Di fronte a stalking e comportamenti violenti che possono arrivare alle lesioni non c’è attenuante che tenga, nessuna tolleranza. A stabilirlo, con una sentenza destinata a far discutere nuovamente, è la Cassazione, intervenuta sul caso di un uomo che, vittima di tradimento, aveva perseguitato e ferito la ex e il nuovo compagno di quest’ultima.
Stalking: la gelosia non è mai un’attenuante
Il caso su cui sono stati chiamati a intervenire i supremi giudici ha a che fare con un classico: un uomo che, provando gelosia nei confronti del nuovo compagno della ex, aveva perseguitato entrambi, arrivando anche ad aggredire e ferire i due. La nuova coppia non solo aveva subito lesioni ma, come racconta il quotidiano La Repubblica, viveva in uno stato di costante paura. Da qui la denuncia che aveva portato la Corte d’Appello di Milano a condannare a 9 mesi e 10 giorni l’autore dello stalking. Era aprile del 2025. L’uomo aveva però chiesto di commutare la pena con una multa, fissata dai giudici in 5.600 euro, a fronte dell’impegno a seguire un percorso terapeutico.
Il tradimento non giustifica la gelosia e lo stalking
Non pago, però, l’ex marito della donna aveva anche presentato ricorso, ritenendo di essere stato vittima di un tradimento e per questo “giustificato” nella sua reazione. La Cassazione, invece, ha rigettato il ricorso, ribadendo che «Lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo», perché costituisce «il movente per comportamenti violenti e vessatori». Nessuna attenuante, quindi, ai gesti compiuti dall’uomo in quello che è stato definito uno «stato d’ira» per avere subìto ciò che l’uomo considerava un’ingiustizia.
Tolleranza zero con i comportamenti violenti
Il pronunciamento dei supremi giudici non lascia spazio ad alcun fraintendimento, perché sottolinea come il sentimento di gelosia, definito «morboso», sia «espressione di supremazia e possesso» e possa persino configurare «l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti». «La sentenza non stupisce perché si inserisce in un filone giurisprudenziale che, con rare eccezioni, già da tempo considera la gelosia (e la vendetta) come stati emotivi non suscettibili di “valutazione etica positiva” ai fini dell’esclusione o diminuzione della pena», commenta l’avvocata Claudia Rabellino Becce, esperta di diritto matrimoniale e di diritti delle donne.
I precedenti: la “tempesta emotiva” come attenuante
In passato, però, non è sempre stato così. Basti ricordare il caso in cui era stata riconosciuta come attenuante generica la «soverchiante tempesta emotiva e passionale», causata proprio dalla gelosia provata da Michele Castaldo, l’uomo che aveva ucciso Olga Matei con cui aveva una relazione da poco più di un mese. La Corte aveva inizialmente emesso una sentenza sulla base della confessione dell’imputato, che aveva parlato del suo sentimento. I giudici di secondo grado avevano anche tenuto in considerazione il tentativo di risarcire la figlia della vittima. Ma la Cassazione, successivamente, aveva accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna arrivando a bocciare la scelta di ritenere la gelosia come attenuante: nella sentenza (N. 2962) la bollava come non priva di errori logici e contraddizioni.
La giurisprudenza e i cambiamenti sociali
«La giurisprudenza rappresenta il cosiddetto “diritto vivente” e come tale cambia più velocemente delle leggi. Anzi, spesso è anticipatrice di quel cambiamento perché recepisce in via più immediata l’evoluzione dei sentimenti e dei valori della società civile», ribadisce Rabellino Becce. Nello specifico «la gelosia rappresenta un fenomeno giuridicamente rilevante. Può essere un’attenuante? Un’aggravante? Un fattore inabilitante? Il dibattito resta comunque molto aperto tanto che se ne discute fin dal 1700 e non solo in Italia», sottolinea l’esperta.
Una questione dibattuta da tempo
Il riferimento dell’avvocata è, tra gli altri, al caso del 1771, quando l’avv. Bellart del foro di Parigi difendeva il vedovo Joseph Grass, imputato di omicidio dell’amante invocando come scriminante il tradimento di quest’ultima. Come ricordano alcuni esperti, infatti, nel nostro ordinamento, la gelosia rappresenta un vero e proprio “Giano bifronte”: può essere considerata come attenuante generica, se rappresenta un fattore che ha influito negativamente sulla personalità del reo; ma potrebbe anche essere valutata come “motivo abietto e futile”, se si inquadra in un comportamento punitivo verso la vittima, che può essere considerata persino una “cosa”, una “proprietà”.
Occorre più formazione
«In questo quadro la formazione di tutti gli operatori e le operatrici impegnati sul campo (giudici, avvocati/e, forze dell’ordine, assistenti sociali, psicologi, ecc.) è fondamentale. Fortunatamente abbiamo fatto molta strada da quando nel nostro ordinamento esisteva il cosiddetto “delitto d’onore” (abolito solo nel 1981) che prevedeva pene ridotte per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella per “difendere l’onore proprio e della famiglia”. Dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione, però, perché un certo tipo di (sub)cultura alimentata da pregiudizi e stereotipi è dura a morire. Il dibattito sul “consenso” in tema di violenza sessuale ne è un esempio. A stupire è che sia così difficile codificare qualcosa che dovrebbe essere pacifico: solo sì significa sì», conclude Rabellino Becce.