Dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Torino, i giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno reso definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia. Ad aprile 2020, in piena pandemia, il 18enne uccise a coltellate il padre, Giuseppe Pompa, per difendere la madre dalla furia dell’uomo dopo l’ennesima lite familiare.
«Non odio, ma difesa»: la motivazione della Suprema Corte
Ha vibrato 34 coltellate al padre non per «odio, frustrazione o rabbia», ma perché «si è difeso fino a quando ha constatato che era inerme e non costituiva più un pericolo». È quanto ha cristallizzato la Cassazione nella sentenza con cui ha reso definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia (ai tempi Alex Pompa), accusato dell’omicidio volontario del padre avvenuto nell’appartamento di famiglia a Collegno, in provincia di Torino, il 30 aprile 2020.

Confermata la legittima difesa putativa: contesto familiare di violenza e paura
Gli ermellini hanno confermato la sentenza arrivata nell’appello bis, disposto dopo l’annullamento di una precedente pronuncia di condanna a 6 anni e due mesi.
Nelle motivazioni di quella sentenza i giudici dell’Assise d’appello di Torino avevano scritto che quanto compiuto da Cotoia, rientra nella «legittima difesa putativa». Alex era intervenuto in favore della mamma nel corso dell’ennesimo litigio in «un contesto a dir poco drammatico». Giuseppe Pompa è stato descritto come una persona in preda ad una «gelosia patologica» e a un «insopprimibile desiderio di imporsi sui familiari». Il clima in casa era ormai da tempo quello di «una pesantissima sopraffazione del marito nei confronti della moglie» e, quella sera, l’uomo sembrava in preda a una rabbia ormai «incontrollabile».
Alex Cotoia «temeva per la vita»: i giudici riconoscono la percezione del pericolo
«Anche a voler ritenere che Alex – scrivono ancora i giudici – abbia agito nella erronea convinzione che il padre intendesse armarsi di un coltello e, per questa ragione, lo abbia affrontato», ci sono elementi concreti e «idonei a indurre nell’imputato la ragionevole persuasione di trovarsi in pericolo». Quindi «è possibile ritenere integrati gli elementi della legittima difesa putativa».