Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento al coniuge o ai figli dopo la separazione o il divorzio porta gravi conseguenze. Tuttavia se il mancato pagamento del mantenimento è legato a un reale impoverimento del coniuge sarà possibile rivedere il suo importo.

Purtroppo, sono frequenti le situazioni in cui il coniuge, spinto da un desiderio di ripicca e rivalsa verso l’ex compagno, decida di interrompere il pagamento della somma stabilita in suo favore nel provvedimento di separazione o divorzio, oppure, fatto questo ancor più grave, si astenga del tutto dal contribuire al mantenimento del figlio, senza alcuna apparente motivazione.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE: CONFRONTO

A volte, invece, accade che il mancato versamento dell’assegno o comunque il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto pattuito in sentenza non sia il frutto di una scelta consapevole, magari dettata da motivi di astio e rancore verso l’altro, ma dipenda unicamente da un’oggettiva impossibilità di adempiervi, a causa di un peggioramento delle proprie condizioni economiche (ad esempio, per crisi aziendale, messa in mobilità, perdita del posto di lavoro, etc.).

Del resto, visto il periodo di difficoltà finanziaria che vede coinvolto il nostro Paese nei vari settori di mercato, purtroppo, non sempre si hanno le disponibilità economiche per far fronte, non solo al proprio, ma anche al sostentamento altrui. Al riguardo, però, va precisato che, quando si tratta di dover contribuire al mantenimento di un figlio, comprensibilmente, la Cassazione tende ad assumere una posizione più severa rispetto al caso di mancato versamento dell’assegno dovuto al partner.   

Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che pure il genitore disoccupato deve contribuirvi, eventualmente attingendo le risorse dal Tfr, dall’indennità di disoccupazione o da qualunque altra fonte di reddito, ad esempio ricorrendo all’aiuto dei nonni paterni e materni (sentenza Cass. Penale n. 48204 del 13.12.2012).

Ciò detto, considerando le gravose conseguenze penali e civili derivanti dall’omesso mantenimento, è bene chiarire come comportarsi nel caso in cui i propri mezzi economici subiscano un aggravamento per motivi indipendenti dalla propria volontà, senza per questo necessariamente giungere a uno stato di assoluta indigenza e povertà.

Ovviamente, in simili ipotesi, la soluzione preferibile, ma anche quella meno frequente, è che i diretti interessati riescano a raggiungere un accordo che preveda una riduzione dell’assegno, evitando così di intraprendere una nuova battaglia legale, con tutti i problemi del caso.
Diversamente, qualora ciò non sia possibile, al coniuge in difficoltà non resta che rivolgersi, con l’assistenza necessaria di un legale, all’Autorità Giudiziaria (in genere quella che si è già pronunciata sulla separazione), con un ricorso in cui vengono precisati e documentati i motivi per cui si chiede la revisione del provvedimento emesso in precedenza.

L’art. 710 del Codice di Procedura Civile prevede, infatti, che “le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”.  

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci