Revenge porn: diffondere foto intime sarà reato

La Camera ha approvato all'unanimità l'emendamento al disegno di legge "Codice rosso" a tutela di chi, soprattutto donne, subisce ricatti di natura sessuale. Cosa prevede, quali pene sono previste, il nuovo reato di sfregio

Alla fine, dopo le discussioni e gli scontri in aula, è stata raggiunta l’intesa. La Camera ha approvato all’unanimità le nuove norme contro il “revenge porn” (la condivisione pubblica di immagini o video intimi, senza il consenso dei protagonisti), contenute in un emendamento al disegno di legge sul contrasto alla violenza domestica e di genere (il “codice rosso”, in sintesi). La votazione favorevole è stata sottolineata dall’applauso dell’aula e commentata con valutazioni positive. Si prevede quindi un nuovo reato, punito con reclusione e multa. Con 384 voti favorevoli e solo 2 contrari è passato anche l’articolo 7, che introduce il nuovo reato dello sfregio del volto. Aumentano inoltre le pene per maltrattamenti contro familiari o conviventi, stalking e violenza sessuale. L’intero ddl con tutte le misure diventerà legge dopo il passaggio al Senato.

La Lega intanto ha deciso di bloccare la richiesta di aggiungere al ddl anche la castrazione chimica per gli autori di reati sessuali. Non è una rinuncia totale. Anzi. Tornerà alla carica, più avanti.

Il caso più noto: Tiziana Cantone e la battaglia della mamma

Tiziana Cantone, nel settembre 2016, si tolse la vita dopo la diffusione in rete di sue immagini private. Maria Teresa Giglio, la mamma della giovane donna umiliata sul web, da allora chiede interventi che evitino altre tragedie. A caldo, dopo il voto di Montecitorio, commenta: “Per me è un giorno davvero speciale, un primo e concreto riconoscimento ad una battaglia che ho intrapreso da quando un avverso destino mi ha portato via il bene più prezioso che avevo avuto in dono. Una promessa d’amore verso mia figlia, che ha dovuto rinunciare alla sua vita per trovare quell’oblio che le sarebbe spettato di diritto”. Fabio Roia, magistrato milanese ed esperto della materia, evidenzia: “È una norma che mancava nel nostro ordinamento che copre situazioni in forte aumento e che comportano un grave danno alla vittima. Le pene previste consentono tutte le misure, dalla custodia cautelare in giù, e pure le aggravanti sono ben modulate”.

Il nuovo reato e le pene previste

Il testo sul “revenge porn” aggiunge al codice penale un nuovo reato, il 612 ter (dopo gli atti persecutori, cioè lo stalking). Si prevede che chiunque invia, consegna, cede, pubblica oppure diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati – senza il consenso delle persone rappresentate – è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde il materiale hard all’insaputa dei soggetti immortalati, senza il loro assenso e creando danni e conseguenze negative.

Le aggravanti: la relazione affettiva e l’uso dei social

La pena base è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge (anche separato o divorziato) o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Idem se si utilizzano strumenti informatici e telematici.

Pene più gravi per donne incinta e disabili

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il responsabile agisce ai danni di un persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna incinta. Il reato viene perseguito a querela della vittima, che ha sei mesi di tempo per farsi avanti (il doppio del tempo che per quasi tutti gli altri reati) e poi può ritirare la denuncia solo in sede processuale. Nei casi più gravi o connessi ad altri reati, prevede sempre il ddl, si procede d’ufficio, cioè in automatico, senza che sia necessaria la querela della persona danneggiata.

Il “codice rosso” e le altre misure

Il ddl in trattazione alla Camera prevede una serie di misure a tutela delle vittime di reati domestici e di genere, in gran maggioranza donne. Si dovrà seguire un percorso particolare, sintetizzato dalla formula “codice rosso”:

-la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, deve immediatamente riferire i fatti al pubblico ministero, in prima battuta anche a voce;

-il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha sporto denuncia (il termine sarà prorogabile solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona vittima);

-la polizia giudiziaria è tenuta a fare senza ritardo le indagini e gli accertamenti delegati dal pm e a mettere subito a sua disposizione la documentazione delle attività svolte.

Sistemi di protezione e controlli

Non è tutto. Il ddl modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della prescrizione attraverso sistemi di controllo elettronici o tecnici (ad esempio il braccialetto elettronico).

Altra novità: il giudice penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – deve trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere.

Gli obblighi di comunicazione verso la persona offesa

Le nuove disposizioni prevedono svariate comunicazioni obbligatorie e tempestive da fare alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore: vanno informati dell’adozione di provvedimenti di scarcerazione dell’indiziato, della cessazione di una misura di sicurezza detentiva, dell’evasione della controparte, dell’applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa vittima, della revoca o della sostituzione di misure coercitive o interdittive. Una donna maltrattata o minacciata deve cioè sapere sempre dove si trova chi l’ha picchiata o intimidita e a che limitazioni è sottoposto.

Il nuovo reato di sfregio, pene aumentate e aggravanti

Il ddl “codice rosso” stabilisce che nel codice venga inserito il nuovo reato di sfregio, la “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, punito con la reclusione da 8 a 14 anni e, se la vittime viene uccisa, con l’ergastolo. Il pensiero va a Lucia Annibali ( che  è stata eletta alla Camera e si è battuta per il provvedimento), all’ex miss Jessica Notaro e alle altre donne deturpate con l’acido.  

Vengono appesantite le pene per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e violenza sessuale; una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) è applicata quando i maltrattamenti sono commessi in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità oppure con armi.

Aggravanti se la violenza sessuale è su un minore

Nel disegno di legge in lavorazione c’è anche la rimodulazione delle aggravanti per le violenze sessuali su minori e per gli atti sessuali con under 14 (pena aumentata fino a un terzo) fatti in cambio di denaro o di altri regali e vantaggi, anche solo promessi.  

Gli atti sessuali con minorenne escono  dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa: saranno perseguibili sempre d’ufficio. Si prevede l’ergastolo, che ora non è applicabile, anche per l’omicidio aggravato dalle relazioni personali. I maltrattamenti contro familiari e conviventi vengono inclusi nell’elenco dei reati che consentono di disporre misure di prevenzione (es sorveglianza speciale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio).

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