Tasse ridotte per le seconde case

In casi particolari sulla seconda casa si possono pagare tasse ridotte. Per esempio se da seconda casa diventa abitazione. E se la seconda casa è inagibile? Ecco i casi in cui si può avere uno sconto fiscale

Partiamo da un esempio pratico: il proprietario di una seconda casa, la cede in comodato alla figlia. Per quell’appartamento ha sempre pagato l’Imu. ma ora che è diventato l’abitazione principale della figlia, l’imposta va ancora a versata? Prima di tutto, l’Imu non si paga per l’abitazione principale e nemmeno per le sue pertinenze (box auto, soffitte e cantine): lo prevede l’art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Per le seconde case, invece, in alcuni casi è possibile godere di sconti ed esenzioni. Tenete conto che dal 2020 le due imposte sulle seconde case (Imu e Tasi) sono state accorpate. Ce lo ha spiegato il ministero dell’Economia nel paragrafo “Agevolazioni” delle istruzioni sul pagamento dell’Imu (si scaricano dal sito http://bit.ly/RegoleImu). Chi ha concesso la propria seconda casa in comodato a un figlio dovrà comunque versare l’imposta, ma con uno sconto vantaggioso. Per legge, infatti, la cosiddetta base imponibile (cioè l’importo sul quale si calcolano le imposte) viene ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il contratto di comodato sia stato registrato all’Agenzia delle entrate. Il proprietario dell’appartamento, inoltre, deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile ceduto e può possedere solo un’altra proprietà immobiliare in Italia, cioè la propria abitazione principale. L’agevolazione non si applica alle abitazioni di lusso (appartamenti signorili, ville e castelli). 

Per informazioni ci si può rivolgere agli esperti del Caf Acli (www.mycaf.it) che aiutano a inviare la documentazione. Oppure chiamare il numero 848800444 dell’Agenzia delle entrate.

Tasse dimezzate per gli immobili inagibili e storici

La base imponibile viene dimezzata anche per gli immobili dichiarati inagibili, per esempio perché fatiscenti e privi degli allacci alle utenze di luce e gas. Per ottenere l’agevolazione bisogna presentare entro il 30 giugno la dichiarazione Imu al Comune, allegando l’attestazione di inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il proprietario affitti la sua seconda casa con contratto a canone concordato, invece, lo sconto fiscale è ancora più vantaggioso: la base imponibile dell’Imu si riduce del 75 per cento. Da quest’anno l’imposta è stata dimezzata anche per i proprietari di immobili storici o artistici o per gli italiani residenti all’estero che abbiano maturato una pensione in regime di convenzione internazionale con l’Italia. In questo caso il beneficio spetta per una sola abitazione, purché non sia data in affitto o concessa in comodato. Infine, una situazione particolare riguarda chi ha una prima casa che insiste su un territorio di confine tra due Comuni (tanto che una o più stanze risultano accatastate in Comune diverso da quello nel quale si ha la residenza). In questo caso bisogna ricordarsi di presentare la dichiarazione Imu al Comune nel quale non risiede, avendo cura di scrivere una formula specifica nella parte dedicata alle annotazioni: «Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi» e in questo modo non pagherà la tassa.

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