in favore del partner economicamente “più debole”, si dovranno tenere in considerazione anche le ulteriori e maggiori spese determinate dall’eventuale trasferimento in altra abitazione.  

Avv. Francesca Maria Croci