Francesca vorrebbe ottenere l’affidamento super esclusivo del figlio nella separazione dal marito poiché ritiene che il papà ostacolerebbe qualunque decisione presa da lei per il bambino: scuole, visite specialistiche, corsi extrascolastici.
L’affidamento super esclusivo è una misura eccezionale
In questo caso è bene ricordare che ciò che davvero le consentirebbe di gestire in autonomia il figlio è l’affido cosiddetto “super esclusivo”. Non basta, cioè, quello esclusivo. L’affido super esclusivo, come dice già la parola, esclude uno dei genitori da ogni decisione rilevante sulla vita del figlio e rappresenta una misura eccezionale rispetto alla regola dell’affido condiviso. Proprio per questo non può essere concesso sulla base di valutazioni generiche o di semplici conflitti genitoriali, ma richiede una dimostrazione precisa dell’interesse preminente del minore.
L’interesse è quello del minore
Nella pratica, una misura tanto estrema deve fondarsi su una doppia verifica: da un lato, l’accertamento dell’effettiva dannosità della condotta del genitore che viene escluso. Dall’altro, la dimostrazione positiva che l’altro genitore sia effettivamente in grado di garantire, da solo, il miglior equilibrio educativo e affettivo per il bambino.
Il precedente in una sentenza
Per esempio, con la sentenza n. 32058/2025, la Corte di Cassazione civile ha parzialmente accolto il ricorso di una madre: i giudici infatti hanno criticato la decisione che aveva disposto l’affido super esclusivo del figlio al padre. Secondo la Suprema Corte, le motivazioni adottate non giustificavano una riduzione così incisiva della responsabilità genitoriale materna.
La decisione si fondava quasi esclusivamente sulle osservazioni dell’assistente sociale, che descrivevano la madre come oppositiva rispetto a determinati percorsi educativi e terapeutici.
L’affidamento super esclusivo non è stato confermato
Tuttavia questi elementi, secondo la Cassazione, non erano sufficienti a dimostrare che il comportamento della donna fosse concretamente dannoso per il figlio, né che fosse incompatibile con l’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile con la madre.