Coronavirus, viaggi o eventi cancellati: chi paga e rimborsa?

Per il coronavirus stanno saltando manifestazioni, concerti, spettacoli, eventi, fiere ma anche viaggi e vacanze. A volte si tratta di rinvii, altre di cancellazioni. Ma quando si ha diritto a un rimborso?

Il sindaco di Milano ha annunciato il rinvio del Salone del Mobile a giugno, nell’ambito dei provvedimenti per contenere la diffusione del Coronavirus. Ma sono molti gli eventi che hanno subito spostamenti, rinvii o anche cancellazioni, come spettacoli teatrali, concerti musicali o viaggi. Come ci si deve comportare in questi casi? Sono previsti rimborsi? Ecco i consigli.

Cancellazioni e rimborsi

La casistica delle possibilità è ampia, ma si possono intanto individuare tre situazioni generali:

Cancellazioni d’Autorità: «Se a decidere l’annullamento è una qualche autorità (voli bloccati per la Cina, partite di qualche sport, gite scolastiche, manifestazioni a pagamento, etc.), chi ha raccolto la prenotazione non può pretendere il pagamento di nulla. Chi ha già avuto il pagamento deve integralmente rimborsare quanto già versato dal consumatore, indipendentemente dalle regole e dalle leggi di disdetta che il singolo servizio prevedeva» spiega l’associazione dei consumatori Aduc. Vengono meno le normali regole di rimborso, dunque, perché si tratta di una situazione eccezionale, dettata dalle misure di sicurezza decise dal Governo con appositi decreti.

Annullamenti da parte degli organizzatori (eventi ludico-sportivi, agenzie di viaggio, ecc.): «Se a decidere l’annullamento è la precauzione del singolo organizzatore, sarà lui a dover rimborsare il dovuto completamente» spiega ancora Aduc, che aggiunge: «Il consumatore che avrebbe dovuto fruire di quel servizio potrebbe anche chiedere i danni. Anche qui, indipendentemente dalle regole e dalle leggi di disdetta che il singolo servizio prevedeva».

Disdetta autonoma, per paura: in questo caso, se il servizio viene comunque erogato, ma è il consumatore a scegliere di non usufruirne, ad esempio non partecipando a un evento o non prendendo un treno già prenotato e pagato per timore di contagio, non avrà diritto ad alcun rimborso «se non rispetto alle regole del singolo servizio». In pratica, solo se previsto nei termini di cancellazione.

Concerti ed eventi prenotati e pagati

Esiste, però anche una gamma di possibilità “intermedie”, come ad esempio, lo spostamento del Salone del Mobile di Milano, non imposto dal Governo. Che fare se si erano acquistati i biglietti o si erano prenotato o pagato l’albergo? «In questo caso, come per gli eventi cancellati o modificati dai singoli organizzatori, saranno questi a farsi carico dei rimborsi, legittimi. Se però si era prenotato un albergo, saldando già in tutto o in parte, è possibile provare a chiedere i danni agli stessi organizzatori del Salone, dunque a coloro che hanno deciso l’annullamento della manifestazione» spiega Vincenzo Donvito presidente di Aduc.

Cancellazioni di treni, voli sospesi

Nella “zona rossa”, quella degli 11 comuni in quarantena, dove non si può entrare né uscire, sono state adottate misure che riguardano i trasporti, come ad esempio la cancellazione delle fermate. Che fare se si erano acquistati biglietti per quelle destinazioni prima delle misure interdittive? «Anche in questo caso, essendo un provvedimento d’autorità, si ha diritto a un rimborso» dice Donvito.

E in caso di ritardi o cancellazioni, come accaduto dopo un falso allarme da contagio alla stazione di Roma Termini? «Valgono le norme consuete previste per ritardi e cancellazioni. Va anche detto che Trenitalia e Italo hanno anche previsto speciali rimborsi, non previsti normalmente, legati all’emergenza Coronavirus e riportati nei rispettivi siti» spiega il presidente di Aduc.

E per i voli aerei: sono previsti rimborsi in caso di cancellazioni? «Se una compagnia decide per cancellazioni su tratta normalmente coperte, valgono le regole consuete con diritto al rimborso. In questo momento potrebbe verificarsi un caso particolare, seppure raro: se un viaggiatore dovesse partire da Milano o Bergamo, ma fosse residente in una “zona rossa”, dunque non potesse muoversi, ci sarebbe una causa di forza maggiore. Anche se non avesse acquistato un biglietto rimborsabile, avrebbe diritto a vedersi restituire il costo perché l’impedimento a partire sarebbe legato a una decisione d’Autorità» chiarisce Donvito.

Vacanze e viaggi: dove si può andare

La Giordania, le Seychelles e le Mauritius hanno deciso per il blocco degli ingressi nei confronti dei turisti italiani. Austria, Francia, Slovenia, Svizzera, Croazia e Germania hanno usato la mano più “leggera”, definendo “una misura esagerata” la chiusura dei confini, tanto che in sede europea si è raggiunto un accordo per mantenere la libera circolazione, ma il pericolo di vedersi mettere in quarantena in un Paese dove si è prenotata una vacanza non è cessato: «Per la marcia indietro sui provvedimenti restrittivi adottati da singoli paesi, come quarantena e sorveglianza obbligatoria per chi proviene dalle nostre regioni del Nord servirà ancora tempo» ha precisato Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’Oms e consigliere del ministro della Salute, Speranza.

Nel Regno Unito, ad esempio, è prevista la quarantena per sintomi di qualunque entità per chi sia entrato dal 19 febbraio da tutta l’Italia settentrionale, considerata dal Foreign Office da Pisa, Firenze e Rimini in su. Che fare, dunque, se si viene fermati al confine o se si è costretti ad annullare un viaggio? «Purtroppo nulla, perché non c’è una normativa internazionale ufficiale a tutela dei consumatori. Finché il Regno Unito era parte dell’UE una causa sarebbe stata più semplice, ma ora la situazione è cambiata» spiega Donvito, che aggiunge: «Diverso è il caso di un pacchetto turistico o “tutto incluso”: «In base a una sentenza della Cassazione, qualora la destinazione sia in zona oggettivamente a rischio, si potrà pretendere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato per impossibilità di fruire dello scopo del viaggio (relax, piacere, ecc.)» conclude il presidente dell’Aduc.

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