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Pensione per i lavoratori precoci: requisiti e scadenze

Per i lavoratori precoci - quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni, accumulando almeno 41 anni di contributi - resta pochissimo tempo per richiedere il nulla osta all’accesso alla pensione anticipata. Qui trovi tutte le info

Per i lavoratori precoci – quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni, accumulando almeno 41 anni di contributi – resta pochissimo tempo per richiedere il nulla osta all’accesso alla pensione anticipata e sperare di averla con certezza (o quasi).

La scadenza per fare richiesta

La finestra per inoltrare le istanze di verifica dei requisiti previsti si chiude il primo marzo 2019. L’Inps controllerà le singole posizioni, nome per nome, voce per voce. Poi, entro il 30 giugno 2019, risponderà agli interessati. E darà il via, in caso di esito positivo dei riscontri, agli step successivi. I soldi a disposizione, però, sono limitati.

Una chance per i ritardatari

Altri potenziali beneficiari, i ritardatari, potranno inviare la richiesta fino al 30 novembre 2019. In questo caso la pensione sarà accordata solo se risulteranno disponibili sufficienti risorse finanziarie, in base al monitoraggio del primo giro di domande.

I requisiti di base

Il requisito di base, per accedere a questa forma di pensione anticipata, è quello di rientrare nella categoria dei lavoratori precoci, cioè di coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19esimo anno di vita, oltre ad aver maturato 41 anni di contributi (pari a 2.132 settimane, raggiunte anche con il cumulo di più periodi, esclusi quelli relativi a casse private). Per l’erogazione, e l’incasso, non ci sono invece vincoli di età.

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Le categorie ammesse

I lavoratori precoci, per avere la pensione il prima possibile, devono trovarsi anche in una delle condizioni previste dalle norme, in sostanza le stesse fissate per l’Ape sociale. Ecco i riferimenti.

Disoccupati involontari che hanno terminato di percepire gli ammortizzatori sociali da almeno tre mesi. Il rapporto di lavoro deve essere finito per licenziamento, risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di conciliazione oppure dimissioni per giusta causa.

Caregiver impegnati da almeno sei mesi nell’assistenza di un coniuge o di parenti di primo grado conviventi e con handicap grave oppure di un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona accudita abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Lavoratori invalidi con ridotta capacità lavorativa (invalidità documentata almeno del 74 per cento).

Lavoratori con impieghi usuranti (lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo, addetti alle catene di montaggio).

Addetti a mansioni gravose da almeno sei anni negli ultimi sette o da almeno sette anni negli ultimi dieci. L’elenco comprende: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

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Mantenuti i 41 anni di contributi

Per queste categorie di lavoratori è stato bloccato, retroattivamente, l’adeguamento della speranza di vita che avrebbe alzato l’asticella a 41 anni e cinque mesi di contributi: per la pensione precoce “bastano” 41 anni tondi accumulati entro la fine del 2019 (parametro mantenuto fisso fino al 2026). Ai lavoratori che avevano già maturato il diritto alla pensione precoce, prima del 2019, non si applica il sistema della finestra trimestrale e del monitoraggio.

Incompatibilità e non cumulabilità

La pensione precoce non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero (non per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori). Il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle stesse attività lavorative. È cumulabile invece con le maggiorazioni di status destinate a persone sordomute e invalide.

Come e dove fare domanda

La domanda va presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato, reperibile nel portale istituzionale (inps.it), ricco informazioni, chiarimenti e faq, ovvero le risposte ai quesiti più diffusi o particolari. In alternativa ci si può rivolgere al contact center dell’Istituto di previdenza (numero 803.164 gratuito da rete fissa oppure 06.164.164 da rete mobile, a pagamento) oppure a patronati e intermediari abilitati.

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