Dopo l’arbitro bancario finanziario e quelle per le controversie finanziarie, arriva l’arbitro assicurativo: permette di risolvere le controversie con le compagnie assicurative, senza ricorrere a un avvocato e con un costo irrisorio. Appena 20 euro, che saranno restituiti in caso di esito positivo. Non solo: i cittadini potranno ottenere una risposta, in via telematica, entro 180 giorni, dunque 6 mesi. Ecco come funziona.
Cos’è l’arbitro assicurativo
La nuova figura, disponibile dal 15 gennaio, permette di presentare ricorso senza doversi rivolgere a un avvocato, sborsando la relativa parcella. È un servizio pensato per risolvere le controversie – frequenti – che possono verificarsi tra utenti e compagnie assicurative. Può avvalersene chiunque, purché prima abbia presentato un reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, senza ottenere risposta entro 45 giorni oppure se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.
Come funziona
Per richiedere l’assistenza è sufficiente accedere al sit
(arbitroassicurativo.org). Come spiega il portale, il nuovo servizio «permette di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), uno strumento semplice, rapido ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa». Il ricorso può essere presentato contro un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo, esclusivamente on line sul portale. Uno degli aspetti più interessanti e utili è che non è più necessario chiedere l’assistenza di un avvocato.
Come presentare il ricorso
Usufruire del nuovo servizio è semplice. Una volta nella home page del portale, si seleziona “Presentare un ricorso”, poi “Scopri di più”. A questo punto si può scegliere di scaricare anche la guida all’accesso, oppure procedere alla verifica degli estremi per capire se si ha diritto all’assistenza dell’arbitro. Nella sezione sono disponibili e pronti da scaricare, in formato pdf, anche i moduli per avvalersi della procura per persone fisiche, società o enti, e la dichiarazione di adesione al ricorso.
Quanto costa e chi può richiederlo
Il costo per il ricorrente è di 20 euro, «che gli verranno restituiti se è accolto. Si possono rivolgere all’AAS il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto assicurativo oppure il danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto)», chiarisce il portale dell’arbitro assicurativo.
Chi decide sul ricorso
Il responso, dunque, arriverà entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso all’arbitro assicurativo, o 90 nei casi più complessi, ma senza ulteriori differite. A pronunciarsi è un Collegio composto da cinque componenti, a rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti nella controversia. La segreteria tecnica dell’AAS, istituita presso l’Ivass, gestisce invece la procedura, senza entrare nel merito del pronunciamento.
Niente sanzioni, ma più tutele per i clienti
Un potenziale limite potrebbe essere che la decisione dell’arbitro non è vincolante: «Non è però un aspetto che ci preoccupa, per diversi motivi. Il primo è che abbiamo l’esempio di altri strumenti analoghi come l’arbitro bancario finanziario e l’arbitro per le controversie finanziare, con sedi rispettivamente la Banca d’Italia e la Consob, quindi authority di riferimento, che funzionano. Sono realtà che hanno avuto successo, perché specializzati nella materia specifica, come sarà l’arbitro assicurativo; inoltre non prevedono udienze fisiche, quindi sono snelli e veloci, oltreché economici», chiarisce l’avvocato Barbara Puschiasis, Vice Presidente dell’Associazione Consumerismo no profit.
L’effetto deterrenza della “lista nera”
C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: le compagnie che non recepiscono la decisione dell’arbitro assicurativo figurano per 5 anni nella lista pubblicata sul sito dell’arbitro come inadempienti e la mancata osservazione del pronunciamento resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet della stessa compagnia. «Pur non trattandosi di una sentenza, il pronunciamento ha valore contrattuale tra le parti e c’è un tempo massimo di 30 giorni per adeguarsi. In caso contrario l’effetto della pubblicità negativa è un enorme deterrente, insieme all’eventualità di un maggior rigore in eventuali ispezioni da parte dell’authority», aggiunge Puschiasis. Il cliente avrà comunque sempre la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, se non soddisfatto.
Un passo avanti atteso da tempo
«Attendevamo l’introduzione di questa figura da 15 anni. In futuro vedremo se ci saranno criticità, magari ci saranno dinamiche diverse dal settore bancario, ma per ora l’andamento degli altri due organismi ci fanno ben sperare – sottolinea l’avvocato – Al costo di 20 euro, invece che intentare una causa molto più onerosa magari per cifre contese anche contenute, si potrà risolvere il contenzioso più rapidamente. Secondo noi è un grande passo avanti».