nonni tristi

I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono

Lo ribadisce la Cassazione rispondendo a una nonna che aveva fatto ricorso, rigettandolo. Per il Codice civile sono i parenti più prossimi a farsi carico del mantenimento dei minori se i genitori non riescono

Se un genitore non riesce a provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli, i nonni devono intervenire e farsene carico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con una sentenza pubblicata il 17 ottobre, che fa chiarezza su una vicenda su cui si era già pronunciata la Corte d’Appello di Roma.  

Perché fa notizia che i nonni mantengano i nipoti

La vicenda di per sé non dovrebbe stupirci perché è il Codice civile a stabilirlo. La notizia, piuttosto, è che oggi i nonni sostengono sempre di più le famiglie non solo con la paghetta ai nipoti, ma spesso con quote sostanziose della loro pensione. «A dispetto delle pseudoinfluencer che dispensano filosofie ageiste, l’aiuto economico e pratico di genitori e nonni rappresenta un elemento fondamentale, in alcuni casi imprescindibile» commenta l’avvocatessa Claudia Rabellino Becce.

Il diritto su cui si fonda la sentenza sul mantenimento

Il principio su cui si fonda la sentenza è il diritto di solidarietà all’interno della famiglia. «Un diritto che va di pari passo col diritto agli alimenti» prosegue l’avvocatessa. «Sono due diritti diversi ma ormai assimilati, per cui se un membro della famiglia non ha i mezzi di sussistenza, il parente più stretto in linea di ascendenza è chiamato a provvedere. La sentenza quindi non è una novità, in passato ce ne sono state altre. I giudici oggi rimarcano un obbligo di legge segnandone meglio i confini di applicazione».

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Per il principio di sussidiarietà i nonni sono tenuti al mantenimento

I nonni quindi devono provvedere al mantenimento dei nipoti se i genitori sono inadempienti. «L’obbligo primario di mantenimento spetta ai genitori: in caso di separazione, se il padre del bambino è inadempiente, quindi non versa l’assegno di mantenimento, i nonni, in quanto ascendenti più prossimi, devono farsene carico» spiega l’avvocatessa. «Il presupposto naturalmente è che entrambi i genitori siano nell’impossibilità di provvedere al figlio ma, prima ancora, occorre che il genitore che non riceve l’assegno, esegua un’azione esecutiva nei confronti dell’altro. Se questi non può versare assegno, scatta la cosiddetta “sussidiarietà” dei nonni, gli ascendenti: e può trattarsi anche degli ex suoceri, quindi non necessariamente la stessa linea del figlio/a».

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La vicenda: il padre del bambino vive con i genitori

La vicenda viene raccontata da Roma Today: «La storia è iniziata nel 2010, quando il tribunale di Velletri ha imposto ai nonni di un minore di pagare parte dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre del bambino, separato dalla madre. L’uomo ai tempi viveva con i genitori – i nonni paterni del bambino, appunto – e proprio ai nonni il tribunale aveva imposto di pagare 200 dei 350 euro fissati come mantenimento in fase di separazione, somma da corrispondere alla madre del piccolo in sostituzione del mantenimento cui avrebbe dovuto provvedere il padre. L’ordine giudiziario era stato disposto a causa dell’inadempienza del padre.

Il primo ricorso dei nonni contro il mantenimento

I nonni del bambino si erano opposti in appello, presentando un ricorso rigettato principalmente per due motivi: le condizioni economiche della madre del bambino non erano migliorate, perché al lieve aumento delle entrate era corrisposto un aumento del costo della vita per il piccolo; e la situazione economica della nonna paterna non era peggiorata, ma era anzi migliorata con la morte del marito e la rinuncia all’eredità da parte del figlio.  

Il ricorso in Cassazione, rigettato, contro il mantenimento

La nonna paterna si è allora rivolta alla Corte di Cassazione con l’obiettivo di essere sollevata dall’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al posto del figlio. I giudici non hanno però ribaltato la decisione della Corte d’Appello: “L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”, hanno sottolineato i giudici.

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