Con un’ordinanza rivoluzionaria (la n. 20415, depositata il 21 luglio 2025) la Cassazione ha riconosciuto la validità legale di accordi patrimoniali stipulati tra coniugi durante il matrimonio, che disciplinano in anticipo – e in modo chiaro – le conseguenze economiche nel caso di separazione o divorzio. Non siamo ancora alla validità dei patti prematrimoniali (come per esempio, all’estero, quelli stipulati tra Melania e Donald Trump o tra Lauren Sanchez e Jeff Bezos) ma, sicuramente, si tratta di un tassello importante, un’altra tappa di un cammino irreversibile.
Il caso in cui l’accordo tra coniugi è stato ritenuto legittimo
I giudici si sono trovati a decidere sul caso di una coppia alle prese con una ristrutturazione. Durante il matrimonio, la donna aveva usato i suoi soldi personali per pagare le rate del mutuo relativo al restauro di un immobile di proprietà esclusiva del marito e per acquistare l’arredamento. Di fatto, aveva investito il suo patrimonio personale per accrescere il valore di un bene che, in caso di divorzio, sarebbe rimasto solo a lui.
Per riequilibrare questa situazione, i coniugi avevano firmato una scrittura privata. In questo patto, il marito riconosceva il suo debito e si impegnava, in caso di separazione, a trasferirle determinati beni. L’accordo, sottolinea la Corte, era “ragionato ed equilibrato”, perché regolamentava in modo completo l’assetto patrimoniale di entrambi, assegnando beni specifici anche al marito (un’imbarcazione, un motociclo). È stata proprio questa natura di “giusto ed equilibrato riassetto patrimoniale” a convincere i giudici della sua piena validità.
La libertà dei coniugi di decidere in modo autonomo sul patrimonio
In questo caso, non si tratta di patti prematrimoniali in senso stretto, cioè stipulati prima delle nozze, ma si permette ai coniugi di decidere in modo autonomo, durante il matrimonio, su come verrà diviso il loro patrimonio in caso di separazione. Come scrive l’avvocato Angelo Greco, direttore della rivista online La legge per tutti, «È una decisione che dà più potere, più libertà e più responsabilità alle coppie, riflettendo una visione moderna del matrimonio come unione di due individui che mantengono la propria autonomia».
Perché i patti prematrimoniali finora non erano validi
Prima di questa ordinanza, l’orientamento della giurisprudenza era molto prudente: spesso considerava invalidi tali accordi perché — si sosteneva — potevano incentivare la fine del matrimonio. Una visione paternalistica della famiglia, insomma, documentata in parecchie sentenze. Si pensava, cioè, che i patti tra moglie e marito avessero come scopo quello di favorire o addirittura incentivare il divorzio, “commerciando” su diritti e status (come quello di coniuge) considerati indisponibili, ovvero non negoziabili tra privati.
La rivoluzione culturale sui patti prematrimoniali
Ma ora la Cassazione rompe questo schema, accogliendo una visione più realistica e attuale: non è l’accordo a rompere il matrimonio, ma è la separazione – o il divorzio – cioè un evento futuro e incerto accaduto in seguito, che l’accordo semplicemente regola preventivamente. In altre parole, i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono divorziare, ma lo stipulano per un’altra, lecita, ragione (ad esempio, per riequilibrare degli investimenti fatti). Il divorzio è solo l’evento che “sblocca” e rende esecutivo un accordo già validamente concluso per altri motivi.
La nuova visione della famiglia
La visione della Cassazione – come spiega l’avvocato Greco – riflette un cambiamento profondo della società. I giudici hanno superato la “concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia”, per abbracciare una visione più realistica, che vede la famiglia come la somma degli interessi dei suoi singoli componenti. In questo nuovo quadro, i coniugi sono considerati soggetti adulti e autonomi, pienamente capaci di regolare in modo responsabile i propri rapporti economici, anche in previsione della patologia del rapporto.
Nei patti prematrimoniali non si possono includere i figli
L’autonomia dei genitori, però, riguarda solo l’aspetto patrimoniale e si ferma dove iniziano i diritti inviolabili dei figli. L’apertura insomma non è assoluta. Rimangono fuori dal campo degli accordi prematrimoniali – o matrimoniali – tutti gli aspetti che riguardano i figli. Come già ribadito dalla giurisprudenza, le decisioni sui minori — come l’affidamento o l’assegno di mantenimento — non possono essere oggetto di accordi preventivi. La loro validità è sempre condizionata al rispetto dell’interesse superiore del minore. Il giudice, insomma, mantiene sempre una funzione di “controllo esterno” su questi accordi.
In altre parole, i coniugi possono regolare tra loro anticipatamente i propri rapporti economici, ma non possono decidere in anticipo come verranno tutelati i diritti dei figli. Un accordo prematrimoniale che preveda, ad esempio, la rinuncia all’assegno per un figlio o condizioni limitative del diritto di visita, sarebbe senz’altro nullo. Peraltro, anche nei rapporti tra i coniugi, la sentenza riguardava gli aspetti economici tra i coniugi (beni acquistati, divisione beni comuni, ecc.) ma non direttamente l’accordo circa la misura di un assegno di mantenimento o la rinuncia allo stesso.