Il dibattito sul caso della tredicenne di Torino si è avvitato in un cortocircuito di definizioni e formalismi. Da una parte i tecnicismi della giurisprudenza, dall’altra il trauma della ragazzina. E ancora una volta siamo costrette a misurare la violenza sessuale sui centimetri di pelle o la profondità di un tocco.
«Non c’è stato stupro consumato»
Dalla lettura dell’ordinanza è emerso che la violenza sessuale contestata al negoziante di 42 anni consisteva in quello che alcuni, con un misto di freddezza burocratica e ipocrisia, hanno definito “solo” un palpeggiamento al seno. «Non c’è stato stupro consumato» si è affrettato a precisare l’avvocato Gian Domenico Caiazza, riconducendo il fatto a un episodio “di minima gravità”.
Ma in quel “solo” si consuma un baratro. Per una ragazzina di tredici anni, quel contatto abusivo e improvviso non è una frazione di codice: lei stessa racconta a La Stampa di essere rimasta profondamente scioccata e di aver provato una sensazione fisica di fortissima nausea. Una reazione che svela come il trauma non si misuri con il metro della penetrazione fisica, ma con quello della violazione psicologica.
Il paradosso cautelare: né carcere, né domiciliari
Contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari (GIP), la Procura di Torino ha presentato un immediato ricorso al Tribunale del Riesame. Il motivo è fin troppo evidente a chiunque non guardi il mondo attraverso la lente deformante dei cavilli processuali. Il GIP non ha convalidato il fermo della polizia per una presunta mancanza di “pericolo di fuga”, decidendo di non applicare nemmeno la misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato rimesso in libertà dopo le canoniche 48 ore con il semplice obbligo di firma. Una misura che appare del tutto sproporzionata e insufficiente a garantire la sicurezza sociale e l’incolumità delle potenziali vittime.
Per la legge la molestia fisica è violenza sessuale
C’è un equivoco di fondo che va stanato: si crede in genere che la violenza sessuale richieda necessariamente l’atto penetrativo dello stupro. Non è così. Nel nostro ordinamento penale, sotto il reato di violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.) ricade qualsiasi contatto corporeo non consensuale che coinvolga la corporeità sessuale della vittima, anche se fugace o compiuto sopra i vestiti. Chi tocca il seno di una minorenne compie, a tutti gli effetti di legge, un atto di violenza sessuale.
La fretta del GIP e l’ombra del doppio episodio
Il GIP avrebbe potuto, e forse dovuto, attendere prima di disporre una scarcerazione così rapida. Sull’indagato, infatti, pende l’ipotesi di un’altra aggressione: quella compiuta a distanza di appena quaranta minuti dall’altra nello stesso sabato pomeriggio, colpendo una donna adulta. Con indagini così delicate e complesse ancora pienamente in corso, rimettere immediatamente in libertà un soggetto che mostra una simile, ravvicinata ripetitività nei comportamenti appare per lo meno un azzardo processuale.
Il rischio concreto di inquinamento delle prove
C’è infine un risvolto pratico che rende la rimessa in libertà del quarantaduenne ancora più inquietante. Attualmente, il minimarket in cui sono avvenuti i fatti è chiuso non per un sequestro giudiziario, ma per accertamenti tecnici e amministrativi legati al mancato pagamento delle bollette elettriche. Questo significa che l’attività non è sigillata dalla magistratura. Con l’indagato a piede libero e sottoposto solo a un blando obbligo di firma, chi impedirà all’uomo di recarsi nel proprio negozio? Il rischio che possa manomettere le telecamere di sorveglianza o distruggere registrazioni video cruciali per ricostruire l’esatta dinamica delle due violenze è concreto ed elevatissimo.
Difendere le garanzie dell’indagato non significa ignorare il trauma della vittima, la serialità dei comportamenti e il rischio reale di inquinamento delle prove. Il ricorso della Procura di Torino non è solo un atto dovuto: è un richiamo alla realtà per un sistema che rischia di perdere la fiducia dei cittadini nel nome di un formalismo distaccato dal dolore.