Dopo gli assegni di divorzio, sganciati dal tenore di vita, toccherà agli assegni di mantenimento, cioè a quelli previsti durante la fase della separazione? La domanda interessa migliaia di coppie. E viene rilanciata da una recente ordinanza della Corte d’Appello di Roma. Il pronunciamento riguarda un caso specifico, ma il tema è di interesse diffuso. Le donne arrivate al capolinea di una storia d’amore, e pure gli uomini, che cosa devono aspettarsi dal punto di vista economico, tra la fine della relazione e il  divorzio? Gli esperti, sulle risposte, si dividono.

“No all’assegno di mantenimento”

La storia che solleva gli interrogativi è quella di due partner non più giovanissimi, entrambi con precedenti matrimoni alle spalle, figli avuti dalle prime relazioni, percorsi professionali positivi e indipendenti, l’autonomia economica. Lei possiede la casa coniugale, lui vive in affitto. Inizialmente, quando la scoppia scoppia, alla signora  viene riconosciuto un assegno di mantenimento da 1.400 euro al mese, in via d’urgenza e provvisoria. L’ex marito presenta reclamo e la Corte d’Appello lo accoglie, revocando l’assegno connesso alla separazione. I giudici ritengono la donna “del tutto in grado di provvedere a se stessa con i propri mezzi, per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta. Non sussistono, allo stato, i presupposti per l’attribuzione alla moglie di un assegno di mantenimento”. Per inciso, nel provvedimento non c’è alcun riferimento al tenore di vita.

Addio al tenore di vita  anche prima del divorzio?

Le opinioni, tra gli addetti ai lavori, non sono concordi. “Questa ordinanza – è il parere di un commentatore del sito giuridico studiocataldi.it – porta un contributo alla tesi che i tempi siano maturi per abbandonare il riferimento al tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio non solo per l’assegno divorzile, ma anche per quello alla separazione”.

L’esperta: valutazioni caso per caso

Katia Lanosa, vicepresidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, aggiunge qualche chiarimento e la propria opinione. Al di là del caso singolo, ecco il punto cruciale, le donne separate devono aspettarsi decisioni simili? Si darà l’addio – salvo singole vicende – all’assegno di mantenimento? “Come sempre – spiega la rappresentante dell’Ami – occorre valutare caso per caso. L’ordinanza di Roma, ed è qui la novità, riguarda non il divorzio, ma la fase precedente, ossia la separazione. I principi espressi a maggio dalla Cassazione (secondo cui  per l’assegno divorzile non si farà più riferimento al tenore di vita, ma al grado di indipendenza e autosufficienza economica del coniuge) con questa pronuncia sembrerebbero applicarsi anche alla fase della separazione. L’assegno di mantenimento viene revocato, perché non ne sussistono i presupposti: la signora per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio ha propri mezzi per provvedere a se stessa. Altri precedenti simili – racconta Lanosa – ci sono in diverse città italiane. Nella vicenda romana però non è ancora detta l’ultima parola. Sono stati reclamati in Appello i provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Tribunale. La causa adesso prosegue il suo iter davanti al giudice di primo grado”.

“Corsa al divorzio e ansie immotivate”

La decisione non è definitiva. “Fino all’emissione della sentenza – precisa ancora l’esperta – tante cose potrebbero cambiare e giustificare un nuovo provvedimento di concessione dell’assegno di mantenimento. A breve, comunque, sulla materia dovrebbe arrivare la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. O, dopo le elezioni, potrebbe esserci un intervento del legislatore. Negli ultimi mesi – racconta – ho assistito ad una vera e propria corsa al divorzio dopo la separazione, nell’erronea convinzione che gli assegni al coniuge non fossero più dovuti, con ansie immotivate delle ex mogli meno abbienti e slanci trionfalistici di mariti benestanti: ogni pronuncia – ribadisce – deve essere adattata al caso concreto, facendo riferimento a tutta una serie di parametri e senza generalizzazioni”.

Aiaf: “L’ordinanza non preannuncia nessuna tendenza futura: è stato solo corretto un errore”

Tornando all’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, c’è chi ne dà una lettura diversa, azzerandone la portata. Alessandro Sartori, presidente dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, sostiene: “Le donne separate non si devono preoccupare. L’ordinanza non segna alcuna ‘tendenza possibile’ e, in particolare, non è una anticipazione alla fase della separazione dei principi in materia divorzile espressi in diverse sentenze della Cassazione. La Corte d’Appello sembra semplicemente aver posto rimedio a una decisione superficiale del Tribunale. Il presidente, si dice nel provvedimento modificato, aveva omesso di considerare rilevanti peculiarità della vicenda coniugale e personale dei due partner, specificità  che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti e dei doveri nascenti dalla separazione. Entrambi hanno un’autonomia economica, derivante dalla propria professione e dalle rispettive proprietà immobiliari… cosicché devono escludersi aspettative di sostegno reciproco. Pertanto – ripete Sartori – non vi è alcuna affermazione di principio che possa intaccare il riferimento al tenore di vita, ancora vigente nell’ambito della separazione”.

Katia Lanosa avvocato

L’avvocato Katia Lanosa, vicepresidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani

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