Due sentenze nell’arco di pochi giorni stanno rappresentando una svolta per le coppie arcobaleno. Prima quella della Corte d’Appello di Padova, che ha dato ragione a due madri lesbiche che lottavano per il riconoscimento del figlio concepito all’estero con fecondazione assistita. Ora la Cassazione, che ha stabilito che è discriminatorio non permettere alla madre intenzionale di una coppia di donne di non poter usufruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Un permesso che consente di assentarsi dal lavoro pur venendo retribuiti al 100% e che è stato pensato per i padri. Nel caso specifico, dunque, quella non biologica ha diritto a chiederlo.
Sì al congedo di paternità per la madre intenzionale
La prima pronuncia arriva da Brescia, dove i giudici di Appello avevano esaminato il caso di una coppia di donne che risultavano genitori nei registri dello stato civile e per questo una della due – precisamente la madre intenzionale – chiedeva di poter usufruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, retribuito al 100%. La Cassazione, con la sentenza numero 115 appena depositata, le ha dato ragione.
Discriminatorio non concedere la paternità
Per i giudici è «manifestamente irragionevole» la disparità di trattamento tra coppie genitoriali eterosessuali e quelle omosessuali che abbiano il riconoscimento come genitori di un minore, anche se nato da procreazione medicalmente assistita all’estero. Secondo l’Alta Corte, infatti, «condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale».
Sì al riconoscimento di entrambe le madri
La prima vicenda invece è iniziata 7 anni fa, quando una coppia di donne di Padova, che aveva concepito un figlio all’estero, era poi tornata in Italia. Ettore, il primogenito, a cui poi è seguita anche la nascita della sorellina Adele (che oggi ha 3 anni), era stato il primo dei figli di oltre 30 coppie arcobaleno padovane che erano al centro di uno scontro legale: alcune, infatti, avevano ottenuto il riconoscimento dei figli all’anagrafe, mentre altre attendevano una decisione. Lo scorso maggio, però, la Corte Costituzionale ha stabilito che i figli di coppie lesbiche, nati grazie a fecondazione eterologa all’estero, devono essere riconosciuti da entrambe le madri fin dal momento della nascita. Non è quindi necessario dover fare ricorso all’adozione speciale per la madre non biologica.
La questione del doppio cognome
Il caso di Anna e Caterina, a cui ora la Corte d’Appello ha dato ragione, mette fine – per ora – all’annosa questione del riconoscimento della doppia genitorialità per i figli di coppie lesbiche e dunque anche della possibilità di dar loro il doppio cognome, ossia quello di entrambe le madri. Nel 2023, infatti, la Procura Generale e il ministero dell’Interno avevano dichiarato illegittimo l’atto di nascita del primo figlio delle due donne. La coppia aveva presentato ricorso e ora la Corte d’Appello ha dato loro ragione. Non si tratta, però, solo di una vittoria formale: il doppio cognome, infatti, rappresenta un riconoscimento a pieno titolo del diritto alla genitorialità per entrambe le madri, ma anche quello dei figli per la propria identità.
I diritti dei figli arcobaleno
La sentenza della Corte d’Appello era attesa, secondo il legale delle donne, Alexander Schuster. Ma assume ancora più significato perché riguarda il riconoscimento del diritto all’identità personale dei bambini nati dalle coppie arcobaleno e del loro diritto a essere mantenuti ed educati da entrambi i genitori. «Il pronunciamento segue la sentenza n. 68 della Corte costituzionale di maggio scorso, che ha riconosciuto l’attribuzione automatica della genitorialità per i nati da procreazione assistita, anche da due donne. Il punto fondamentale della questione è che finora la legge 40 consentiva solo a coppie eterosessuali di poter acquisire la genitorialità automatica (grazie all’articolo 8), mentre oggi è previsto anche per coppie di donne, nonostante la fecondazione eterologa in Italia rimanga vietata, illecita e sanzionabile», spiega l’avvocato Gianni Baldini, professore associato di Diritto Privato e docente di Biodiritto, presso le Università di Firenze e Siena.
Cosa cambia, anche per il doppio cognome
Di fatto, se un bambino o una bambina sono concepiti all’estero, tramite fecondazione eterologa, «una volta rientrato in Italia con le madri potrà essere riconosciuto da entrambe in modo legittimo, se sono unite civilmente. Questo eviterà che il bambino abbia soltanto un genitore, come avveniva finora – spiega ancora Baldini – Quanto al doppio cognome, le norme non fanno distinzione tra maschile e femminile, quindi a mio avviso e alla luce di queste sentenze, sarà possibile per il genitore non biologico attribuire anche il proprio, esattamente come avviene per le coppie eterosessuali».
Come attribuire il doppio cognome nelle famiglie arcobaleno
Per procedere con l’attribuzione del doppio cognome, quindi, «occorrerà fare istanza all’ufficiale di stato civile o alla Prefettura territorialmente competente, qualora la coppia lo desideri. Si potrà optare anche per un solo cognome, comunque indicando quale dei due si è scelto», chiarisce l’avvocato. Ma la questione del doppio cognome rimane comunque “delicata”, soprattutto per le coppie omosessuali.
Cosa prevede la legge attuale
«Intanto il diritto di attribuire ai figli il doppio cognome è stato previsto dalla sentenza della corte costituzionale 131 del 2022, una sentenza “storica” emessa al termine di un percorso di presa di coscienza da parte del “diritto vivente” (cioè le sentenze dei giudici che stanno dando sostanza al principio di uguaglianza in questa materia) del ruolo della donna nella società e nella famiglia. La sentenza, nonostante fosse immediatamente applicabile, auspicava ulteriori norme per definire meglio tutte le modalità operative concrete, mentre ad oggi la legge ancora non c’è», osserva l’avvocata Claudia Rabellino Becce, esperta di diritti delle donne».
Pari diritti per tutte le famiglie
Quanto alle coppie arcobaleno, l’estensione di questo diritto «va cercata all’interno della Costituzione che, all’art. 3, vieta ogni tipo di discriminazione. Ciò che vale per le coppie etero dovrebbe quindi valere per le coppie “arcobaleno” anche a prescindere dalle modalità di concepimento – prosegue Rabellino Becce – Ma il condizionale è ancora d’obbligo, in assenza di un intervento normativo che faccia finalmente chiarezza e che recepisca l’orientamento ormai predominante del “diritto vivente”, come chiarito in precedenza». Il percorso, quindi, non è ancora completo. Anche perché esiste una forte discriminazione tra coppie omosessuali femminili e maschili.
Il doppio cognome non è ancora per tutti
«Il caso del riconoscimento del figlio nato all’estero da due padri è più complesso anche perché collegato al tema della maternità surrogata», ricorda Rabellino Becce. «Ad oggi esiste una gigantesca voragine, che crea discriminazione tra i figli nati da una coppia omosessuale femminile e quelli di una coppia maschile: per questi ultimi non c’è alcun riconoscimento automatico della figura genitoriale, ma non solo. Il reato universale di surrogazione di maternità non solo non consente agli uomini di diventare genitori in Italia, ma se avviene all’estero sono previste sanzioni, come la multa da 600mila euro a 1 milione e la reclusione fino a due anni. Inoltre solo il padre biologico è riconosciuto come genitore, mentre il cosiddetto “genitore intenzionale” non ha alcun diritto nei confronti del figlio o figlia», sottolinea Baldini.
Mettere al centro i diritti dei minori
«L’unica possibilità resta la cosiddetta “adozione in casi particolari”, ammesso che ne abbia ancora diritto, dal momento che la maternità surrogata viene sanzionata a livello penale. Questo apre la strada a una profonda contraddizione, perché la Corte costituzionale ha riconosciuto l’attribuzione automatica dello status genitoriale di due donne – e dunque del doppio cognome – non partendo dalla loro scelta personale di unione, ma riconoscendo la tutela dei diritti del bambino, in particolare dell’identità personale e alla famiglia. Se questo vale per una famiglia con due madri, perché dovrebbe essere diverso per un figlio o figlia con due padri? Occorre quindi sanare questa ferita e lo si potrebbe fare semplicemente mettendo al centro l’interesse del minore, senza valutazioni sulla condotta degli adulti», conclude Baldini.