Legittima difesa: a che punto è la nuova legge

Dopo l'ultimo caso accaduto in provincia di Arezzo, torna d’attualità la discussa legge di riforma della legittima difesa. Facciamo il punto

Un venditore di gomme e biciclette di Monte San Savino, Fredy Pacini, che dopo decine di furti dormiva all’interno del suo magazzino, ha sparato contro due ladri entrati di notte nella ditta e ne ha ucciso uno. Lasciato in libertà (l’arresto è facoltativo), per ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa (il che rende colposo l’omicidio che ha commesso).

Si tratta di un “atto dovuto”, ricorda la procura aretina, per procedere all’autopsia e ad altri accertamenti, con tutte le garanzie per la difesa. Teoricamente, sempre che si arrivi al processo e a una condanna, con questa impostazione l’uomo rischia una pena da 6 mesi a 5 anni. Il vicepremier Matteo Salvini si è schierato dalla parte dello sparatore, così come amici e conoscenti. Su Facebook è uscita una pagina pro commerciante, con l’annuncio di una fiaccolata e dalla raccolta di fondi per l’assistenza legale. C’è però anche chi parla di “rischio far west”, “giustizia fai da te” da non condividere e scarsa considerazione della vita umana.

Torna così d’attualità la discussa legge di riforma della legittima difesa. Qualche settimana fa, invece, è passato (quasi) inosservato l’esito di un processo per omicidio: a Genova è stata assolta una donna che, all’ennesimo litigio violento, accoltellò a morte il marito-aguzzino. Le è stata riconosciuta la legittima difesa piena. A Milano, per una vicenda analoga, i giudici hanno comminato una condanna a 2 anni e 8 mesi per omicidio colposo (reso tale dall’eccesso colposo di legittima difesa). Cerchiamo di capirne di più con l’aiuto dell’avvocato torinese Giulio Calosso, consapevole che la sua analisi non troverà tutti d’accordo.

A che punto è la nuova legge sulla legittima difesa?

“Al Senato è stato approvato il disegno di legge in materia, che presto sarà esaminato alla Camera. Il senso della nuova normativa è presto detto: ‘la difesa domiciliare è sempre legittima’. Con le future disposizioni, sempre che la situazione sia quella fin qui descritta dai giornali, il gommista aretino non sarebbe perseguibile penalmente”.

Che giudizi vengono dati sul disegno di legge?

“C’è la soddisfazione di chi ritiene che il cittadino debba poter difendere la propria famiglia e la propria casa,dalle aggressioni dei malintenzionati, senza condizioni e senza il rischio di passare dalla parte del torto. Ma si registra anche la forte perplessità di chi pensa che il diritto di difesa di ogni cittadino, sacrosanto, non possa essere incondizionato, ma debba avere dei limiti, per non trasformarsi in un diritto alla vendetta”. 

Com’è garantita oggi la legittima difesa?

Il nostro codice penale (del 1930) riconosce che “l’aggredito, se commette un reato per difendersi dall’aggressore, non è punibile nel caso in cui sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa’. In altre parole – spiega sempre l’avvocato Calosso – il diritto all’autotutela viene garantito a chi è aggredito e non ha alcuna alternativa: è necessario che una persona si difenda, perché se non lo fa rischia di soccombere. La legittima difesa non è invece riconosciuta a chi abbia la possibilità di scongiurare il peggio, ad esempio, prendendo tempo oppure fuggendo, se l’allontanamento appaia agevole e non rischioso. Ma non basta che la difesa sia necessaria. La difesa, in base alle norme vigenti, deve anche essere proporzionata all’offesa”. 

Cosa significa la proporzionalità tra difesa e offesa?

“Ci deve essere proporzione fra il bene dell’aggredito (posto in pericolo dall’aggressore) e quello dell’aggressore (sacrificato dalla reazione difensiva): per esempio, si può sacrificare la vita di una persona quando si rischia la propria vita o la propria libertà sessuale, non quando si rischia esclusivamente di essere derubati.

La proporzione deve riguardare anche i mezzi difensivi a disposizione della vittima. Infatti, se è possibile rendere innocuo l’aggressore con un cazzotto ben assestato oppure con un corpo contundente, perché mai si dovrebbe sparare e uccidere? La domanda è solo apparentemente retorica. Perché la risposta non è scontato. Non vi è nessun motivo di sparare e uccidere se si ‘ragiona a freddo’. Ma chi è aggredito ‘ragiona a caldo’, d’istinto. Quindi non è sempre in grado di valutare le circostanze che caratterizzano il fatto concreto e di calcolare gli effetti delle proprie azioni, con la conseguenza che, reagendo, corre il rischio di superare i limiti della necessità e della proporzione della difesa. Ipotesi che, come nel caso aretino, secondo l’ordinamento attuale conduce alla apertura di un procedimento penale con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Ed eventualmente ad una condanna, per il reato di omicidio colposo”. 

Cosa è cambiato nel corso degli anni?

“La riforma in discussione in Parlamento è stata preceduta dalla legge 59 del 13 febbraio 2006. Quest’ultima, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire a chi nel proprio domicilio si difende con armi (legittimamente detenute) una sorta di ‘legittima difesa domiciliare allargata’. È stato così aggiunto un comma ad hoc nel codice penale: nel proprio domicilio (casa e luogo di lavoro o sede di un’attività economica) c’è il rapporto di proporzione (e quindi è riconosciuta la legittima difesa) quando si usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine di difendere ‘la propria od altrui incolumità’ oppure ‘i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione’. Insomma, si è introdotta nel sistema una presunzione di proporzionalità. Che, però, non ha inciso in concreto, in quanto rimaneva operante il limite della necessità della difesa: l’inevitabilità dell’uso delle armi per difendersi. Con l’effetto che continuava ad essere punito chi, pur potendo difendersi soltanto minacciando l’uso dell’arma, la usava direttamente per uccidere l’aggressore”. 

La nuova legge e l’inversione di rotta

“Un deciso cambio di rotta – è sempre l’analisi del penalista – sembra invece essere imposto dalla riforma in arrivo. Nell’ottica dichiarata ‘di difendere chi è stato costretto a difendersi e di riportare lo Stato a fianco delle vittime’, nel testo si legge: nel domicilio ‘sussiste sempre il rapporto di proporzione’; nel domicilio ‘agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone’ , nel domicilio ‘la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in condizione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto’” .

Tradotto in parole povere? “Si introduce una presunzione di legittima difesa. Per essere concreti, equivale a dire che nelle situazioni indicate (‘l’intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone’) la difesa è sempre proporzionata e necessaria ed il pericolo sempre attuale ed ingiusto e – comunque – non si è punibili se al momento del fatto si è agito in condizioni, come detto, di minorata difesa o di grave turbamento”.

Quali saranno i riflessi concreti della nuova legge?

“Inutile far finta di niente. Introdurre un regime di presunzioni quando vi è di mezzo la vita (anche dei ladri e dei rapinatori) è molto pericoloso. Ipotizziamo che di notte un malintenzionato, munito di un semplice strumento di effrazione, forzi una tapparella e si introduca, esclusivamente per rubare, in una abitazione ove dorme una famiglia o in un’azienda. Il padre di famiglia ha il sonno leggero e soprattutto detiene legalmente una pistola. I due si incrociano nella penombra. Il ladro scaglia il piede di porco contro il padrone di casa e fa per scappare. Il padre di famiglia toglie la sicura e prende la mira”. Quale valore avrebbe la vita del ladro, con la nuova normativa? “A me sembra che non abbia nessun valore. È vero: è un ladro che, entrando a casa d’altri di notte, si è messo dalla parte del torto. Ma non per questo si deve presuntivamente stabilire che – per difendersi – sia necessario sparare e che la vita del ladro debba valere zero. In definitiva la nuova norma potrebbe potenzialmente essere pericolosa per due ragioni: da un lato veicola un messaggio allarmante (‘il domicilio è una zona franca in cui vale tutto’), dall’altro lato rischia di legare le mani ai magistrati, costringendoli a giustificare chi non merita assolutamente di essere giustificato”.

Non ci saranno più imputazioni né processi?

“Come sempre – risponde ancora Calosso – resta da vedere quale sarà l’applicazione concreta delle nuove norme nei Palazzi di Giustizia. Non bisogna dimenticare che c’è il principio costituzionale di ‘ragionevolezza’ e che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel tutelare il diritto fondamentale alla vita (anche del ladro), consente l’uccisione per legittima difesa solo nei limiti in cui il ricorso alla forza sia ‘assolutamente necessario’”.

E le donne che uccidono mariti maneschi?

Quando si parla di legittima difesa, si fa riferimento ai casi di chi uccide ladri o rapinatori. Ma le stesse norme non andrebbero applicate anche alle donne abusate e maltrattate che, per proteggersi da botte o aggressioni, ammazzano mariti o fidanzati? “La nuova normativa – spiega il legale torinese – verrebbe applicata anche ai casi di reazione ad abusi, a condizione che si tratti di respingere una intrusione violenta nel domicilio. Adesso pure per le donne si applica la regola generale: la legittima difesa non è presunta, valgono i limiti della necessità e proporzione della difesa”.

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