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Le indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro

Dalla Naspi alla Dis-Coll, ecco quali indennità di disoccupazione si possono chiedere in caso di licenziamento, come e per quanto tempo

A fine marzo scade il blocco dei licenziamenti (salvo proroghe): ecco cosa può fare chi perde il lavoro – sia che fosse una lavoratrice dipendente, sia che si tratti di una collaboratrice – che documenti presentare, che corsi seguire, che assegno chiedere e con che requisiti.

Le indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che hanno perso involontariamente la loro occupazione. A seconda dei casi, l’indennità si distingue in: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi), Assegno di Disoccupazione (Asdi), Indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll).

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi)

La Naspi è un’indennità mensile, erogata su domanda (D.Lgs. 22/2015) da parte dei lavoratori e lavoratrici subordinati (compresi apprendisti e soci di cooperative, esclusi invece i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con contratti a tempo indeterminato e operai agricoli). È prevista in caso di licenziamento, ma anche per scadenza di un contratto a tempo determinato, o per uno stagionale o in altri casi come: dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità/ paternità; risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di conciliazione, o per trasferimento (se la nuova sede dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, oppure risulta mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici).

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Requisiti, domanda e importi Naspi

Per ottenere la Naspi occorre avere 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni; 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno. Non sono contate le settimane che hanno permesso di godere di altre prestazioni di disoccupazione.

La domanda va presentata online, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (vedi le deroghe per periodo Covid, più sotto), presso il sito web dell’Inps, accedendo con le credenziali (come lo Spid); oppure tramite Call Center Inps, al numero 803.164 da linea fissa o 06.164.164 da cellulare, o rivolgendosi a un patronato.

Il calcolo dell’assegno parte dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. L’indennità è pari al 75% se l’importo è uguale o inferiore a 1.227,55 euro (aggiornato al 2020; se invece fosse superiore a 1.227,55 euro bisogna aggiungere un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il suddetto importo, senza comunque superare i 1.335,40 euro al mese).

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Quando si perde il diritto all’indennità

La presentazione della domanda all’Inps equivale a una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Significa che entro 15 giorni si è tenuti a contattare il Centro per l’impiego per firmare un “patto di servizio” che può prevedere la partecipazione a laboratori o altre iniziative per la ricerca attiva di lavoro; attività formative o di riqualificazione; accettazione di congrue offerte di lavoro. Da quando si viene contattati dal Centro per l’impiego si hanno 15 giorni di tempo per presentarsi, pena la perdita di un importo pari a 1/4 dell’assegno di disoccupazione.

L’indennità decade se si trova lavoro o si maturano i requisiti per la pensione anticipata, di vecchiaia o se si chiede (e si sceglie) un assegno ordinario di validità. È invece sospesa d’ufficio nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ai 6 mesi. 

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Assegno di disoccupazione (Asdi)

L’Asdi è stato previsto come forma di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Naspi, quando questa cessa ma si è ancora disoccupati e in condizione economica di bisogno (Isee pari o inferiore a 5.000 euro). In particolare se nel nucleo familiare ci sono minorenni oppure se si è in età prossima al pensionamento (almeno 55 anni) ma non si hanno i requisiti per una pensione anticipata o di vecchiaia o per l’assegno sociale. L’importo, erogato mensilmente per un periodo massimo di 6 mesi, è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita e comunque non superiore all’assegno sociale (459,83 euro per il 2020), con possibili incrementi in base ai carichi familiari.

La domanda per ottenere l’Asdi va presentata all’Inps in via telematica entro 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi (per le deroghe Covid vedi sotto). Ci si può rivolgere anche al Contact Center Inps (stessi numeri che valgono anche per Naspi) o ai patronati.

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L’indennità di Dis-Coll per collaboratori

L’indennità di Dis-Coll è riservata ai lavoratori co.co.co iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nella tutela anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio.

Occorre essere disoccupati (è richiesta un’apposita dichiarazione di responsabilità da rendere online), aver maturato almeno un mese di contribuzione (o un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese) nell’anno solare della richiesta e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alle metà dell’importo.

Gli importi sono calcolati come per la Naspi e la richiesta va inoltrata all’Inps (tramite gli stessi canali degli altri assegni) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo questa data, dal primo giorno successivo all’inoltro della richiesta. Nel caso di prestazioni di lavoro occasionale, queste sono cumulabili con la Dis-Coll nei limiti di un compenso complessivo di 5.000 euro l’anno.  

Disoccupazione e Covid-19

Con la Legge di Bilancio per il 2021 sono state introdotte alcune novità. In particolare, in caso di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità Naspi e Dis-Coll è prorogato di ulteriori 60 giorni, quindi si hanno a disposizione in tutto 128 giorni, a decorrere dalla data conclusione del rapporto lavorativo.

Sale da 30 a 90 giorni anche il termine per l’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte di chi percepisce Naspio e Dis-Coll e contemporaneamente svolge un’altra attività lavorativa.

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