Seconda rottura dopo la ripresa di una convivenza, l’assegno di mantenimento va rivisto

Se ci si lascia e poi si torna a vivere insieme per lasciarsi di nuovo, non sono più validi gli accordi economici presi in precedenza

La separazione è una semplice sospensione degli effetti del matrimonio, proprio per questo motivo se i due coniugi si riavvicinano riprendendo la convivenza, la sospensione cessa automaticamente e si annullano tutti gli accordi presi inizialmente. Sono compresi in questo senso anche gli accordi stabiliti per quanto riguarda i soldi.

LEGGI ANCHE: CHI PAGA PER L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL CONIUGE E' INDIGENTE

Proprio alla luce di questo la Cassazione, con la sentenza numero 1954/2013 ha deciso che dopo la ripresa di una convivenza, qualora la coppia in questione decida di lasciarsi nuovamente, l'ammontare dell'assegno di mantenimento va ridiscusso perché la procedura di separazione deve essere ricominciata da capo.

La Corte di Cassazione si è espressa in questo modo: "la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale. Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e – quindi – anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione

Riproduzione riservata