Mamma lavora computer divano bambino

Le libere professioniste possono lavorare mentre sono in maternità

C’è un’ottima notizia per le mamme “partite Iva” e tutte le libere professioniste. Ora i lavoratori autonomi possono richiedere l’indennità di maternità o di paternità senza essere obbligati a sospendere il lavoro

C’è un’ottima notizia per le mamme “partite Iva” e tutte le libere professioniste. Da metà novembre i lavoratori autonomi possono richiedere l’indennità di maternità o di paternità senza essere obbligati a sospendere l’attività lavorativa.

A precisarlo è l’Inps che ha appena pubblicato la circolare 109/2018 con le istruzioni per accedere al beneficio introdotto dal Job Act nel 2017, chiarendo alcuni passaggi chiave.

«La misura interessa co.co.co., parasubordinati e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps e riguarda il cosiddetto congedo “obbligatorio” che il padre o la madre possono richiedere da due mesi prima del parto a due dopo oppure dopo un’adozione» precisa Remo Guerrini, responsabile del Patronato Cisl Inas Lombardia.

Per ogni giorno di congedo il lavoratore ha diritto all’80% del reddito lordo medio giornaliero dei 12 mesi precedenti. Vediamo allora le cose da sapere.

I requisiti per godere del beneficio

D’ora in avanti, se richiedi l’indennità di maternità puoi continuare a svolgere la tua professione, emettere e riscuotere fatture durante i 5 mesi del congedo. Per usufruire del beneficio devi avere versato i contributi di almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti. «Attenzione, però, l’obbligo di astenersi dal lavoro rimane per i casi di gravidanza a rischio e per il congedo cosiddetto “facoltativo”, cioè il periodo che si può richiedere nei primi 3 anni di vita del bambino o dell’adozione» spiega Guerrini. «Congedo che il Job Act ha prolungato da 3 a 6 mesi».

Il diritto agli “arretrati”

Hai avuto un figlio tra il 2017 e il 2018 e non hai chiesto il congedo? Se i 5 mesi che ti spettavano sono caduti tutti o in parte dopo l’entrata in vigore della legge (il 14 giugno 2017), ora puoi fare domanda per riscuotere l’indennizzo per il periodo successivo al 14 giugno.

Come presentare la richiesta

Va presentata sul sito inps.gov.it, allegando il certificato di gravidanza con la data presunta del parto. Bisogna inoltre scaricare il Modello SR163 da far compilare alla banca o in posta con le coordinate bancarie, per l’accredito delle somme. Per avviare la pratica ti puoi far aiutare da un patronato.

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