Cambiano le norme e i protocolli relativi alla quarantena. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo una lunga riunione, ha deciso di ridurre da 14 a 10 giorni l’isolamento preventivo, previsto in caso precauzionale dopo contatti con soggetti positivi. Al termine di questo periodo è previsto un solo tampone in uscita, se negativo. Diverso, invece, il percorso per i sintomatici positivi, per i quali resta una quarantena di 14 giorni, al termine della quale e, dopo tre giorni senza sintomi, si potrà fare il tampone in uscita. L’isolamento terminerà solo in caso di negatività. Ma cosa fare se il proprio figlio deve restare a casa per Covid? Che permessi chiedere e per quanto tempo? Ecco le norme in materia, sia per quanto riguarda i rapporti di lavoro, sia per i certificati e gli esami richiesti.

Cosa fare se tuo figlio sta male

Naso che cola, mal di gola, un po’ di spossatezza: sono i sintomi che suonano come campanelli d’allarme di sospetto Covid. Se tuo figlio si lamenta per questi disturbi potrebbe trattarsi di un banalissimo raffreddamento per il cambio di stagione, di un’influenza o di contagio da coronavirus. Che fare? Il primo passo è tenerlo a casa, informando il pediatra e avvertendo la scuola dell’assenza per “motivi di salute”. Sarà il medico o pediatra a valutare, sulla base dei sintomi tramite triage telefonico e/o visita, se procedere con la richiesta di tampone al Dipartimento di Prevenzione della ASL, che provvede al test.

Se il bambino è positivo

Se il bambino o ragazzo risulta positivo, per lui
scatta la quarantena, mentre il Dipartimento di Prevenzione avvia un’indagine
epidemiologica, per risalire ai suoi contatti stretti e procedere a eventuale
isolamento preventivo. Per i compagni di classe non è previsto un isolamento
preventivo, né per i familiari
. In attesa dell’esito del tampone, però, il
ministero della Salute consiglia fortemente un comportamento prudente con i
contatti stretti del sospetto positivo, ad esempio indossando la mascherina
anche in casa con genitori e fratelli.

Una volta guarito, il bambino potrà tornare a scuola
con l’attestazione dell’esito negativo del tampone.

Se il bambino è negativo

Se, invece, si tratta di un semplice malanno di stagione (senza febbre o altri sintomi, che scompare in poche ore) e non viene richiesto il tampone, l’alunno o studente può tornare a scuola, una volta completamente guarito e dopo una visita pediatrica o medica, con apposito certificato o autocertificazione (le norme variano da Regione a Regione).

Cosa devono fare i familiari

I familiari di alunni in isolamento per aver avuto
solo contatti con un positivo accertato non sono tenuti a stare a casa a loro volta:
fratelli e sorelle possono frequentare la scuola, i genitori possono andare
al lavoro
, ammesso che abbiano qualcuno che possa occuparsi del figlio in
isolamento. Per i conviventi del caso contagiato, invece, il Dipartimento di
Prevenzione prevede l’isolamento.

Che permessi chiedere

Ma come si deve regolare il genitore, nel periodo di isolamento o quarantena? L’Inps ha appena chiarito, con apposita circolare, quando è possibile usufruire del congedo Covid e come chiederlo. Se madre o padre sono dipendenti del settore pubblico o privato, e il figlio minore di 14 anni è in isolamento per contatti scolastici a rischio, possono chiedere lo smart working o in alternativa congedo Covid (Decreto legge 111 dell’8 settembre 2020). Lo stesso vale per la quarantena in caso di positività del bambino/ragazzo.

Smart working o congedo Covid?

Se le modalità di lavoro e gli accordi con l’azienda lo prevedono, è possibile chiedere lo smart working, «per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente». Se invece il tipo di mansioni non lo consente, «uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo» chiedendo un congedo Covid.

Come funziona il congedo Covid

Il congedo Covid permette di stare a casa, con una retribuzione pari al 50%, con il versamento dei contributi figurativi (dunque si continuano a maturare contributi ai fini pensionistici). Al momento il congedo Covid è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020. A usufruirne, però, può essere un solo genitore alla volta. Sono esclusi da questa possibilità sia i lavoratori autonomi che quelli iscritti alla Gestione Separata, mentre il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore.

Il requisito è che il figlio sia «interessato da un provvedimento del Dipartimento di
Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di un caso di
contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico», come chiarito
all’Inps.

Se si prolunga la quarantena o si ammalano i fratelli

L’Inps prevede un allungamento
del congedo o la fruizione di un ulteriore congedo
«in caso di proroghe del
provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure
per altro figlio
convivente». Nel caso in cui ci sia una
sovrapposizione del periodo di quarantena tra un figlio e l’altro, l’indennità
sarà una sola.

Cosa succede se si ammala anche un genitore

Nel caso, durante il periodo di quarantena del figlio, si ammali uno dei due genitori (e dunque sia a casa in malattia), l’altro può fruire del congedo Covid, perché si presuppone che se uno dei due sta male può non essere in grado di prendersi cura del figlio.

Congedo Covid: quando si può o non si può chiedere

Il Congedo Covid non è previsto nel caso di indennità di maternità/paternità per lo stesso figlio che si trovi in isolamento/quarantena. Può essere chiesto, invece, anche se l’altro genitore è in ferie o se è un soggetto fragile (a prescindere dal fatto che stia lavorando o meno, o che sia in smart working).

Non è compatibile nei casi in cui si sia beneficiari di indennizzi di disoccupazione o sussidi a sostegno del reddito come NASpl, cassintegrazione a zero ore, ecc., o se l’altro genitore è semplicemente inoccupato, oppure ancora nelle giornate di pausa nel caso in cui l’altro genitore sia un lavoratore part-time o intermittente.

Congedo Covid: come si fa domanda

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale www.inps.it, con Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (oppure con Pin finché sarà attivo, dal momento che dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi Pin); in alternativa si può chiamare il Contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); infine, ci si può rivolgere ai Patronati.