Ragazza urla megafono telefono

Telemarketing molesto: più tutele per gli utenti

Sei quotidianamente assediata da telefonate a scopo promozionale o statistico? Puoi finalmente sperare in una tregua. Ora possono iscriversi al Registro delle opposizioni anche i titolari di numeri fissi e mobili non presenti negli elenchi pubblici. Ecco tutte le novità, nel dettaglio

Il Registro delle opposizioni si amplia

Milioni di persone, quotidianamente assediate da telefonate a scopo promozionale o statistico e per ricerche di mercato, potranno finalmente  sperare di avere tregua. Una legge appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (la numero 5 di quest’anno) estende e potenzia il Registro delle opposizioni, l’archivio che già da qualche anno raccoglie i dati di coloro che non vogliono ricevere chiamate indesiderate ai numeri di casa e di cellulare riportati negli elenchi cartacei e online. Entro l’autunno, dopo l’emanazione di un decreto attuativo e delle linee guida del garante della privacy, la platea dei cittadini tutelati si amplierà. Al Registro potranno iscriversi anche tutti coloro che hanno numeri riservati, fissi e mobili. Una marea di persone. Le utenze interessate, comprese quelle di cellulari, sono potenzialmente 120 milioni. Il timore, però, è che non basterà la nuova legge a zittire gli operatori più aggressivi e molesti. “È come dire che non si passa col rosso. Qualcuno che lo fa,ci sarà sempre”.

Un freno anche all’invio di pubblicità a casa

La gestione del Registro  delle opposizioni continuerà ad essere affidata alla Fondazione Ugo Bordoni, ente in house del ministero dello Sviluppo economico, e rimarrà gratuita. Spiega Ania Maslova, del settore comunicazione: “Dovrebbe diventare concreta, parallelamente, un’altra regola che è prevista da una legge del 2017 e che è rimasta sulla carta: anche gli indirizzi visibili sugli elenchi pubblici potranno essere utilizzati per spedire a casa pubblicità e materiale promozionale solo in assenza di iscrizione al nuovo Registro, non più a tutti”.

Consensi, revoche, eccezioni

Altra novità, spiegata dagli esperti dell’Aduc: “Attraverso l’iscrizione al Registro scatterà la cancellazione automatica dei consensi precedentemente espressi individualmente a ditte, società, ecc., compresi quelli per la cessione dei propri dati a terzi. Tutti coloro che hanno ricevuto il numero e il consenso in questo modo, anche indirettamente, non potranno quindi più effettuare chiamate. L’iscrizione potrà inoltre essere revocata dall’utente in qualsiasi momento, per periodi definiti e nei confronti di uno o più soggetti specifici, telematicamente o telefonicamente. Continueranno invece a rimanere fuori dall’ambito, e quindi dalla cancellazione “automatica”, i consensi dati nell’ambito di uno specifico contratto di acquisto di beni e o servizi, in essere o cessato da massimo 30 giorni: potranno essere revocati con una comunicazione diretta al venditore”.

Un esempio, per capirsi

Un esempio, per capirsi: “Se abbiamo firmato un contratto per l’acquisto di un bene (online o in casa propria per esempio) e in calce al contratto abbiamo espresso il consenso al contatto telefonico per fini pubblicitari o altri, quel consenso rimane valido anche se ci si iscrive al Registro ed eventualmente sarà necessario contattare la controparte contrattuale per annullarlo espressamente”. Allo stesso modo – continuano gli esperti dell’Audc – “saranno esclusi dalla cancellazione tutti i consensi dati in modo diretto successivamente all’iscrizione al Registro”.

Due prefissi telefonici ad hoc per il call center

La legge 5/2018 introduce obblighi nuovi anche per gli operatori da cui partono le chiamate. Tutti i soggetti che svolgono attività di call center dovranno avere uno dei due codici o prefissi telefonici specifici indicati dal Garante delle comunicazioni (ancora non sono noti), in modo da consentire ai riceventi di identificare le chiamate  finalizzate ad attività statistiche, ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Il cittadino cui squilla il telefono, insomma, dovrà capire al volo, chi sta cercando di mettersi in contatto con lui  e perché. Non solo. Scatterà il divieto di utilizzare compositori telefonici per la richiesta automatica dei numeri. Per chi non osserverà la legge sono previste sanzioni amministrative e punizioni accessorie. Nei casi estremi, si potrà arrivare anche alla sospensione o alla revoca delle licenze necessarie per operare sul mercato.

Informazioni, iscrizioni e reclami

Per i vecchi e i nuovi iscritti al Registro  delle opposizioni, in attesa dei provvedimenti attuativi, il sito di riferimento è registrodelleopposizioni.it. Per formalizzare le iscrizioni sono previste cinque modalità (web, telefono, mail, raccomandata, fax), destinate ad essere ridotte nel futuro prossimo (probabilmente spariranno posta tradizionale e fax). Altre info si trovano sul portale dell’Aduc (aduc.it) e nelle pagine web della Fondazione Bordoni (www.fub.it). Per le segnalazioni di abusi  e irregolarità i canali sono gli stessi previsti per la registrazione:

web, attraverso il modulo elettronico disponibile nell’area abbonato del portale registrodelleopposizioni.it;

e-mail: [email protected]

numero verde: 800.265.265;

raccomandata, indirizzata a Gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati, ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (Rm);

fax: 06.5422.4822.

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