Si chiamano “polizze dormienti”. Sono quelle che non vengono riscosse dai beneficiari (ignari o distratti) e restano in giacenza presso le assicurazioni e le banche. Se non sono rivendicate dai diretti interessati, ed entro 10 anni, le somme corrispondenti finiscono poi alla Consap (la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, società in house del ministero dell’Economia e delle finanze) e non possono più essere incassate dai destinatari designati. Può trattarsi di polizze vita  (la cui esistenza non era a conoscenza dei beneficiari) oppure di polizze di risparmio (che non sono state riscosse, una volta giunte alla scadenza, e sono una minoranza). Il numero ipotizzato è impressionante. Stando alle ultime stime – elaborate dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass,  dopo le verifiche mirate scattate due anni fa – si attesta attorno a quota 900mila.

Polizze dormienti: ecco la casistica

Rocco Bellantone, voce dell’Unione nazionale consumatori, aggiunge qualche spiegazione in più. «Si parla di “polizze dormienti” – scende in concreto – quando il contratto della polizza assicurativa è scaduto e la polizza ha maturato un capitale. In base a quanto previsto dalla normativa in materia, spetta all’impresa di assicurazione o alla banca inviare al titolare un avviso di scadenza. Può però accadere che il cliente non si attivi o che, per vari motivi, non sia rintracciabile. Altro caso molto frequente è il decesso dell’assicurato,  che in genere coincide con il titolare della polizza. Se i familiari del cliente o gli altri possibili destinatari non sono stati informati dell’esistenza della polizza o non sanno della compagnia con la quale è stata sottoscritta – continua il rappresentante dell’Unc  – solitamente possono verificarsi due situazioni. La prima è che i destinatari non si attivino per richiedere la somma assicurata, non essendo a conoscenza della polizza. La seconda è che la compagnia non sia in grado di avere notizia della morte dell’assicurato e, quindi, non si metta in moto per procedere alla liquidazione». E così il rischio, per l’esercito di ignari beneficiari, è di rimetterci. E senza nemmeno saperlo oppure perché si è andati fuori tempo massimo.

Attenzione a date e scadenze

I diritti derivanti dalle polizze, come detto, si prescrivono in 10 anni dalla data del decesso dell’assicurato o dalla scadenza del contratto e sempre che uno di questi due eventi sia avvenuto dopo il 20 ottobre 2010 (per le date precedenti la prescrizione era biennale). Se nessuno si fa avanti o se i beneficiari non si trovano, assicurazioni e banche sono tenute a devolvere le somme non reclamate al Fondo rapporti dormienti che fa capo alla Consap.

Le polizze rimborsabili sono quelle il cui diritto alla riscossione è maturato dopo il 1° gennaio 2006 e la cui prescrizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2012. C’è tempo fino al 30 ottobre per inoltrare la domanda di rimborso (inizialmente la data di scadenza era il 15 settembre, poi è subentrata una proroga).

Come e dove controllare

Ma come si fa a sapere se un familiare, un prozio o un vecchio amico ci ha lasciato polizza vita? L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni spiega che si può controllare con due modalità:

rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’Ania (l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), in grado di fornire gratuitamente ai richiedenti (ad esempio i coniugi di clienti defunti) informazioni sull’esistenza o meno di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta. Basta entrare nel portale ufficiale e cliccare “Servizi” nel menu principale, per poi seguire la procedura indicata e scaricare i moduli da utilizzare;

rivolgersi all’intermediario assicurativo, cioè alla banca o alla società di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza di eventuali polizze.

Informazioni, moduli e iscrizioni

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile telefonare al Contact center consumatori dello stesso Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (numero verde 800.486661, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30). I facsimili per chiedere la verifica nominativa si trovano nelle pagine web dedicate (www.ivass.it, selezionare  “per i consumatori” e poi cliccare sul link “modulo di ricerca polizze vita dormienti”). Ania, oltre alla sezione dedicata nel sito e ai facsimile per le istanze, mette a disposizione una mail ([email protected]), un recapito tradizionale per chi ha o non può usare la posta elettronica (Ania, Servizio ricerca coperture assicurative vita, via Aldo Rossi, 4 – 20149 Milano) e un numero di telefono (06.32688644,orari d’ufficio).

La guida di Ania e associazioni di consumatori

Online si trova anche la Guida messa a punto dall’Ania (ania.it) in collaborazione con le associazioni di utenti più rappresentative (Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori, raggiungibili in rete utilizzando i consueti motori di ricerca). Il vademecum elenca una serie di accorgimenti utili per evitare la “dormienza”  delle polizze e spiacevoli conseguenze. Ecco i più importanti:

conservare la documentazione contrattuale, cosa che può evitare il rischio di dimenticare l’esistenza della polizza;

informare della sottoscrizione della polizza i propri cari o le altre persone interessate e consegnare loro una copia;

avvisare sempre la compagnia assicuratrice o la banca di eventuali modifiche dell’indirizzo di residenza o del recapito della corrispondenza;

indicare i beneficiari con nome e cognome e con i dati personali, importanti per rintracciarli agevolmente, e non solo con designazioni generiche (ad esempio, eredi legittimi);

se non si vuole che i beneficiari vengano a sapere in anticipo dell’esistenza della polizza, può essere importante informare una terza persona, in grado di attivarsi quando arriverà il momento di informarli;

monitorare periodicamente la posizione assicurativa e la designazione effettuata, anche attraverso l’area riservata ai clienti sul sito internet di assicurazione o banca;

in caso di esigenze di riservatezza, indicare – oltre ai beneficiari – una terza persona alla quale la compagnia o la banca potrà rivolgersi al verificarsi dell’evento assicurato;

il servizio di ricerca dell’Ania è completamente gratuito e fornisce ai richiedenti informazioni sull’esistenza di polizze relative a persone decedute. È meglio mandare tante domande quanti sono i potenziali beneficiari. Se è deceduto un padre di famiglia, a  provvedere dovrebbero essere sia il coniuge sia il figlio o ciascuno dei figli, se due, tre, quattro eccetera;

possono presentare richieste anche i delegati dei potenziali beneficiari (come l’avvocato di fiducia della famiglia) o gli amministratori di sostegno di persone con gravi disabilità. Anche per loro i moduli sono online.