Spese per i figli: le ricevute da tenere oggi

Conservate fin d'ora le ricevute e la documentazione dei soldi spesi per il ritorno a scuola dei figli: iscrizione, assicurazione, mensa, trasporti, sport. Serviranno per la dichiarazione dei redditi 2020, per scalare dalle tasse le detrazioni scolastiche riconosciute il prossimo anno

Il ritorno a scuola è stato un salasso per milioni di famiglie. E dopo la botta iniziale per libri e corredo scolastico, arriveranno altre spese, periodiche o una tantum. Gite scolastiche, corsi extra, pasti, trasporti. Alcune non verranno rimborsate, altre saranno detraibili dalla dichiarazione dei redditi. L’associazione di consumatori Adiconsum ha redatto un mini vademecum, per fare il punto sulle misure fin qui applicate e  ricordare ai genitori-contribuenti di chiedere e di conservare ricevute e pezze d’appoggio (bollettini postali, bonifici, certificazioni), da tenere da parte assieme a quelle accantonate da gennaio a giugno. Con una avvertenza. La manovra finanziaria e altre disposizioni legislative – come il decreto Clima, al momento in altissimo mare – potrebbero modificare il sistema delle agevolazioni legate all’istruzione obbligatoria e non, con adeguamenti, cancellazioni, aggiunte. In arrivo ci sono anche misure per l’incremento dell’uso della moneta elettronica, con riflessi sui meccanismi di applicazione dei benefit fiscali. Si ipotizza, ad esempio, la sola detraibilità delle spese pagate con carte o altri sistemi tracciabili. Ma di concreto, e di preciso, al momento non c’è nulla.

Quali sono le spese scolastiche detraibili?

Per alcune “voci” non dovrebbero esserci cambiamenti, anche se il condizionale resta d’obbligo. Le spese scolastiche che si possono detrarre sono – e probabilmente resteranno – quelle relative alla mensa (anche se i pasti vengono forniti da un soggetto esterno alla scuola), ai servizi di pre e post-scuola e di assistenza ai pasti, alle gite culturali, alle assicurazioni scolastiche e ai corsi deliberati dall’istituto dei figli, anche se organizzati fuori dell’orario canonico e senza obbligo di frequenza (es. laboratori di teatro, lezioni di lingue straniere, attività musicali…).

Quanto si può dedurre al massimo per figlio?

C’è un limite massimo dei costi sostenuti che possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e scalati. Per il 2019 il tetto è stato di 786 euro, 70 in più rispetto al 2018, con una detrazione Irpef del 19 per cento (pari a un massimo di 149,34 euro da scomputare). Nel 2020 il tetto salirà a 800 euro, soglia che continuerà ad essere calcolata per ogni alunno o studente, non per famiglia. Lo “sconto” sulla tasse è e sarà possibile per le scuole di ogni ordine e grado (a partire dalle materne e fino alla maturità), sia statali, sia paritarie. Attenzione però a sovrapposizioni e incompatibilità. Le detrazioni per servizi e attività non sono cumulabili – e rimarrà così, salvo diverse indicazioni – con le donazioni fatte alle istituzioni scolastiche per aiutare l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia di settore. Non possono essere portate a detrazione – altra regola generale, granitica – le spese che nello stesso anno sono già state rimborsate dal datore di lavoro, in sostituzione dei premi extra stipendio.

L’abbonamento ai mezzi pubblici si può detrarre?

C’è in via generale la possibilità, per il contribuente e per chi è suo carico, di scalare dalla tasse gli importi pagati per acquistare un abbonamento ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali (il 19 per cento di una cifra massima di 250 euro).

Quanto si recupera dalle rette degli asili nido?

L’impegno preso dal premier Conte – rendere gratuiti i nidi per le famiglie meno abbienti – potrebbe rivoluzionare il sistema delle detrazioni e dei bonus per la presa in carico dei bimbi più piccoli. Quest’anno le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, hanno dato diritto a scalare dall’ Irpef il 19 per cento dell’esborso, con una base fino a un importo massimo di 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico e per più figli.

Quali spese non sono detraibili?

Non risultano detraibili – e non lo saranno neppure nel futuro prossimo, vista l’aria che tira – le spese per l’acquisto di testi scolastici, zaini e materiale di cancelleria. E non sono previsti sconti fiscali per i costi sostenuti per far studiare un figlio all’estero. Per il trasporto a e da scuola al momento non ci sono aiuti ad hoc.

Scuolabus ecologici, novità in arrivo?

Novità positive potrebbero arrivare dal decreto Clima, sempre che non naufraghi, annunciato dal premier Giuseppe Conte e bloccato prima ancora di essere discusso in Consiglio dei ministri. “Al fine di promuovere il trasporto scolastico per gli studenti della scuola dell’obbligo e limitare le emissioni inquinanti in atmosfera – recita la bozza del provvedimento – presso il ministero dell’Ambiente e della tutela è istituito un fondo in favore del servizio di scuolabus a ridotte emissioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali e statali ricadenti nell’ambito delle città metropolitane”. Sul piatto lo Stato è intenzionato a mettere 10 milioni l’anno, il bonus dovrebbe tradursi in una detrazione fiscale fino a 250 euro pro capite.

Si possono detrarre gli strumenti compensativi per i DSA?

Per le famiglie di alunni con disturbi dell’apprendimento è prevista una detrazione del 19 per cento su tutti i sussidi e gli strumenti compensativi necessari per aiutare i ragazzi. Questa specifica agevolazione, almeno nell’assetto attuale, non prevede alcun tetto di spesa ed è valida fino al completamento della scuola superiore. Per applicarla, è l’indicazione fin qui data, serve una certificazione medica che attesti la necessità di procedere all’acquisto dei dispositivi di supporto.

Si possono detrarre le tasse universitarie?

La detrazione degli oneri legati all’istruzione riguarda da anni anche le spese universitarie sostenute per l’iscrizione ad atenei pubblici e privati, italiani e stranieri, in base a limiti di importo fissati anno per anno dal ministero dell’Istruzione. L’agevolazione vale per gli studi di base e per i corsi di perfezionamento e/o di specializzazione. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresi quelli fuori corso. Per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite dal Miur per le sedi pubbliche, anno per anno. Di norma non possono essere indicati i costi già rimborsati dal datore di lavoro.

Che vincoli esistono per le detrazioni per lo sport?

Per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni potrebbe esserci ancora una detrazione (per le spese del 2018 è stata pari al 19 per cento, su un importo massimo imponibile di 210 euro a testa ) vincolata all’iscrizione e all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Meglio premurarsi, anche in questo caso, e chiedere che su bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta oppure quietanza di pagamento risultino: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Fuorisede in affitto: via il 19 per cento dalle tasse?

Sono strutturali – cioè permanenti, salvo che in futuro si stabilisca diversamente – le detrazioni relative ai canoni d’affitto per studenti universitari fuorisede, accasati in abitazioni private, pensionati o collegi, soli o in coabitazione. L’aliquota, se non ci saranno modifiche rispetto a quest’anno, è del 19 per centro e si calcola su un importo massimo annuo di 2.633 euro (il risultato è 500 euro da scomputare, massima cifra fissa per contribuente, indipendentemente dal numero di figli fuorisede). Le condizioni? Lo studente deve risultare residente ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune in cui si trova l’ateneo, anche se è nella stessa provincia. La riduzione a 50 chilometri dovrebbe essere decaduta. Ma anche in questo caso, come detto, per avere certezze assolute bisogna aspettare che arrivino leggi e disposizioni aggiornate.

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