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Scopri se sei beneficiaria di una polizza dormiente

Potresti essere destinataria di una polizza vita o di una polizza risparmio e non saperlo. Il diritto alla riscossione non è esercitabile senza limiti: si estingue in dieci anni. Ecco una guida per scoprire se sei tra i fortunati beneficiari di una delle 900mila polizze dormienti che circolano in Italia. C'è tempo fino al 30 ottobre per inoltrare la domanda di rimborso

Si chiamano “polizze dormienti”. Sono quelle che non vengono riscosse dai beneficiari (ignari o distratti) e restano in giacenza presso le assicurazioni e le banche. Se non sono rivendicate dai diretti interessati, ed entro 10 anni, le somme corrispondenti finiscono poi alla Consap (la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, società in house del ministero dell’Economia e delle finanze) e non possono più essere incassate dai destinatari designati. Può trattarsi di polizze vita  (la cui esistenza non era a conoscenza dei beneficiari) oppure di polizze di risparmio (che non sono state riscosse, una volta giunte alla scadenza, e sono una minoranza). Il numero ipotizzato è impressionante. Stando alle ultime stime – elaborate dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass,  dopo le verifiche mirate scattate due anni fa – si attesta attorno a quota 900mila.

Polizze dormienti: ecco la casistica

Rocco Bellantone, voce dell’Unione nazionale consumatori, aggiunge qualche spiegazione in più. «Si parla di “polizze dormienti” – scende in concreto – quando il contratto della polizza assicurativa è scaduto e la polizza ha maturato un capitale. In base a quanto previsto dalla normativa in materia, spetta all’impresa di assicurazione o alla banca inviare al titolare un avviso di scadenza. Può però accadere che il cliente non si attivi o che, per vari motivi, non sia rintracciabile. Altro caso molto frequente è il decesso dell’assicurato,  che in genere coincide con il titolare della polizza. Se i familiari del cliente o gli altri possibili destinatari non sono stati informati dell’esistenza della polizza o non sanno della compagnia con la quale è stata sottoscritta – continua il rappresentante dell’Unc  – solitamente possono verificarsi due situazioni. La prima è che i destinatari non si attivino per richiedere la somma assicurata, non essendo a conoscenza della polizza. La seconda è che la compagnia non sia in grado di avere notizia della morte dell’assicurato e, quindi, non si metta in moto per procedere alla liquidazione». E così il rischio, per l’esercito di ignari beneficiari, è di rimetterci. E senza nemmeno saperlo oppure perché si è andati fuori tempo massimo.

Attenzione a date e scadenze

I diritti derivanti dalle polizze, come detto, si prescrivono in 10 anni dalla data del decesso dell’assicurato o dalla scadenza del contratto e sempre che uno di questi due eventi sia avvenuto dopo il 20 ottobre 2010 (per le date precedenti la prescrizione era biennale). Se nessuno si fa avanti o se i beneficiari non si trovano, assicurazioni e banche sono tenute a devolvere le somme non reclamate al Fondo rapporti dormienti che fa capo alla Consap.

Le polizze rimborsabili sono quelle il cui diritto alla riscossione è maturato dopo il 1° gennaio 2006 e la cui prescrizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2012. C’è tempo fino al 30 ottobre per inoltrare la domanda di rimborso (inizialmente la data di scadenza era il 15 settembre, poi è subentrata una proroga).

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Come e dove controllare

Ma come si fa a sapere se un familiare, un prozio o un vecchio amico ci ha lasciato polizza vita? L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni spiega che si può controllare con due modalità:

rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’Ania (l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), in grado di fornire gratuitamente ai richiedenti (ad esempio i coniugi di clienti defunti) informazioni sull’esistenza o meno di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta. Basta entrare nel portale ufficiale e cliccare “Servizi” nel menu principale, per poi seguire la procedura indicata e scaricare i moduli da utilizzare;

rivolgersi all’intermediario assicurativo, cioè alla banca o alla società di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza di eventuali polizze.

Informazioni, moduli e iscrizioni

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile telefonare al Contact center consumatori dello stesso Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (numero verde 800.486661, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30). I facsimili per chiedere la verifica nominativa si trovano nelle pagine web dedicate (www.ivass.it, selezionare  “per i consumatori” e poi cliccare sul link “modulo di ricerca polizze vita dormienti”). Ania, oltre alla sezione dedicata nel sito e ai facsimile per le istanze, mette a disposizione una mail ([email protected]), un recapito tradizionale per chi ha o non può usare la posta elettronica (Ania, Servizio ricerca coperture assicurative vita, via Aldo Rossi, 4 – 20149 Milano) e un numero di telefono (06.32688644,orari d’ufficio).

La guida di Ania e associazioni di consumatori

Online si trova anche la Guida messa a punto dall’Ania (ania.it) in collaborazione con le associazioni di utenti più rappresentative (Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori, raggiungibili in rete utilizzando i consueti motori di ricerca). Il vademecum elenca una serie di accorgimenti utili per evitare la “dormienza”  delle polizze e spiacevoli conseguenze. Ecco i più importanti:

conservare la documentazione contrattuale, cosa che può evitare il rischio di dimenticare l’esistenza della polizza;

informare della sottoscrizione della polizza i propri cari o le altre persone interessate e consegnare loro una copia;

avvisare sempre la compagnia assicuratrice o la banca di eventuali modifiche dell’indirizzo di residenza o del recapito della corrispondenza;

indicare i beneficiari con nome e cognome e con i dati personali, importanti per rintracciarli agevolmente, e non solo con designazioni generiche (ad esempio, eredi legittimi);

se non si vuole che i beneficiari vengano a sapere in anticipo dell’esistenza della polizza, può essere importante informare una terza persona, in grado di attivarsi quando arriverà il momento di informarli;

monitorare periodicamente la posizione assicurativa e la designazione effettuata, anche attraverso l’area riservata ai clienti sul sito internet di assicurazione o banca;

in caso di esigenze di riservatezza, indicare – oltre ai beneficiari – una terza persona alla quale la compagnia o la banca potrà rivolgersi al verificarsi dell’evento assicurato;

il servizio di ricerca dell’Ania è completamente gratuito e fornisce ai richiedenti informazioni sull’esistenza di polizze relative a persone decedute. È meglio mandare tante domande quanti sono i potenziali beneficiari. Se è deceduto un padre di famiglia, a  provvedere dovrebbero essere sia il coniuge sia il figlio o ciascuno dei figli, se due, tre, quattro eccetera;

possono presentare richieste anche i delegati dei potenziali beneficiari (come l’avvocato di fiducia della famiglia) o gli amministratori di sostegno di persone con gravi disabilità. Anche per loro i moduli sono online.

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