Quante volte sarà capitato di sentire musica ad alto volume provenire da un vicino, o rumori molesti? Per non parlare della convivenza a volte a dir poco difficile con i condomini, in fatto di gestione della spazzatura o decoro negli spazi comuni. Ecco che reagire, protestando in modo eccessivo, può diventare rischioso. A Cuneo, infatti, una donna è stata condannata per stalking e violenza privata dopo che aveva inveito contro una famiglia ritenuta chiassosa, arrivando a battere colpi contro il muro.

Quando i vicini sono rumorosi

Nel caso specifico, che fa già discutere e divide tra i sostenitori di una o dell’altra parte, i protagonisti sono una donna, esasperata da quelli che riteneva rumori molesti dei vicini, e una famiglia a sua volta stufa di dover subire le reazioni dell’altra inquilina. La prima avrebbe iniziato con il lamentarsi di una serie di comportamenti come il fatto di tirare di notte lo sciacquone del bagno dell’alloggio adiacente al suo, svegliandola ripetutamente. Dalle parole, però, sarebbe poi passata ai fatti con una serie di dispetti: per esempio, lasciando l’immondizia sparsa sulle scale vicino alla porta d’ingresso dei vicini o spostando la posta dalla loro casella, o ancora urlando e arrivando a battere colpi sui muri confinanti. Troppo per la famiglia, che ha portato la donna davanti al giudice.

Il caso finito in tribunale

I condomini, dunque, sono finiti in Tribunale a Mondovì, il comune del cuneese dove la donna e la famiglia sono residenti. In aula il pm ha chiesto una condanna a 10 mesi per la donna per i reati di stalking e violenza privata, quest’ultimo legato a un presunto tentativo di far cadere il figlio dei vicini dal motorino, inchiodando con l’auto in strada. Al centro dell’attenzione anche il termine con cui avrebbe definito l’altro condomino, ossia “piciu” (“stupido”), che “è un’ingiuria – ammette la difesa – ma anche la Cassazione la ritiene ormai di nessun valore, perché è diventata quasi prassi nel linguaggio quotidiano”.

Il limite da non oltrepassare

Quanto accaduto in Piemonte, su cui il giudice si pronuncerà il 19 ottobre, solleva però una questione: fin dove è lecito reagire a un comportamento che si ritiene scorretto o maleducato? La donna, infatti, ha spiegato di aver agito per tutelare la figlia, affetta da una grave disabilità e bisognosa di quiete assoluta. Il reato di stalking condominiale, però, esiste e troppo spesso viene dimenticato quando si tratta di liti tra vicini di casa: è previsto dall’art. 612-bis del codice penale (rectius atti persecutori) anche se non è un’ipotesi speciale codificata dal legislatore, ma una particolare applicazione della fattispecie in questione.

Quando diventa un reato tra condomini

Nonostante il termine stalking sia comunemente associato a comportamenti che hanno a che fare con la sfera affettiva degli individui, di fatto sono numerosi i casi di atti persecutori tra condomini, quando l’esasperazione porta a azioni anche penalmente rilevanti. Per questo la Cassazione, con una sentenza (numero 20895/2011) ha esteso ufficialmente l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale. L’episodio si riferiva a un condomino con una forte sindrome maniacale, che molestava alcune donne che vivevano nello stesso condominio pedinandole o braccandole in ascensore, minacciandole o insultandole.

Se si passa dalle liti alla “persecuzione”

«Anche se lo stalking condominiale non è un reato autonomo, infatti, è una particolare manifestazione del reato di atti persecutori. La norma si applica anche ai rapporti tra vicini di casa quando comportamenti reiterati, come minacce, molestie, insulti e dispetti, provocano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità oppure la costringono a modificare le proprie abitudini di vita. Non basta, quindi, una semplice lite condominiale: occorre una vera e propria condotta persecutoria, con conseguenze concrete sulla vittima», spiega l’avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente dell’Associazione Consumerismo no profit.

I casi più frequenti nei condomini

«Le controversie tra vicini sono certamente una realtà con cui anche le associazioni dei consumatori si confrontano. Tra i motivi più ricorrenti troviamo i rumori molesti, gli odori, l’utilizzo degli spazi comuni, le infiltrazioni e le contestazioni sulle spese condominiali. Nella maggior parte dei casi si tratta di controversie civili, che possono essere affrontate attraverso l’amministratore o la mediazione, quando prevista o comunque utile – spiega Puschiasis – Nei casi più gravi, però, si può arrivare in Tribunale, anche per ottenere la cessazione delle molestie e il risarcimento dei danni. Il consiglio è intervenire tempestivamente, prima che il conflitto degeneri in comportamenti penalmente rilevanti».

I precedenti e il rischio di divieto di avvicinamento

Esistono anche altri precedenti illustri che si riferiscono ai rumori molesti. Nel 2015 il Tribunale di Genova ha condannato alcuni vicini nei confronti di una coppia di coniugi, vittime di scherni, insulti, minacce e, appunto, rumori molesti. In alcuni casi possono scattare anche provvedimenti come il divieto di avvicinamento, come previsto da una sentenza della Cassazione (n. 3240/2020). «Lo trovo giusto quando la gravità dei comportamenti lo giustifica. È una misura cautelare prevista dall’articolo 282-ter del Codice di procedura penale, che può essere applicata anche nei casi di stalking condominiale. Naturalmente deve essere il giudice a valutarne lanecessità e la proporzionalità», spiega ancora l’avvocato.

I casi più delicati

«La particolarità di questi casi è che vittima e presunto persecutore abitano spesso nello stesso edificio, rendendo particolarmente delicata l’applicazione della misura. Ma un principio deve essere chiaro: il diritto di vivere serenamente nella propria abitazione deve essere tutelato. Nessuno può essere costretto a vivere nella paura dentro casa propria. Aggiungo una precisazione utile sul caso di cronaca: il fatto che una persona ritenga di subire rumori molesti non la autorizza a reagire con condotte persecutorie. Anche quando il disturbo è reale, la tutela deve essere cercata attraverso gli strumenti previsti dalla legge, non attraverso minacce, ritorsioni o molestie», conclude Puschiasis.