Negoziazione assistita decreto legge

Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132 ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il Legislatore ha dunque previsto la possibilità, in presenza dei presupposti individuati dal decreto, di ottenere i medesimi effetti di un provvedimento emesso dal Giudice, attraverso una procedura semplificata e senza transitare obbligatoriamente davanti al Tribunale.

La separazione consensuale
 

In che cosa consiste? Trattasi essenzialmente nella sottoscrizione delle parti di un accordo (cd. convenzione di negoziazione) mediante il quale i coniugi convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente sui diritti disponibili tramite l’assistenza dei legali, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria.    

Procedura di negoziazione assistita

Come si svolge la procedura? Il coniuge che intenda procedere con la separazione o il divorzio può, per il tramite del proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata ricorrendo alla procedura in questione. Tale invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può essere valutata dal Giudice ai fini delle spese del giudizio.

Le parti, inoltre, devono prevedere un termine, non inferiore a un mese e non superiore a tre (prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle stesse), entro il quale la procedura deve necessariamente concludersi. Raggiunto l’accordo, gli avvocati provvedono alla trasmissione del medesimo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, qualora non ravvisi irregolarità, comunica ai legali il relativo nullaosta per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti.

Quando si è in presenza di figli minori, di prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap grave ovvero economicamente non autosufficiente, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo di negoziazione se ritiene che questo risponda agli interessi dei figli; in caso contrario, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro trenta giorni, la comparizione delle parti davanti a sé.

Negoziazione assistita avvocati

Ottenuto il nullaosta, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato civile del Comune il cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata della convenzione. Nel caso in cui il difensore non adempia a tale obbligo, verrà applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 50.000,00 e competente all’irrogazione sarà il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni.

Gli effetti dell’accordo decorrono dalla data certificata nella convezione e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati. La nuova legge prevede poi un’ipotesi alternativa di negoziazione assistita, applicabile solo laddove non siano presenti figli minori, maggiorenni non autonomi, incapaci o portatori di handicap grave.

In questo caso, i coniugi che hanno già trovato un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio possono concludere, senza che sia necessario l’ausilio dei rispettivi avvocati, una convenzione innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza di una delle due parti o di quello in cui fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. In tale ultima ipotesi, l’Ufficiale riceve dunque da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione della volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio alle condizioni già concordate. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

Un limite previsto per questa seconda eventualità è che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio relativi alla casa coniugale, al conto corrente cointestato ecc.), poiché per procedere in tal senso l’unica strada percorribile sarà quella della negoziazione assistita tramite legale o l’ordinario iter innanzi al Tribunale.

Negoziazione assistita divorzio

E' compito dell'avvocato informare il cliente nell'ambito della negoziazione assistita durante in divorzio o in previsione dello stesso, riguardo le richieste che si possono avanzare e sulle quali è possibile trovare un accordo. Vi sono degli ambiti infatti, che nemmeno la negoziazione assistita può coprire: non si può ad esempio stabilire una rinuncia preliminare a un assegno di divorzio e non ci si può accordare su qualunque cosa limiti la libertà di uno dei due coniugi, anche qualora questi fossero d'accordo.

Negoziazione assistita entrata in vigore

La negoziazione assistita è entrata in vigore l'11 novembre 2014. La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°261 del 10 novembre 2014.