Il nuovo governo potrebbe rimettere mano al sistema pensionistico e ai meccanismi di compensazione degli effetti della riforma Fornero, aggiustamenti e correttivi varati negli anni scorsi. Si vedrà. Intanto, in attesa di conferme o di modifiche, ecco tutte le opzioni previste per chi vuole e può uscire prima dal mondo del lavoro, alla luce delle novità introdotte quest’anno e delle proroghe via via concesse in passato. Alcune soluzioni prevedono la possibilità di andare in pensione in anticipo, se ci sono i requisiti contributivi ed anagrafici prefissati. Per altre sono state eleminate le penalizzazioni economiche legate alla scelta dei tempi. È spuntata la categoria dei lavoratori precoci.

A fotografare il quadro esistente sono gli esperti dell’Ufficio studi della Camera. Per tutte le “voci”, per approfondimenti e procedure, si possono consultare le schede sul portale dell’Inps (inps.it) e ci si può rivolgere ai patronati sindacali.

Pensione di vecchiaia

A partire dall’1 gennaio 2019 (e fino al 31 dicembre 2020, salvo colpi di scena) gli iscritti all’Inps (assicurazione generale obbligatoria, gestioni sostitutive ed esclusive, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione separata…) possono accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età (5 mesi in più rispetto al 2018) e 20 anni di contributi versati. Per poterla conseguire, deve cessare (poi però può riprendere) il rapporto di lavoro subordinato (ma non l’attività di lavoro autonomo). In alcuni casi, limitati, l’assegno si può ottenere con 5 o 15 anni di contributi o con la totalizzazione (la somma dei contributi versati con più gestioni, con l’erogazione dell’assegno differita di 18 mesi). Per gli iscritti alle casse professionali i requisiti sono in genere diversi da quelli richiesti dall’Inps. Cambiano l’età minima e gli anni di contributi.

Pensione anticipata (da riforma Fornero)

La pensione anticipata “ordinaria”, prevista dalla riforma Fornero, è il trattamento previdenziale che consente ai lavoratori (dipendenti e autonomi) di andare in pensione prima (rispetto alla pensione di vecchiaia), purché abbiano i requisiti previsti. Poiché l’adeguamento alla speranza di vita è stato bloccato – fino al 2026 – per questa misura non serve  un’età minima. “Basta” una certa anzianità contributiva: 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

Il decreto Amato anni fa ha anche introdotto la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata – cioè con un’età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria – per i non vedenti e per chi possiede un’invalidità riconosciuta almeno pari all’80 per cento. Ci sono altre “clausole”: possesso di almeno 20 anni di contributi; dal 2019 età anagrafica di almeno 61 anni se uomini o 56 anni se donne, tetti che per i non vedenti scendono rispettivamente a 56 e 51 anni. Non sono ammessi al beneficio i lavoratori del settore pubblico ed i lavoratori autonomo. La decorrenza della pensione non è immediata, ma passano 12 mesi a partire dalla certificazione del diritto.

Quota 100

La Lega ha fatto della Quota 100 uno dei suoi cavalli di battaglia. Per il triennio 2019-2021 à stata introdotta la possibilità di conseguire la pensione anticipata ad almeno 62 anni compiuti (tetto soggetto all’adeguamento alla speranza di vita) e con un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Il meccanismo è applicabile a lavoratori dipendenti pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali) e agli iscritti alla Gestione separata.

Per i dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 il sistema è partito l’1 aprile 2019 (con “finestre” di uscita trimestrali), per i lavoratori pubblici è applicabile dall’1 agosto 2019 (passati sei mesi, se i requisiti sono murati dall’1 gennaio 2019).

Per i lavoratori del comparto scuole e Afam le scansioni temporali sono diverse, vincolate  all’inizio dell’anno scolastico o accademico. 

Opzione donna

Il decretone sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni ha prorogato l’Opzione donna, ammessa dunque anche quest’anno. Le lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 anni, per le lavoratrici autonome) possono accedere anticipatamente alla pensione, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. L’erogazione della pensione  è posticipata di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, l’Ape volontario

L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, l’Ape volontario, è stato introdotto in via sperimentale da maggio 2017 a fine 2019. Consiste in un prestito-ponte che viene concesso da una banca o  da una  finanziaria, è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, si incassa per 12 mensilità all’anno e andrà restituito quando si maturerà la pensione di vecchiaia (con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni) .

Possono accedere all’Ape uomini e donne (lavoratori del settore pubblico e del settore privato) con i seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; anzianità contributiva di 20 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’Ape); soggetti che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

L’Ape aziendale

L’Ape aziendale è un particolare strumento, previsto dalla legge di Bilancio 2016, in base al quale i datori di lavoro possono sostenere il costo dell’Ape volontario dei lavoratori dipendenti. Consente di agevolare gli esodi dei lavoratori attraverso un contributo economico che fa incrementare la pensione futura degli interessati e, dunque, contenere la rata di ammortamento del prestito finanziario. Nello specifico i datori di lavoro del settore privato (sono escluse le amministrazioni pubbliche), gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali possono, con il consenso del lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando un importo ad hoc all’Inps, al momento della richiesta dell’Ape. L’operazione, scendendo in concreto, determina un incremento dell’assegno che il lavoratore percepirà al momento dell’accesso alla pensione abbassando, pertanto, la rata ventennale da versare per coprire il prestito-ponte.

L’Ape social

L’Ape social, prorogato al 31 dicembre 2019, è una sorta di reddito-ponte per consentire di arrivare alla pensione ordinaria incassando qualcosa prima. Consiste in una indennità che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a soggetti che si trovino in particolari condizioni.

I potenziali beneficiari devono avere almeno 63 anni e corrispondere ad uno dei seguenti profili: soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) e dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione), che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni) oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; invalidi con una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’Ape sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure almeno 6 anni negli ultimi 7 e hanno un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Pe le donne madri, in relazione ai contributi minimi necessari per questa opzione, è stata stabilita una riduzione di 12 mesi per ciascun figlio, fino a 2 anni al massimo.

Occhio alle cause di esclusione, esplicitamente elencate: mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; presenza di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; titolarità di assegno di disoccupazione; indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L’indennità è invece compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. L’indennità, erogata mensilmente su 12 mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’Ape social si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) inizino a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Lavoratori precoci

Le leggi di Bilancio 2017 e 2018 hanno previsto e poi ampliato una forma di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, quelli che hanno trovato un’occupazione quando erano under 19. C’è la riduzione a 41 anni del requisito dell’anzianità contributiva (per la pensione), indipendentemente dall’età anagrafica.

I beneficiari sono uomini e donne che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19esimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente l’1 gennaio 1996 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell’ambito della procedura di conciliazione) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno 3 mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento, da almeno 6 anni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa l’ effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7, c’è la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10).

Lavori usuranti

Coloro che hanno fatto lavori usuranti possono richiedere e avere la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva, con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica. Le categorie coinvolte sono prefissate: addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto; lavoratori adibiti a turni di notte per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;  lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno; addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesse; conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le condizioni richieste sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa).

Lavoratori notturni

I lavoratori impegnati in attività organizzate in turni che comprendono anche le ore notturne – altra opzione, specifica – possono ottenere una maggiorazione del 50 per cento della propria contribuzione rispetto ai requisiti di accesso richiesti per le pensioni ordinarie. I giorni lavorativi effettivamente svolti vengono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Lavori gravosi

Particolari agevolazioni sono riconosciute ai lavoratori che svolgono attività gravose, una tipologia diversa dalle attività usuranti. Si tratta di operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;  insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;  personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

I lavoratori sopra elencati nel biennio 2019-2020 sono dispensati dall’adeguamento all’età pensionabile. Possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi o accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (le donne con un anno in meno).

Lavoratori esposti all’amianto

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un coefficiente di moltiplicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria in cui c’è stata esposizione all’amianto (dell’1,25 o dell’1,5 per cento a seconda dei casi). Il decreto per il Mezzogiorno del 2017 ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Rita, rendita integrativa temporanea anticipata

La Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata, è la misura che concede di accedere al proprio fondo pensione complementare fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, percependo un assegno mensile (in genere di basso importo).  È riservata a soggetti senza lavoro (ex dipendenti del settore privato e del settore pubblico), in possesso dei requisiti per l’Ape e certificati dall’Inps. Ha una tassazione agevolata.

Le altre condizioni richieste sono: essere iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps, distanza di almeno 5 anni (o di 10, se si è inoccupati da più di 24 mesi) dal perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (che ora si matura a 67 anni), almeno 20 anni di contributi versati, non titolarità di un trattamento pensionistico diretto. Per l’accesso non ci sono più limiti di età, diversamente che in passato.

Isopensione

L’isopensione è la formula legata all’esodo anticipato dei lavoratori più anziani, utilizzabile nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Inps deve dare l’ok. L’interessato può ricevere un importo – a carico del datore di lavoro – pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione “tradizionale”. La condizione soggettiva di base è che manchino 7 anni (fino al 2020, poi torneranno ad essere 4) all’età della pensione. Il tutto è possibile nelle aziende private e in quelle private a partecipazione pubblica (si è già fatto, ad esempio, alle Poste e all’Enel).

Contratto di espansione

Per quest’anno e per il 2020 c’è la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. Questa opzione è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di imprese con più di 1.000 addetti,  in aziende che abbiano stipulato un contratto di espansione finalizzato a garantire nuove assunzioni. Il datore di lavoro – previo esplicito consenso scritto degli interessati, a fronte della risoluzione del rapporto e  per tutto il periodo che manca al raggiungimento del primo diritto alla pensione – paga un’indennità mensile (comprensiva della Naspi) commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’lnps. Qualora il primo diritto alla pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento dell’assegno, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Riscatto periodi pensionistici e riscatto corsi di laurea

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021 e solo per coloro la cui pensione è liquidata integralmente con il sistema di calcolo contributivo, esiste la possibilità di riscattare (in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi) i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, né soggetti ad alcun obbligo contributivo, parificandoli a periodi di lavoro.

C’è anche una disciplina ad hoc per il riscatto dei corsi di laurea, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo: per chi presenta la domanda, a prescindere dall’età anagrafica, l’onere è costituito dal versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo (15.710 euro per il 2018), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Cumulo dei contributi pensionistici

La legge di stabilità del 2013 ha introdotto una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. La modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) porta a consentire ai beneficiari il conseguimento di un’unica pensione, sommando periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata Inps), a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse e non siano in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Questa opzione si differenzia dalla ricongiunzione onerosa sia per la gratuità dell’operazione, sia per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ogni gestione.