Casa coniugale e convivenza more uxorio

La casa coniugale e la convivenza more uxorio dopo la separazione: è possibile o no abitare nella casa di famiglia con il nuovo compagno

Salve,  sono separata consensualmente dal 2011. I miei figli entrambi maggiorenni all'epoca della separazione hanno deciso di restare con il padre nella casa coniugale. Io per gravi motivi di salute che ho ancora adesso sono andata via. Mio marito ora intende portare nella casa coniugale la sua compagna. Preciso che la casa è per metà anche mia, e a detta di mio marito i miei figli sono d'accordo. Io credo che abbia comprato il loro consenso. Che posso fare? Mi sembra ingiusto che lui possa fare quello che vuole e io devo vivere in difficoltà, visto che sono senza lavoro e non mi da un centesimo di mantenimento. Inoltre vorrei sapere se ai miei figli maggiorenni sono obbligata a dire che ho una nuova relazione. Attendo la sua risposta e ringrazio di cuore.

Cari saluti,

Cristina (nome di fantasia scelto dalla redazione)

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Gentilissima,

iniziamo col dire che ai suoi figli è assolutamente libera di riferire ciò che vuole, pertanto può coltivare nuove frequentazioni senza dover necessariamente aggiornarli su questioni così intime e personali. Nel caso di specie, poi, valuterei la possibilità di introdurre una domanda giudiziale volta ad ottenere un assegno di mantenimento, quantomeno alimentare, che possa supportare la sua difficile situazione economica.

Quanto alla presenza di una nuova compagna che soggiornerebbe presso l’originaria casa coniugale, non vi è giuridicamente alcun elemento che possa impedirlo, fatta salva la possibilità di chiedere un emolumento a titolo di canone di locazione per l’utilizzo che la stessa farà di una proprietà di cui Lei, fino a prova contraria, è pur sempre titolare al 50%.

Se, infine, i figli sono già economicamente indipendenti potrà valutare anche la strada dell’azione di divisione immobiliare che può consentirle di tornare in possesso della sua porzione di immobile (se ne è fattibile la divisione materiale) ovvero di obbligarne la vendita se il suo ex marito non dovesse acconsentire.

 

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